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Il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza durante la “reperibilità” non giustifica il licenziamento-Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 7 settembre 2011 n. 23063-Commento-Guida diritto.it

 

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Grave ma non gravissimo alzare il gomito durante la reperibilità. E illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento di chi, impiegato nella ditta di manutenzione di un ascensore, venga fermato alla guida in stato di ebbrezza, durante il turno di “reperibilità”, e subisca la confisca della patente.

 

Il licenziamento è scattato quando il lavoratore ha chiamato il datore di lavoro per avvertirlo che siccome la sera prima gli era stata ritirata la patente non poteva recarsi a lavoro. E da lì il puntuale racconto del dipendente che aveva confessato di essersi recato a cena fuori con la moglie in un ristorante di Torino ma poi all’uscita era incappato nella spiacevole sorpresa. Fermato dai Carabinieri, e sottoposto ai controlli di rito, era risultato fuori dai parametri alcolemici consentiti per la guida con conseguente ritiro immediato della patente.

 

 

Per i giudici di Piazza Cavour, sentenza 23063/2011 -  che se non altro premiano la sincerità del lavoratore - il comportamento “pur grave”, come sottolineato anche dalla Corte di appello, non lo era però fino al punto da legittimare il licenziamento.

 

 

 

Infatti, come chiarito dalla Corte territoriale, “l’essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all’essere in servizio effettivo e nell’espletamento delle mansioni lavorative”. Non solo, “nella notte in questione non vi sono state chiamate che interessano il turno di reperibilità”, e “lo stato di ebbrezza non può avere immediatamente riflessi sul vincolo fiduciario” senza guardare alle circostanze concrete e al contesto dell’avvenimento, che nel caso sembrava essere una tranquilla serata familiare.

 

Infine, l’assenza di precedenti disciplinari deponeva ancora una volta a favore del dipendente.

 

 

Del resto, anche a voler incarnare la linea dura, sarebbe stato lo stesso contratto collettivo a sbarrare la strada, prevedendo per una comportamento peggiore, la manifesta ubriachezza, una sanzione più lieve: l’ammonizione o al massimo la sospensione

 

 

 

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