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INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica – Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 – Principio “chi inquina paga” - Proprietario incolpevole del sito – Profili di compartecipazione colposa alla condotta inquinante. (Si ringrazia l'avv. Michele Conte per la segnalazione)- TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 2 novembre 2011, n. 1901-Ambiente e diritto.it

 

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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 2 novembre 2011, n. 1901

 

 

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica – Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 – Principio “chi inquina paga” - Proprietario incolpevole del sito – Profili di compartecipazione colposa alla condotta inquinante.

 

 

L’ordinanza emanata dalla Provincia ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 deve basarsi sul principio “chi inquina paga”, non potendosi ammettere  un sistema sanzionatorio o anche di tipo preventivo il quale si apra ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Essa non può quindi dirigersi verso il proprietario incolpevole del sito, che non può essere chiamato in causa se non quando emergano profili quantomeno di compartecipazione colposa alla condotta inquinante.

 

 

Pres. Cavallari, Est. Dibello – T. s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani e Conte) c. Provincia di Brindisi (avv. Panzuto)

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 2 novembre 2011, n. 1901

 

 

 

N. 01901/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01438/2010 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 

Lecce - Sezione Prima

 

 

 

ha pronunciato la presente

 

 

SENTENZA

 

 

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2010, proposto da:

Transeco Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Michele Conte, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

 

 

contro

 

 

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Panzuti, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151; Comune di Brindisi, Regione Puglia; Legione Carabinieri Puglia Stazione San Vito dei Normanni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

 

per l'annullamento

 

dell'ordinanza prot. n. 55147 del 15 giugno 2010, con cui la Provincia di Brindisi ha ordinato a Transeco s.r.l. di realizzare i necessari interventi di bonifica della cava, oggetto di inquinamento, di proprietà della stessa Società; ove occorra, della nota del 2 aprile 2010, acquisita al prot. n. 36587 del 16 aprile 2010, con la quale il Comune di Brindisi comunicava il proprio parere favorevole in merito all'adozione dell'ordinanza ex art. 244, D.lgs. n. 152/06, da parte della Provincia di Brindisi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di Legione Carabinieri Puglia Stazione San Vito dei Normanni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Sticchi, Panzuti, Libertini.;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

 

 

Questa la ricostruzione dei fatti che emerge dalla lettura del ricorso:

 

in data 1.2.2010 i Carabinieri della Stazione di San Vito dei Normanni ispezionando la cava di proprietà di Transeco s.r.l. , ricadente nel foglio di mappa catastale nr 38 part.lle 201,202 del Comune di Brindisi , dell’estensione di circa 10.000 mq riscontravano che “ l’area in disamina era invasa, sulla scarpata confinante con un impianto di produzione di conglomerato bituminoso, da rifiuti costituiti verosimilmente da una sostanza di colore scuro da far ragionevolmente presumere trattasi di filler /polveri proveniente dal trattamento dei fumi di impianti di produzione simili a quello attiguo al sito”

 

I militari contattavano la società ricorrente , proprietaria del sito, per raccogliere maggiori informazioni in merito .

 

Il dottor Saponaro, rappresentante della società, riferiva ai Carabinieri di non conoscere la situazione attuale del sito in quanto cava in disuso da circa 10 anni; inoltre, rendeva noto che l’area in esame già in passato era stata oggetto di sequestro e successivo procedimento penale n.1228/01 RGNR, conclusosi con il dissequestro e l’archiviazione del procedimento ( provv.n.381/04 R.GIP Tribunale Brindisi)

 

Il 22.02.2010 i Carabinieri della Stazione di San Vito dei Normanni provvedevano a disporre il sequestro, “ per specifici e conseguenti fini probatori diretti all’acquisizione delle prove stesse” e per connesse finalità preventive, della frazione di cava adibita a discarica abusiva.

 

Il 24 febbraio 2010 il sig. Cariulo Gianpiero , in qualità di amministratore unico della Società Transeco s.r.l. sporgeva denuncia conto ignoti chiedendo all’autorità procedente di disporre l’immediata ispezione dei luoghi attigui alla cava , dai quali verosimilmente si propagava l’inquinamento sul sito di proprietà di Transeco.

 

Con ordinanza n.29243 del 24.3.2010, la Provincia di Brindisi comunicava a Transeco s.r.l., al Comune di Brindisi, alla regione Puglia, ad ARPA Puglia ed alla Procura della repubblica di Brindisi l’avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza ex art 244 del d.lgs 152/2006.

 

Dopo la presentazione da parte della società Transeco di memorie difensive , la Provincia di Brindisi in data 15.6.2010 trasmetteva nota prot.n.55147 con la quale ordinava alla società di attuare le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti con particolare riferimento a quelle riscontrate nelle acque di falda sottostanti l’area comprendente il sito interessato dallo stoccaggio dei rifiuti; elaborare e presentare un piano di caratterizzazione secondo le disposizioni di settore; realizzare i necessari interventi di bonifica che ne dovessero derivare a seguito delle indagini di caratterizzazione e dell’analisi di rischio specifica per il sito .

