Avv. Paolo Nesta


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REVOCA DELLA DONAZIONE -Le dà tutto ma lei lo abbandona, scatta la revoca delle donazioni -Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 4 novembre 2011 n. 22936-Commento-Lex 24.it

 

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    Se la giustizia non è di questo mondo questa volta la Cassazione ci ha messo una toppa. È la storia, neppure tanto inconsueta, di un uomo maturo che infervorato dall’amore per una donna molto più giovane di lui, le aveva trasferito titoli azionari e donato la casa, per poi ritrovarsi solo e abbandonato, una volta divenuto vecchio e malato. La ex, al contrario, aveva avuto un figlio con l’amante che non aveva mai lasciato, neppure dopo il matrimonio seguito alla loro convivenza. L’ormai anziano signore, però, non si è perso d’animo ed è corso dall’avvocato per riavere quanto regalato alla ingrata compagna. E in parte l’ha riottenuto.

 

 

 

La Cassazione, con la sentenza 22936/2011, infatti, ha condiviso il giudizio della Corte di appello di Roma, che aveva identificato l’ingratitudine della donna - alla base della revoca della donazione - proprio nel fatto che ella aveva portato avanti negli anni una relazione adulterina, anche dunque dopo essersi sposata ed aver ricevuto abbondanti regali, fino ad abbandonare il marito per l’amante, in un momento in cui egli risultava bisognoso di assistenza.

 

 

 

Non è scattata, invece, la revoca anche per i 730 milioni di vecchie lire in titoli donati alla donna, perché l’intestazione era avvenuta in un momento successivo, quando i due erano già conviventi, e dunque, per la Corte, poteva trattarsi non di una donazione ma soltanto di una particolare modalità di gestione delle risorse comuni.

 

Tuttavia, la proprietà di un numero così ingente di azioni, anche se non è tornata nel portafoglio del marito, è comunque servita ai giudici per ravvisare nel complessivo comportamento della donna “quella mancanza di solidarietà e riconoscenza, quel malanimo” verso l’ex in difficoltà, che pure era stato così generoso con lei nel donarle la casa, tali da “assurge ad ingiuria grave”, legittimando così la revoca della donazione dell’appartamento.

 

 

 

 

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