Avv. Paolo Nesta


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NEL PROCESSO CIVILE I NOMI DEI TESTIMONI DEVONO ESSERE INDICATI NEL TERMINE STABILITO DAL GIUDICE PER LE RICHIESTE ISTRUTTORIE - In base all'art. 184 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 21509 del 18 ottobre 2011, Pres. Filadoro, Rel. Carluccio).-Legge e giustizia.it

 

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Nel processo civile disciplinato dalla legge n. 353 del 1990, che ha abrogato gli ultimi due commi dell'art. 244 cod. proc. civ., il termine assegnato dal giudice istruttore ai sensi del primo comma dell'art. 184 cod. proc. civ., per deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale, riguarda non solo la formulazione dei capitoli, ma anche l'indicazione dei testi; pertanto, una volta che il giudice abbia provveduto sulle richieste avanzate dalle parti non è più possibile effettuare tale indicazione od integrare la lista testi, in quanto l'unica attività processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell'assunzione delle medesime. Il giudice di merito ha correttamente applicato il suddetto principio, cui il Collegio intende dare continuità. Infatti, come già messo in evidenza nella pronuncia richiamata, il legislatore ha inteso stabilire per le deduzioni istruttorie, una precisa e rapida procedura, di cui il provvedimento di ammissione costituisce l'atto finale; proprio la rigorosa scansione dei tempi processuali emergente dalla disciplina processuale non lascia dubbi sul fatto che anche l'indicazione dei testi deve precedere detto provvedimento di ammissione e che dopo quest'ultimo l'unica attività processuale giuridicamente possibile consiste nell'assunzione delle prove ammesse, salvo le eccezioni previste dal terzo comma dell'art. 184 cit. e dall'art. 184-bis cod. proc. civ..   

 

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