 

L’ordinanza in questione è stata impugnata dalla società Transeco che ha dedotto la violazione delle norme di settore nella parte in cui l’emanazione dell’ordinanza ex art 244 presuppone l’accertamento del superamento dei livelli di contaminazione, nella specie non avvenuto; va poi esclusa l’imputabilità dell’illecito in capo alla ricorrente non sussistendo colpa o dolo ascrivibili alla medesima .

 

Si è costituita in giudizio la Provincia di Brindisi a mezzo di controricorso con il quale è stato chiesto il respingimento del ricorso di TRanseco s.r.l.

 

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011

 

 

DIRITTO

 

 

Il ricorso è fondato.

 

Il Collegio ha già avuto occasione di porre in evidenza, ai fini della tutela cautelare concessa in favore della società ricorrente ,che “ non sembra potersi desumere una situazione di sicura imputabilità dell’inquinamento alla società Transeco in quanto: il sito che si ritiene sorgente inquinante risulta dismesso da tempo; non è possibile, allo stato degli atti, escludere che la fonte dell’inquinamento sia riconducibile ad altra attività produttiva in esercizio, essendo stata acclarata la prossimità al sito in discorso di una discarica comunale di rifiuti ; e, conclusivamente, non sussistono i presupposti per emanare un provvedimento con le caratteristiche delineate dall’art 244 del d.lgs 152/2006, il quale presuppone la identificazione del responsabile della potenziale contaminazione”.

 

Queste argomentazioni debbono oggi essere ulteriormente corroborate da una disamina più dettagliata del quadro di interventi e misure che l’amministrazione competente può adottare in caso di potenziale contaminazione di un sito con pericolo di inquinamento ambientale .

 

Uno degli strumenti messi a disposizione per la bonifica e il ripristino di siti contaminati è quello dell’ordinanza da emanare ai sensi dell’art 244 del d.lgs 152/06, la quale è stata appunto impiegata dalla amministrazione intimata .

 

Occorre ricordare che l’asse portante del sistema normativo degli interventi in questione è costituito dal principio di matrice comunitaria “ chi inquina paga”, richiamato dalla norma che apre il titolo dedicato alla bonifica dei siti contaminati nel contesto del cd codice dell’ambiente.

 

Il principio chi inquina paga deve essere posto a base , in particolare, di interventi come quello divisato dall’amministrazione provinciale di Brindisi perché non può ammettersi un sistema sanzionatorio o anche di tipo preventivo il quale si apra ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui.

 

E’ questo il senso della norma in forza della quale la provincia può emanare l’ordinanza ex art 244 d.lgs 152/06 “ dopo aver svolto opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento “.

 

Il potere di ordinanza affidato all’ente provinciale poggia dunque sulla compiuta verifica delle responsabilità relative alla contaminazione di un sito, in linea con un sistema che annovera tra le sue funzioni anche quella sanzionatoria.

 

Esso non può dirigersi verso il proprietario incolpevole del sito perché ciò vuol dire aprire uno spiraglio ad un regime di autentica responsabilità oggettiva.

 

E’ dunque necessario che il proprietario del sito sia chiamato in causa solo quando emergono profili quantomeno di compartecipazione colposa alla condotta inquinante .

 

Nella specie è invece accaduto che l’ordine di attuare misure di prevenzione e di varare un piano di caratterizzazione è stato notificato alla Transeco “ in qualità di soggetto titolare dell’area , in passato destinata ad attività estrattiva, all’interno della quale sono stati smaltiti , senza la prevista autorizzazione , rifiuti speciali e che, in relazione a quanto riportato in narrativa, che qui si intende interamente riportato, “ hanno determinato una condizione di potenziale stato di inquinamento dell’area con particolare riferimento alle acque di falda”

 

Ma il riferimento alla titolarità passata di una attività estrattiva , sul quale l’amministrazione provinciale mostra di fare assegnamento per individuare la possibile fonte di corresponsabilità della Transeco, non è assolutamente sufficiente .

 

Non si tiene conto, infatti, di alcune importanti circostanze che sono emerse nel corso della attività istruttoria : a) l’attività estrattiva mettente capo alla Transeco s.r.l. è stata dismessa da circa un decennio; la tipologia di rifiuto rinvenuta nel sito appare riconducibile ad altro genere di attività produttiva; c) i carabinieri , nel rapporto che ha dato origine alla attività amministrativa controversa , hanno evidenziato che i rifiuti sono stati rinvenuti lungo una scarpata posta al confine con un impianto di produzione di conglomerato bituminoso; d) l’inquinamento della sottostante falda acquifera appare, a sua volta, riconducibile, in relazione alla localizzazione del sito contaminato, a rifiuti ben diversi da quelli provenienti da una attività imputabile a Transeco s.r.l.

 

Si può perciò ritenere che la Transeco s.r.l. sia stata chiamata in causa effettivamente a titolo di responsabilità solidale ma oggettiva e, cioè poggiante esclusivamente sulla qualità di ente proprietario del sito contaminato.

 

Ciò è però contrario ai principi e alle regole che , come si è cercato di spiegare, caratterizzano l’esercizio della potestà di ordinanza ex art 244 del codice ambiente.

 

Ne deriva che la stessa ordinanza impugnata è illegittima e va annullata.

 

Sussistono buone ragioni per procedere ad una compensazione delle spese di giudizio.

 

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

      

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

   

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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