Nel processo civile disciplinato
dalla legge n. 353 del 1990, che ha abrogato gli ultimi
due commi dell'art. 244 cod. proc. civ., il termine
assegnato dal giudice istruttore ai sensi del primo
comma dell'art. 184 cod. proc. civ., per deduzioni
istruttorie concernenti la prova testimoniale, riguarda
non solo la formulazione dei capitoli, ma anche
l'indicazione dei testi; pertanto, una volta che il
giudice abbia provveduto sulle richieste avanzate dalle
parti non è più possibile effettuare tale indicazione od
integrare la lista testi, in quanto l'unica attività
processuale giuridicamente possibile circa le prove
ammesse consiste nell'assunzione delle medesime. Il
giudice di merito ha correttamente applicato il suddetto
principio, cui il Collegio intende dare continuità.
Infatti, come già messo in evidenza nella pronuncia
richiamata, il legislatore ha inteso stabilire per le
deduzioni istruttorie, una precisa e rapida procedura,
di cui il provvedimento di ammissione costituisce l'atto
finale; proprio la rigorosa scansione dei tempi
processuali emergente dalla disciplina processuale non
lascia dubbi sul fatto che anche l'indicazione dei testi
deve precedere detto provvedimento di ammissione e che
dopo quest'ultimo l'unica attività processuale
giuridicamente possibile consiste nell'assunzione delle
prove ammesse, salvo le eccezioni previste dal terzo
comma dell'art. 184 cit. e dall'art. 184-bis cod. proc.
civ.. |