(Si ringrazia l'avv. Michele Conte
per la segnalazione)
Argomento:
Giurisprudenza
Autorità:
T. A. R.
Categoria:
Inquinamento del suolo
Provvedimento:
Sentenza
Numero:
1901
Sez.:
1^
Regione:
Puglia
Città:
Lecce
Data deposito:
02/11/2011
Data emissione:
23/02/2011
Presidente:
Cavallari
Estensore:
Dibello
Titolo completo:
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 2
novembre 2011, n. 1901
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 2
novembre 2011, n. 1901
INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica –
Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 – Principio
“chi inquina paga” - Proprietario incolpevole del sito –
Profili di compartecipazione colposa alla condotta
inquinante.
L’ordinanza emanata dalla Provincia
ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 deve
basarsi sul principio “chi inquina paga”, non potendosi
ammettere un sistema sanzionatorio o anche di tipo
preventivo il quale si apra ad ipotesi di responsabilità
oggettiva o per fatto altrui. Essa non può quindi
dirigersi verso il proprietario incolpevole del sito,
che non può essere chiamato in causa se non quando
emergano profili quantomeno di compartecipazione colposa
alla condotta inquinante.
Pres. Cavallari, Est. Dibello – T.
s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani e Conte) c. Provincia di
Brindisi (avv. Panzuto)
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 2
novembre 2011, n. 1901
N. 01901/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1438 del 2010, proposto da:
Transeco Srl, rappresentata e
difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Michele
Conte, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi
Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Provincia di Brindisi,
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Panzuti, con
domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce,
viale Leopardi, 151; Comune di Brindisi, Regione Puglia;
Legione Carabinieri Puglia Stazione San Vito dei
Normanni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
dell'ordinanza prot. n. 55147 del
15 giugno 2010, con cui la Provincia di Brindisi ha
ordinato a Transeco s.r.l. di realizzare i necessari
interventi di bonifica della cava, oggetto di
inquinamento, di proprietà della stessa Società; ove
occorra, della nota del 2 aprile 2010, acquisita al
prot. n. 36587 del 16 aprile 2010, con la quale il
Comune di Brindisi comunicava il proprio parere
favorevole in merito all'adozione dell'ordinanza ex art.
244, D.lgs. n. 152/06, da parte della Provincia di
Brindisi, nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Provincia di Brindisi e di Legione
Carabinieri Puglia Stazione San Vito dei Normanni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 23 febbraio 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi
per le parti i difensori Sticchi, Panzuti, Libertini.;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Questa la ricostruzione dei fatti
che emerge dalla lettura del ricorso:
in data 1.2.2010 i Carabinieri
della Stazione di San Vito dei Normanni ispezionando la
cava di proprietà di Transeco s.r.l. , ricadente nel
foglio di mappa catastale nr 38 part.lle 201,202 del
Comune di Brindisi , dell’estensione di circa 10.000 mq
riscontravano che “ l’area in disamina era invasa, sulla
scarpata confinante con un impianto di produzione di
conglomerato bituminoso, da rifiuti costituiti
verosimilmente da una sostanza di colore scuro da far
ragionevolmente presumere trattasi di filler /polveri
proveniente dal trattamento dei fumi di impianti di
produzione simili a quello attiguo al sito”
I militari contattavano la società
ricorrente , proprietaria del sito, per raccogliere
maggiori informazioni in merito .
Il dottor Saponaro, rappresentante
della società, riferiva ai Carabinieri di non conoscere
la situazione attuale del sito in quanto cava in disuso
da circa 10 anni; inoltre, rendeva noto che l’area in
esame già in passato era stata oggetto di sequestro e
successivo procedimento penale n.1228/01 RGNR,
conclusosi con il dissequestro e l’archiviazione del
procedimento ( provv.n.381/04 R.GIP Tribunale Brindisi)
Il 22.02.2010 i Carabinieri della
Stazione di San Vito dei Normanni provvedevano a
disporre il sequestro, “ per specifici e conseguenti
fini probatori diretti all’acquisizione delle prove
stesse” e per connesse finalità preventive, della
frazione di cava adibita a discarica abusiva.
Il 24 febbraio 2010 il sig. Cariulo
Gianpiero , in qualità di amministratore unico della
Società Transeco s.r.l. sporgeva denuncia conto ignoti
chiedendo all’autorità procedente di disporre
l’immediata ispezione dei luoghi attigui alla cava , dai
quali verosimilmente si propagava l’inquinamento sul
sito di proprietà di Transeco.
Con ordinanza n.29243 del
24.3.2010, la Provincia di Brindisi comunicava a
Transeco s.r.l., al Comune di Brindisi, alla regione
Puglia, ad ARPA Puglia ed alla Procura della repubblica
di Brindisi l’avvio del procedimento per l’adozione
dell’ordinanza ex art 244 del d.lgs 152/2006.
Dopo la presentazione da parte
della società Transeco di memorie difensive , la
Provincia di Brindisi in data 15.6.2010 trasmetteva nota
prot.n.55147 con la quale ordinava alla società di
attuare le misure di prevenzione necessarie a contenere
la diffusione delle sostanze inquinanti con particolare
riferimento a quelle riscontrate nelle acque di falda
sottostanti l’area comprendente il sito interessato
dallo stoccaggio dei rifiuti; elaborare e presentare un
piano di caratterizzazione secondo le disposizioni di
settore; realizzare i necessari interventi di bonifica
che ne dovessero derivare a seguito delle indagini di
caratterizzazione e dell’analisi di rischio specifica
per il sito .
