Nell'ambito delle opere di pubblica
utilità e in particolare della convenzione stipulata tra
l'ente committente e il progettista dell'opera da
realizzare, il sì del Comune al piano finanziario
dell'opera non basta a rendere esigibile il credito del
professionista. E' quanto ha stabilito la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 22817, depositata il 3
novembre 2011. Secondo il giudizio degli Ermellini,
chiamati a individuare la condizione per il pagamento
dell'onorario al professionista, "l'accertamento di
finanziamento" cui è legato il compenso scatta solo con
la disponibilità della somma in cassa. La prima sezione
penale della Corte ha precisato che deve essere escluso
che «l'accertamento del finanziamento», cui le parti
condizionano l'inizio del decorso del termine previsto
per il pagamento dell'onorario al professionista, possa
intendersi realizzato con l'approvazione del piano
finanziario dell'opera da parte dall'amministrazione, il
quale al più costituisce un'attendibile previsione del
conseguimento delle risorse dovute, risultando invece
necessario, in base ai principi della contabilità
pubblica, la sussistenza di un documentato diritto di
credito pecuniario in capo al committente stesso.
- Autore: Luisa Foti)
(Fonte: StudioCataldi.it) |