In materia di sicurezza sul lavoro,
con la sentenza n. 39535 depositata il 2 novembre 2011,
la quarta sezione penale ha stabilito che, nell'ambito
di una condanna per lesioni colpose, non ha diritto al
riconoscimento delle attenuanti il presidente del
consiglio di amministrazione che non fa pressione
sull'assicurazione affinchè il lavoratore infortunato
ottenga subito il risarcimento. La sentenza della quarta
sezione penale del Palazzaccio è l'esito del ricorso del
Presidente del cda di una spa che, in seguito alla
condanna per lesioni colpose, chiedeva ai giudici di
legittimità il riconoscimento delle attenuanti
generiche. In primo grado il Tribunale di Verbania,
aveva condannato per lesioni colpose il presidente del
Consiglio di Amministrazione di una spa per un
infortunio occorso a causa della violazione delle norme
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'imputato
veniva condannato alla pena di due mesi di reclusione.
In fatto, era accaduto che un'operaia addetta ad una
pressa meccanica, mentre era intenta alla lavorazione di
un pezzo di ricambio, a causa dell'improvvisa discesa
del blocco dello stampo, aveva subito lo schiacciamento
delle mani, da cui era derivata l'amputazione della
falange con indebolimento permanente dell'organo della
prensione. Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del
merito, l'infortunio era stato determinato dal cattivo
funzionamento del sistema frenante della pressa, che
presentava uno stato di avanzata usura e l'assoluta
mancanza di interventi manutentivi che avrebbero
permesso alla macchina di riacquistare della sua
efficienza. Dopo il rigetto dell'appello da parte dei
giudici di secondo grado, l'imputato presentava ricorso
per cassazione eccependo la violazione di legge e vizio
di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento
delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 del codice
penale, ingiustamente negata solo perché il
risarcimento, eseguito da una società assicuratrice, è
intervenuto con pochi giorni di ritardo rispetto alla
data di apertura del dibattimento. Rigettando il ricorso
per inammissibilità e manifesta infondatezza, la Corte
ha confermato le decisioni di dei giudici di merito
spiegando che "i giudici del merito hanno giustamente
rilevato la tardività del risarcimento, peraltro
ammessa, sia pure per soli nove giorni, dallo stesso
ricorrente. L'infortunio, peraltro, risale all'anno
2003, di guisa che vi erano certamente spazi e
possibilità per l'imputato di intervenire presso
l'assicurazione per ottenere un sollecito risarcimento,
ovvero di provvedervi personalmente, senza prolungare
l'attesa della persona offesa fino al gennaio 2006".
- Autore: Luisa Foti) - |