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Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza 4 ottobre 2011, n. 20307

 

SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

 

Appalto - Rovina e difetti di cose immobili - Azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore - Difetto di costruzione - Nozione - Fattispecie relativa a vizi di un ascensore panoramico progettato ed installato all'interno di un complesso alberghiero. (Cc, art. 1669)

 

Il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente ad un insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa, (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie relativa ad un'azione di responsabilità promossa dal committente per vizi di un ascensore panoramico progettato ed installato dall'appaltatore all'interno di un complesso alberghiero). (F.Cia.) (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 4 ottobre 2011, n. 20307 - Presidente Triola - Relatore D'Ascola - P.M. Ceniccola

Cassa con rinvio, Corte di Appello di Torino, sentenza 11 gennaio 2005, n. 5

 

(1) In senso conforme, vedi Cassazione civile, Sez. II, sentenza 19 gennaio 1999, n. 456. Vedi anche, Cassazione civile, Sez. I, sentenza 24 luglio 2003, n. 11470, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 28 aprile 2004, n. 8140, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 4 novembre 2005, n. 21351.

 

 

 

Locazione - Immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Intenzione di adibire l'immobile all'esercizio delle attività commerciali - Onere del locatore di provare la serietà della dedotta intenzione - Sussistenza - Onere di provare la effettiva realizzazione di detto intento - Configurabilità - Esclusione. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, articoli 27, 29)

 

In tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per il motivo indicato dall'art. 29, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha l'onere di provare soltanto la serietà dell'asserita intenzione di adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti in secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate dall'art. 27, e, quindi, l'oggettiva realizzabilità tecnica e giuridica di tale intenzione, ma non ha anche l'onere di provare nè l'effettiva e concreta realizzazione, di quell'intento, né tanto meno la convenienza economica dell'iniziativa che intende adottare. (F.Cia) (1)

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 30 settembre 2011, n. 19994 - Presidente Trifone - Relatore Carleo - P.M. Gambardella

Rigetta Corte di Appello di Roma, sentenza 16 giugno 2010, n. 2276

 

(1) Conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 20 agosto 2003, n. 12209.

 

 

 

 

Locazione - Rapporto di locazione - Natura giuridica - Carattere personale - Configurabilità - Effetti - Legittimazione alla locazione - Detentore di fatto - Ammissibilità - Limiti. (Cc, art. 1571)

 

In tema di locazione, il rapporto che nasce dal contratto e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione. La relativa legittimazione alla locazione, è, quindi, riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente. (F.Cia) (1)

 

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 29 settembre 2011, n. 19880 - Presidente Massera - Relatore Carleo - P.M. Destro

Rigetta Corte di Appello di Trento, sentenza 20 giugno 2008, n. 129

 

(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27 maggio 2010, n. 12976, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 20 aprile 2007, n. 9493 e Cassazione civile, Sez. III, sentenza 11 aprile 2006, n. 8411.

 

 

 

 

Locazione - Immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Sublocazione o cessione del contratto - Condizioni - Contestuale locazione o cessione dell'azienda - Necessità - Cessione del singolo ramo d'azienda - Applicabilità - Limiti - Cessione di un "punto vendita" di un'unica azienda - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. (Legge 27 luglio 1978 n. 392, art. 36)

 

L'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che consente al conduttore di sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore se insieme venga locata o ceduta l'azienda, si riferisce non solo alla cessione totale dell'azienda, ma anche alla cessione di un singolo ramo della stessa, intendendosi per tale, ai sensi dell'art. 2112 c.c., come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50, ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. In tale ipotesi, infatti, l'intento del legislatore è quello di agevolare il trasferimento del singolo imprenditore, perseguendo nel contempo la valenza pubblicistica, costituita dall'interesse alla conservazione dell'azienda o di un suo ramo in una determinata zona, tutelandone l'avviamento commerciale. Ne consegue che, mancando il perseguimento di quest'ultima funzione, la predetta norma non trova applicazione, come nel caso di cessione di un "punto di vendita" di un'unica azienda, ove nell'immobile ceduto sia stata esercitata la vendita di articoli che il cedente continui ad effettuare in altro locale. (F.Cia) (1)

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 29 settembre 2011, n. 19878 - Presidente Massera - Relatore Carleo - P.M. Destro

Rigetta Corte di Appello di Ancona, sentenza 6 giugno 2008, n. 183

 

(1) In ordine alla definizione di ramo d'azienda, citata anche nella decisione in esame, vedi, Cassazione civile, Sez. L, sentenza 13 ottobre 2009, n. 21697. Quanto alla mancata applicazione della disposizione in esame al caso di cessione di un "punto vendita" di un'unica azienda, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 6 marzo 2006, n. 4800.

 

 

 

 

Vendita - Promessa di vendita - Bene immobile - Preliminare di vendita - Consegna della cosa prima del contratto definitivo - Anticipazione dell'effetto traslativo - Esclusione - Contratto di comodato collegato al preliminare - Configurabilità - Conseguenze - Posizione del promissario acquirente - Possessore "ad usucapionem" - Esclusione - Detentore qualificato - Sussistenza. (Cc, artt. 1141, 1158 e 1351)

 

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (F.Cia) (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 4 ottobre 2011, n. 20315 - Presidente Triola - Relatore Bianchini - P.M. Finocchi Ghersi

Cassa senza rinvio, Corte di Appello di Roma, sentenza 9 maggio 2005, n. 3735

 

(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 22 luglio 2010, n. 17245, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1296, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 26 aprile 2010, n. 9896, Cassazione civile, Sez. Un, sentenza 27 marzo 2008, n. 7930.

 

 

Massime redatte a cura di  Federico Ciaccafava, Avvocato e Mediatore in Roma 

 

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