Bucare una gomma non è mai
piacevole, ma può costare addirittura la prigione a chi,
sottoposto agli arresti domiciliari fa un pit-stop dal
gommista invece di raggiungere il tribunale. Per la
Corte di cassazione all’imputato agli arresti
domiciliari non sono concessi sgarri sulle “tabelle di
marcia” indicate dal magistrato, neppure quando ci si
mette di mezzo la sfortuna, come è successo al
ricorrente che ha forato la gomma dell’automobile con
cui si stava recando all’udienza del processo che lo
vedeva coinvolto.
Il pit-stop “incriminato” - Una
“trasferta” regolarmente autorizzata dal giudice, per il
tempo strettamente necessario a coprire il percorso
casa-tribunale e ritorno. Evidentemente pensando di
godere di un margine di tolleranza il ricorrente, in
compagnia della moglie, era andato dal gommista aveva
fatto sostituire il pneumatico, poi, vista l’ora tarda
era tornato nella sua abitazione.
La cosa giusta da fare - Per la
Corte d’Appello come per la Cassazione l’imputato doveva
essere considerato un assente ingiustificato, mentre
solo il tribunale di primo grado, aveva “chiuso un
occhio” assolvendolo dal reato di allontanamento dal
luogo degli arresti domiciliari. La Suprema corte spiega
che la condanna poteva essere evitata lasciando
l’autovettura dal gommista, magari sotto la sorveglianza
della moglie, e, recandosi con altri mezzi, se ancora in
tempo, all’udienza. In caso contrario – informa il
collegio – l’iniziativa da prendere era quella di
avvisare le autorità di controllo e fare ritorno “senza
indugi e con i mezzi più spediti” alla propria
abitazione.
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