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Immigrazione e permesso di soggiorno (Cons. di Stato N. 05863/2011)-Commento e testo sentenza-Diritto.it

 

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Cassano Giuseppe

 

La normativa vigente individua come fatto ostativo, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna penale per taluni reati senza attribuire alcun rilievo a circostanze quali il fatto che la condanna sia avvenuta per patteggiamento, né ai benefici, contestualmente o successivamente, concessi che non fanno venir meno la condanna, ma incidono soltanto sulla pena.

In materia di immigrazione, l'art. 4, comma 3, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, implicitamente richiamato, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dall’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo, individua specifiche ipotesi preclusive dell'ingresso e della permanenza dello straniero in Italia (tra le quali rientrano, senza dubbio, le condanne penali per rapina).

In tali casi, la normativa vigente individua come fatto ostativo la condanna penale senza attribuire alcun rilievo a circostanze quali il fatto che la condanna sia avvenuta per patteggiamento, né ai benefici, contestualmente o successivamente, concessi ed in particolare alla sospensione condizionale della pena o al condono intervenuto in seguito, che, per definizione, non fanno venir meno la condanna, ma incidono soltanto sulla pena.

Le suddette circostanze, pertanto, non costituiscono elementi sufficienti a far venir meno l’automatismo conseguente a quel tipo di condanna.

Ai sensi del citato art.

5, comma 5, a questo fine occorrono elementi sopraggiunti tali da consentire il rilascio del permesso di soggiorno o aspetti - puntualmente indicati dalla norma - quali l’avere effettuato una procedura di ricongiungimento familiare e, in tal caso, la durata del soggiorno e i legami familiari esistenti.

Immigrazione e permesso di soggiorno (Cons. di Stato N. 05863/2011)

Presidente: Pier Giorgio Lignani

Consiglio di Stato Sezione giurisdizionale n. 05863/2011, sez. Terza del 4/11/2011

 

 

               

               

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N. 05863/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03865/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3865 del 2010, proposto da***

contro***

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 12917/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Balal Mohammad, cittadino del Bangladesh, ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il decreto del Questore di Roma del 16 ottobre 2006, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata in data 14 dicembre 2003, richiamando una condanna riportata dal ricorrente, in data 3 novembre 2004, alla pena di anni 1 e mesi

8 di reclusione e € 500 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso, con sentenza divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2005.

2. Il T.A.R. di Firenze ha respinto il ricorso in questione, interpretando le vigenti disposizioni di legge, sulla base di un’ampia giurisprudenza, nel senso che la condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 4, comma 3, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tra cui rientra la rapina aggravata, costituisca un automatico impedimento, ai sensi del successivo articolo 5, comma 5, al rinnovo del permesso di soggiorno e non richieda un’autonoma valutazione della pericolosità sociale.

3. Avverso detta decisione il signor Balal Mohammad ha proposto atto di appello, rilevando in particolare come la sentenza del T.A.R. non abbia preso in considerazione i seguenti elementi di fatto e di diritto che avrebbero motivato una diversa decisione:

 

- la marginale e occasionale partecipazione dell’odierno appellante ai fatti che lo hanno portato alla condanna, con modalità tali che avrebbero certamente condotto in dibattimento ad una assoluzione;

- la condanna stessa è intervenuta invece per patteggiamento, richiesto, su consiglio del difensore d’ufficio, al solo scopo di evitare la permanenza in carcere;

- la condanna è stata successivamente condonata per indul ai sensi della legge n. 241/2006;

- l’assoluta assenza di pericolosità sociale nella personalità dell’appellante è confermata dalla concessione della sospensione condizionale della pena che, altrimenti, non avrebbe potuto essere concessa, come attesta la giurisprudenza della Corte di Cassazione che viene puntualmente citata (sentenze n. 11167/99 e n. 636/92);

- l’appellante ha ottenuto il permesso di soggiorno nel 2000 e ha sempre svolto da allora regolare attività lavorativa senz’alcun altro episodio di rilevanza penale .

4. Si è costituita in giudizio, per conto del Ministero dell’interno e della Questura di Roma, l’Avvocatura generale dello Stato che, con propria memoria, ha ulteriormente argomentato le motivazioni svolte nella sentenza del T.A.R. in ordine all’automatismo degli effetti della condanna, sottolineando, in particolare, come il provvedimento del Questore sia non solo legittimo, ma costituisca anche atto dovuto.

5. La causa è passata in decisione nell’udienza dell’8 luglio 2011.

6. L’appello non può essere accolto e la sentenza del T.A.R. merita di essere confermata.

6.1. Il Collegio osserva che, come correttamente posto in rilievo dal T.A.R., l'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, implicitamente richiamato, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dall’art.5, comma 5, del medesimo decreto legislativo, individua specifiche ipotesi preclusive

dell'ingresso e della permanenza dello straniero in Italia, tra le quali rientrano, senza dubbio, le condanne penali per rapina.

6.2. In tali casi la normativa vigente individua come fatto ostativo la condanna senza attribuire alcun rilievo alle circostanze richiamate nell’appello, quali il fatto che la condanna sia avvenuta per patteggiamento, né ai benefici, contestualmente o successivamente, concessi ed in particolare alla sospensione condizionale della pena o al condono intervenuto in seguito, che, per definizione, non fanno venir meno la condanna, ma incidono soltanto sulla pena.

Le suddette circostanze pertanto non costituiscono elementi sufficienti a far venir meno l’automatismo conseguente a quel tipo di condanna.

Ai sensi del citato art. 5, comma 5, a questo fine occorrono elementi sopraggiunti tali da consentire il rilascio del permesso di soggiorno o aspetti - puntualmente indicati dalla norma - quali l’avere effettuato una procedura di ricongiungimento familiare e, in tal caso, la durata del soggiorno e i legami familiari esistenti.

6.3. Nel caso di specie, non risultano agli atti aspetti che potrebbero richiedere di ponderare, in rapporto con essi, i fatti ostativi anche alla luce della complessiva normativa che regola i permessi di soggiorno, tranne la durata del regolare soggiorno in Italia (circa 6 anni, al momento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno) e il regolare svolgimento di attività lavorativa, che risultano qualificati negativamente dalla circostanza, rilevante secondo la giurisprudenza di questa stessa Sezione, che la condanna per un reato grave come la rapina è intervenuta nel 2004, diversi anni dopo l’ingresso e la regolarizzazione in Italia dell’appellante. Non può essere, pertanto, considerato sufficiente a questi fini il mero svolgimento di regolare attività lavorativa, prima e dopo il compimento dei reati per i quali l’appellante è stato condannato, né, come già osservato, sono rilevanti la sospensione condizionale della pena e l’intervenuto condono.

7. Infine si può notare che lo svolgimento cronologico dei fatti non consente, in questo caso, di applicare quell’orientamento giurisprudenziale che tende ad escludere l’automatismo della preclusione qualora fra la condanna penale e il diniego del titolo di soggiorno siano intercorsi parecchi anni, e medio tempore l’interessato abbia conseguito una o più volte il rinnovo del permesso senza che nulla gli sia stato obiettato.

8. In conclusione l’appello va respinto sulla base delle suddette motivazioni.

Si ravvisano tuttavia motivi equitativi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge

l 'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

 

                 

                 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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