Autovelox e Tutor non sono la
stessa cosa. A certificarlo arriva una sentenza del
giudice di pace di Casarano, in provincia di Bari, che
ha annullato una multa per eccesso di velocità perché
fondata sul criterio di abbattimento prudenziale della
velocità rilevata - il 5% - previsto dal Dm 29/10/1997
per il diverso caso degli autovelox. Un indirizzo questo
che se dovesse essere confermato metterebbe a rischio
numerosi ricorsi in atto.
L’annullamento della multa ruota,
dunque, tutta intorno alla domanda relativa alla
percentuale di abbattimento della velocità da applicare
in caso di infrazioni identificate con il sistema tutor.
Una domanda a cui il giudice di pace risponde
parzialmente indicando come riferimento più pertinente
la disciplina prevista dalla legge per i rilevamenti
“casello casello”. Il tutor, infatti, spiega la
sentenza, diversamente dall’autovelox funziona misurando
la velocità media tra due postazioni di rilevamento.
E l’articolo 355 del regolamento di
attuazione del codice della strada norma, al comma 3, il
caso in cui il controllo della velocità avvenga mettendo
in relazione “le annotazioni cronologiche stampigliate
sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e
dell'esazione del pedaggio” con la distanza tra i
caselli di ingresso e di uscita. Per queste ipotesi, la
legge prevede che “alla determinazione della velocità è
associato l'errore relativo - a favore del trasgressore
- pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità
dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora,
ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora,
ovvero pari o superiore a 130 km/ora”. Anche qui,
dunque, il calcolo si basa su di una velocità media. Se
così fosse, anche nel caso dei tutor andrebbero
applicate le percentuali di riduzione “progressiva” del
5%, 10% e 15%”.
Ma, termina il giudice, siccome non
si conosce il criterio da utilizzare nei casi in cui vi
è il tutor “ne deriva l’impossibile corretta verifica
del comma della norma ex art. 142 violato”. Per cui “in
ogni caso in cui venga applicata tout court la sola
riduzione del 5% nei casi di accertata violazione
mediante calcolo della velocità media non vi è certezza
dell’esatto accertato superamento della velocità massima
consentita”. E in tale situazione “la verbalizzazione
effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio
(riduzione del 5 %) non previsto per legge”.
“Pertanto - conclude la sentenza -
nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente
conoscere l’effettiva violazione commessa si deve
propendere per un errore di accertamento, che comporta
la nullità dello stesso”.
|