Nell'ambito dell'iscrizione dei
crediti professionali dell'avvocato al passivo della
società in liquidazione coatta amministrativa, la Corte
di Cassazione (sentenza n. 22516, depositata il 28
ottobre 2011) ha stabilito che trova applicazione il
principio secondo il quale devono considerarsi crediti
privilegiati i diritti su prestazioni rese più di due
anni prima della liquidazione coatta. Secondo quanto si
apprende dalla sentenza di legittimità, un avvocato
proponeva opposizione allo stato passivo della
liquidazione coatta amministrativa di una società per
azioni, chiedendo l'ammissione al passivo, in via
privilegiala ai sensi dell'art. 2751 - bis n. 2 cod. civ.,
del maggior credito relativo al compenso per l'attività
professionale prestata in centodieci cause civili. Se in
primo grado il Tribunale dichiarava il ricorso nullo, la
Corte di Appello di ammetteva al passivo l'appellante
per un totale di oltre 150 mila euro. Avverso la
sentenza, il commissario liquidatore proponeva ricorso
per cassazione, lamentando tra le altre cose, la
violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2751-bis
cod. civ., sostenendo che erroneamente la Corte
d'Appello ha ammesso al passivo in via privilegiata non
solo l'intero credito per onorari, ma anche quello per
diritti, senza distinguere a seconda che le relative
prestazioni fossero state rese o meno nel biennio
anteriore all'apertura della liquidazione. La Corte di
Cassazione, investita della questione e superando le
limitazioni di ordine temporale all'applicazione
dell'art. 2751-bis, c.c., ha spiegato che deve trovare
applicazione l'orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo cui nell'applicazione del privilegio
di cui all'articolo 2751 bis n. 2 Cc è necessario
escludere qualsiasi limitazione di ordine temporale
mentre occorre valutare le prestazioni dell'avvocato nel
loro complesso, ancorché riferibili ad attività
professionali poste in essere oltre il biennio anteriore
all'apertura della procedura concorsuale.
- Autore: Luisa Foti) - Cita nel
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