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Quando il giudice penale deve
provvedere in merito alle spese della parte civile,
provvede in maniera analoga a quanto dispone l'articolo
91 del codice di procedura civile. Lo ha stabilito la
quinta sezione penale della Corte (sentenza n.
39600/2011) facendo rilevare che "In tema di pagamento
delle spese processuali in favore della parte civile,
attesa la loro pertinenza ad una domanda privatistica
innestata nel giudizio penale, il regime adottato dal
legislatore in via ordinaria, con il primo comma
dell'art. 541 Cpp, è fondato sul criterio di soccombenza
in analogia con quanto disposto all'articolo 91 Cpc".
Sulla base di questa analogia si deve ritenere che per
il giudice sia quindi possibile anche disporre la
compensazione parziale o totale delle spese se ricorrono
giusti motivi. Per queste ragioni in appello chi
interpone uno specifico gravame sul punto ha l'obbligo
di motivare circa le ragioni per cui esclude la
ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle
spese legali.
Tratto da: Cassazione: anche il
giudice penale può compensare le spese di parte civile
(Fonte: StudioCataldi.it) |
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