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Danno all’immagine da risarcire all'ente se la 'Ndrangheta è attiva sul territorio -Tribunale di Milano - Ufficio del Gip - Sentenza 19 luglio 2011-Commento-Guida al diritto.it

 

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Il tribunale di Milano ha riconosciuto a due comuni lombardi il diritto al risarcimento per il danno all’immagine subito a causa dello stabile insediamento sul proprio territorio di cellule della ‘Ndrangheta. La strada percorsa dai municipi di Giussano e Seregno è stata quella di chiedere la costituzione come parte civile in un procedimento per omicidio nell’ambito di un regolamento di conti malavitoso, conclusosi con la condanna dell’imputato, nel proprio territorio.

 

 

 

L’assassinio era stato perpetrato in modo plateale da due killer a volto scoperto che avevano sparato ad un esponente di spicco della ‘Ndrangheta lombarda, seduto ai tavolini di un bar di San Vittore Olona.

 

 

 

 

La motivazione della sentenza

Il Gip del tribunale di Milano, con la sentenza 19 luglio 2011, ha riconosciuto la richiesta di risarcimento avanzata dai due comuni. Per il giudice, infatti, “Vi è un eclatante danno all’immagine arrecato dalla stessa operatività dell’associazione criminosa nel proprio ambito territoriale, nonché dall’inevitabile clamore mediatico che tale presenza ha inevitabilmente suscitato”. Non solo: “Il fatto stesso che comunità locali operose e fattive, e quindi la loro rappresentanza istituzionale, possano essere associate alla presenza di organizzazioni criminali e al pericolo derivante dai reati da loro commessi e potenziali, costituisce un danno rilevantissimo suscettibile di risarcimento”.

 

 

Per tutte queste ragioni la sentenza ha attribuito una provvisionale di 10mila euro, a ciascun comune, rinviando però ad un’altra sede, quindi ad un nuovo processo civile, la definizione del danno in concreto subito dai due municipi. E ciò, perché, aldilà dell’indubbia sussistenza di un nocumento per i comuni, riconosciuto dal giudice, le parti civili non hanno portato all’interno del processo alcun elemento per sostanziare più precisamente il danno subito.

 

 

Per ottenere un risarcimento adeguato all’interno del procedimento penale, dunque, è onere delle amministrazioni territoriali presentare una documentazione tale da permettere al tribunale una valutazione effettiva dell’impatto della presenza mafiosa sull’immagine del territorio.

 

 

 

 

I precedenti

La Cassazione penale, con la sentenza 10371/1995, aveva già riconosciuto ad un comune il diritto al risarcimento del danno per la presenza mafiosa. La città di Sanremo era stata ammessa a costituirsi parte civile nel procedimento contro i componenti della organizzazione criminale che gestiva il casinò cittadino. La Suprema corte in quell’occasione aveva stabilito che “doveva essere riconosciuta la sussistenza di un pregiudizio subito dal Comune di Sanremo per effetto della semplice costituzione di un'associazione di tipo mafioso (ma la considerazione vale anche per l'associazione per delinquere di tipo comune) operante dietro lo schermo lecito della …, quanto meno in relazione all'immagine della Città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive ad esso collegate e in primo luogo alla casa da gioco, ed in considerazione dell'appetito dimostrato nei suoi confronti da parte della malavita organizzata”.

 

 

Nello stesso filone rientra anche un’altra sentenza della Cassazione, datata 15 ottobre 2008 n. 38835, che ha riconosciuto al sindaco di Roma il diritto di costituirsi parte civile e di chiedere il risarcimento dei danni per un abuso sessuale commesso nel proprio territorio. In questo caso i giudici, da un lato, hanno individuato un danno economico diretto per via delle spese che il comune ha dovuto sostenere per alleviare i traumi subiti dalla vittima, dall'altro, un danno morale consistente nella lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la libertà d'autodeterminazione sessuale della donna e la pacifica convivenza nell'ambito comunale.

 

 

 

 

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