Avv. Paolo Nesta


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ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE: AD UN POSTO DI BLOCCO DICE "VI DO QUELLO CHE VOLETE, SE MI LASCIATE ANDARE"Cassazione, sez. VI, 17 ottobre 2011, n. 37402.Diritto e processo.it

 

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(Pres. De Roberto – Rel. Cortese)

 

 

 

 

 

Fatto

 

Con sentenza del 03.10.2006 il Tribunale di Arezzo dichiarava l. S. colpevole, fra l'altro, del reato previsto dall'art. 322, comma 2, c.p., per aver offerto denaro al Sovrintendente L. D.A. e all'Assistente M. M., in servizio presso la Polizia Stradale, i quali, nel corso di un controllo avevano verificato la falsità dell'attestazione dell'avvenuta revisione dell'autovettura condotta dal S., al fine di indurli ad omettere gli atti conseguenti a detto accertamento.

 

Su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Firenze con sentenza del 13.01.2010 confermava in parte qua la pronuncia di primo grado.

 

Propone ricorso il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo che l'offerta di denaro era avvenuta in termini così vaghi (“vi dò quello che volete, se mi lasciate andare”) da non poter integrare la materialità del reato contestato.

 

Diritto

 

Il ricorso è infondato.

 

Non è, invero, qualificabile come intrinsecamente e originariamente inidonea a integrare il reato contestato, perché astratta, in quanto generica e indeterminata nel contenuto, l'offerta in cui la determinazione dell'oggetto sia rimessa allo stesso pubblico ufficiale che si intende corrompere. Tale offerta, infatti, è concretamente diretta a spingere il destinatario a quantificare lui stesso la somma che intende ricevere quale corrispettivo del mancato compimento dell'atto del proprio ufficio, avviando così la contrattazione illecita tipica della fattispecie corruttiva (cfr. in fattispecie analoga Cass. n. 23018 del 23.01.2004, Caiola). Rientra, quindi, senza dubbio nello schema descritto l'offerta avanzata dall'autore al pubblico ufficiale nei termini di cui al caso in esame (''vi dò quello che volete").

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

 

 

 

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