Il tribunale di Milano ha
riconosciuto a due comuni lombardi il diritto al
risarcimento per il danno all’immagine subito a causa
dello stabile insediamento sul proprio territorio di
cellule della ‘Ndrangheta. La strada percorsa dai
municipi di Giussano e Seregno è stata quella di
chiedere la costituzione come parte civile in un
procedimento per omicidio nell’ambito di un regolamento
di conti malavitoso, conclusosi con la condanna
dell’imputato, nel proprio territorio.
L’assassinio era stato perpetrato
in modo plateale da due killer a volto scoperto che
avevano sparato ad un esponente di spicco della
‘Ndrangheta lombarda, seduto ai tavolini di un bar di
San Vittore Olona.
La motivazione della sentenza
Il Gip del tribunale di Milano, con
la sentenza 19 luglio 2011, ha riconosciuto la richiesta
di risarcimento avanzata dai due comuni. Per il giudice,
infatti, “Vi è un eclatante danno all’immagine arrecato
dalla stessa operatività dell’associazione criminosa nel
proprio ambito territoriale, nonché dall’inevitabile
clamore mediatico che tale presenza ha inevitabilmente
suscitato”. Non solo: “Il fatto stesso che comunità
locali operose e fattive, e quindi la loro
rappresentanza istituzionale, possano essere associate
alla presenza di organizzazioni criminali e al pericolo
derivante dai reati da loro commessi e potenziali,
costituisce un danno rilevantissimo suscettibile di
risarcimento”.
Per tutte queste ragioni la
sentenza ha attribuito una provvisionale di 10mila euro,
a ciascun comune, rinviando però ad un’altra sede,
quindi ad un nuovo processo civile, la definizione del
danno in concreto subito dai due municipi. E ciò,
perché, aldilà dell’indubbia sussistenza di un nocumento
per i comuni, riconosciuto dal giudice, le parti civili
non hanno portato all’interno del processo alcun
elemento per sostanziare più precisamente il danno
subito.
Per ottenere un risarcimento
adeguato all’interno del procedimento penale, dunque, è
onere delle amministrazioni territoriali presentare una
documentazione tale da permettere al tribunale una
valutazione effettiva dell’impatto della presenza
mafiosa sull’immagine del territorio.
I precedenti
La Cassazione penale, con la
sentenza 10371/1995, aveva già riconosciuto ad un comune
il diritto al risarcimento del danno per la presenza
mafiosa. La città di Sanremo era stata ammessa a
costituirsi parte civile nel procedimento contro i
componenti della organizzazione criminale che gestiva il
casinò cittadino. La Suprema corte in quell’occasione
aveva stabilito che “doveva essere riconosciuta la
sussistenza di un pregiudizio subito dal Comune di
Sanremo per effetto della semplice costituzione di
un'associazione di tipo mafioso (ma la considerazione
vale anche per l'associazione per delinquere di tipo
comune) operante dietro lo schermo lecito della …,
quanto meno in relazione all'immagine della Città, allo
sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso
collegate e in primo luogo alla casa da gioco, ed in
considerazione dell'appetito dimostrato nei suoi
confronti da parte della malavita organizzata”.
Nello stesso filone rientra anche
un’altra sentenza della Cassazione, datata 15 ottobre
2008 n. 38835, che ha riconosciuto al sindaco di Roma il
diritto di costituirsi parte civile e di chiedere il
risarcimento dei danni per un abuso sessuale commesso
nel proprio territorio. In questo caso i giudici, da un
lato, hanno individuato un danno economico diretto per
via delle spese che il comune ha dovuto sostenere per
alleviare i traumi subiti dalla vittima, dall'altro, un
danno morale consistente nella lesione dell'interesse
statutariamente perseguito di garantire la libertà
d'autodeterminazione sessuale della donna e la pacifica
convivenza nell'ambito comunale.
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