L’ordinanza in questione è stata
impugnata dalla società Transeco che ha dedotto la
violazione delle norme di settore nella parte in cui
l’emanazione dell’ordinanza ex art 244 presuppone
l’accertamento del superamento dei livelli di
contaminazione, nella specie non avvenuto; va poi
esclusa l’imputabilità dell’illecito in capo alla
ricorrente non sussistendo colpa o dolo ascrivibili alla
medesima .
Si è costituita in giudizio la
Provincia di Brindisi a mezzo di controricorso con il
quale è stato chiesto il respingimento del ricorso di
TRanseco s.r.l.
La controversia è passata in
decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Collegio ha già avuto occasione
di porre in evidenza, ai fini della tutela cautelare
concessa in favore della società ricorrente ,che “ non
sembra potersi desumere una situazione di sicura
imputabilità dell’inquinamento alla società Transeco in
quanto: il sito che si ritiene sorgente inquinante
risulta dismesso da tempo; non è possibile, allo stato
degli atti, escludere che la fonte dell’inquinamento sia
riconducibile ad altra attività produttiva in esercizio,
essendo stata acclarata la prossimità al sito in
discorso di una discarica comunale di rifiuti ; e,
conclusivamente, non sussistono i presupposti per
emanare un provvedimento con le caratteristiche
delineate dall’art 244 del d.lgs 152/2006, il quale
presuppone la identificazione del responsabile della
potenziale contaminazione”.
Queste argomentazioni debbono oggi
essere ulteriormente corroborate da una disamina più
dettagliata del quadro di interventi e misure che
l’amministrazione competente può adottare in caso di
potenziale contaminazione di un sito con pericolo di
inquinamento ambientale .
Uno degli strumenti messi a
disposizione per la bonifica e il ripristino di siti
contaminati è quello dell’ordinanza da emanare ai sensi
dell’art 244 del d.lgs 152/06, la quale è stata appunto
impiegata dalla amministrazione intimata .
Occorre ricordare che l’asse
portante del sistema normativo degli interventi in
questione è costituito dal principio di matrice
comunitaria “ chi inquina paga”, richiamato dalla norma
che apre il titolo dedicato alla bonifica dei siti
contaminati nel contesto del cd codice dell’ambiente.
Il principio chi inquina paga deve
essere posto a base , in particolare, di interventi come
quello divisato dall’amministrazione provinciale di
Brindisi perché non può ammettersi un sistema
sanzionatorio o anche di tipo preventivo il quale si
apra ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto
altrui.
E’ questo il senso della norma in
forza della quale la provincia può emanare l’ordinanza
ex art 244 d.lgs 152/06 “ dopo aver svolto opportune
indagini volte ad identificare il responsabile
dell’evento di superamento “.
Il potere di ordinanza affidato
all’ente provinciale poggia dunque sulla compiuta
verifica delle responsabilità relative alla
contaminazione di un sito, in linea con un sistema che
annovera tra le sue funzioni anche quella sanzionatoria.
Esso non può dirigersi verso il
proprietario incolpevole del sito perché ciò vuol dire
aprire uno spiraglio ad un regime di autentica
responsabilità oggettiva.
E’ dunque necessario che il
proprietario del sito sia chiamato in causa solo quando
emergono profili quantomeno di compartecipazione colposa
alla condotta inquinante .
Nella specie è invece accaduto che
l’ordine di attuare misure di prevenzione e di varare un
piano di caratterizzazione è stato notificato alla
Transeco “ in qualità di soggetto titolare dell’area ,
in passato destinata ad attività estrattiva, all’interno
della quale sono stati smaltiti , senza la prevista
autorizzazione , rifiuti speciali e che, in relazione a
quanto riportato in narrativa, che qui si intende
interamente riportato, “ hanno determinato una
condizione di potenziale stato di inquinamento dell’area
con particolare riferimento alle acque di falda”
Ma il riferimento alla titolarità
passata di una attività estrattiva , sul quale
l’amministrazione provinciale mostra di fare
assegnamento per individuare la possibile fonte di
corresponsabilità della Transeco, non è assolutamente
sufficiente .
Non si tiene conto, infatti, di
alcune importanti circostanze che sono emerse nel corso
della attività istruttoria : a) l’attività estrattiva
mettente capo alla Transeco s.r.l. è stata dismessa da
circa un decennio; la tipologia di rifiuto rinvenuta nel
sito appare riconducibile ad altro genere di attività
produttiva; c) i carabinieri , nel rapporto che ha dato
origine alla attività amministrativa controversa , hanno
evidenziato che i rifiuti sono stati rinvenuti lungo una
scarpata posta al confine con un impianto di produzione
di conglomerato bituminoso; d) l’inquinamento della
sottostante falda acquifera appare, a sua volta,
riconducibile, in relazione alla localizzazione del sito
contaminato, a rifiuti ben diversi da quelli provenienti
da una attività imputabile a Transeco s.r.l.
Si può perciò ritenere che la
Transeco s.r.l. sia stata chiamata in causa
effettivamente a titolo di responsabilità solidale ma
oggettiva e, cioè poggiante esclusivamente sulla qualità
di ente proprietario del sito contaminato.
Ciò è però contrario ai principi e
alle regole che , come si è cercato di spiegare,
caratterizzano l’esercizio della potestà di ordinanza ex
art 244 del codice ambiente.
Ne deriva che la stessa ordinanza
impugnata è illegittima e va annullata.
Sussistono buone ragioni per
procedere ad una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera
di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |