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ESAME AVVOCATO: AMMESSA CON RISERVA SE GLI ELABORATI RISPETTANO I PARAMETRI DI GIUDIZIO-TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 4 novembre 2011, n. 753-Diritto e processo.com

 

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Alfredo Matranga

 

 

 

 

 

Esame avvocati: va ammessa con riserva alla prova orale la candidata i cui elaborati soddisfano i parametri predeterminati dalla Commissione

 

E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, con l’ordinanza in rassegna ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da una candidata avverso l’esclusione dalla prova orale dell’esame forense, per aver la stessa conseguito due insufficienze su tre nelle prove scritte.

 

In particolare, per il TAR salentino gli elaborati della candidata appaiono meritevoli di diversa valutazione considerato, da un lato, che gli stessi “sembrano soddisfare i parametri predeterminati dalla Commissione centrale in quanto garantiscono una trattazione essenziale ma sufficientemente esaustiva degli istituti dei quali i candidati sono stati chiamati a fare applicazione” e, dall’altro, che “la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali costituiscono, se accompagnate – come nella specie- all’esaustività della trattazione un obiettivo da perseguire, come è stato sottolineato di recente dall’articolo 3, comma secondo, C.P.A”.

 

Ha pertanto concluso il TAR adito per la concessione della tutela cautelare attraverso l’ammissione della ricorrente con riserva alle prove orali dell’esame di abilitazione in argomento.

 

 

 

 

 

 

 

TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 4 novembre 2011, n. 753

 

(Pres. Cavallari – Rel. Dibello)

 

 

 

Considerato che gli elaborati redatti dalla ricorrente sembrano soddisfare i parametri predeterminati dalla Commissione centrale in quanto garantiscono una trattazione essenziale ma sufficientemente esaustiva degli istituti dei quali i candidati sono stati chiamati a fare applicazione;

 

considerato che la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali costituiscono, se accompagnate – come nella specie- all’esaustività della trattazione un obiettivo da perseguire , come è stato sottolineato di recente dall’articolo 3, comma secondo, C.P.A

 

rilevato che gli stessi elaborati appaiono meritevoli di diversa valutazione;

 

ritenuto opportuno concedere la tutela cautelare attraverso l’ammissione della ricorrente con riserva alle prove orali dell’esame di abilitazione in argomento;

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

 

Accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:

 

a) ammette la ricorrente con riserva al sostenimento delle prove orali dell’esame di abilitazione ;

 

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 febbraio 2012 .

 

Compensa le spese della presente fase cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011

 

Depositata in segreteria il 04 novembre 2011

 

 

 

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