Corte di Cassazione, Sezione II,
Sentenza 4 ottobre 2011, n. 20307
SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI
GIURIDICA LEX24
Appalto - Rovina e difetti di cose
immobili - Azione di responsabilità del committente nei
confronti dell'appaltatore - Difetto di costruzione -
Nozione - Fattispecie relativa a vizi di un ascensore
panoramico progettato ed installato all'interno di un
complesso alberghiero. (Cc, art. 1669)
Il "difetto di costruzione" che, a
norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente
all'azione di responsabilità extracontrattuale nei
confronti dell'appaltatore può consistere in qualsiasi
alterazione, conseguente ad un insoddisfacente
realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti
essenziali della stessa, (e perciò non determinandone la
"rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli
elementi accessori o secondari che ne consentono
l'impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente
ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile
medesimo (Principio affermato dalla Suprema Corte in una
fattispecie relativa ad un'azione di responsabilità
promossa dal committente per vizi di un ascensore
panoramico progettato ed installato dall'appaltatore
all'interno di un complesso alberghiero). (F.Cia.) (1)
Corte di Cassazione, Sezione II,
sentenza 4 ottobre 2011, n. 20307 - Presidente Triola -
Relatore D'Ascola - P.M. Ceniccola
Cassa con rinvio, Corte di Appello
di Torino, sentenza 11 gennaio 2005, n. 5
(1) In senso conforme, vedi
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 19 gennaio 1999, n.
456. Vedi anche, Cassazione civile, Sez. I, sentenza 24
luglio 2003, n. 11470, Cassazione civile, Sez. II,
sentenza 28 aprile 2004, n. 8140, Cassazione civile,
Sez. II, sentenza 4 novembre 2005, n. 21351.
Locazione - Immobili urbani -
Immobili ad uso non abitativo - Diniego di rinnovo alla
prima scadenza - Intenzione di adibire l'immobile
all'esercizio delle attività commerciali - Onere del
locatore di provare la serietà della dedotta intenzione
- Sussistenza - Onere di provare la effettiva
realizzazione di detto intento - Configurabilità -
Esclusione. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, articoli 27,
29)
In tema di locazione di immobili
per uso diverso da quello abitativo, il locatore che
agisce per far valere la facoltà di diniego del rinnovo
del contratto alla prima scadenza per il motivo indicato
dall'art. 29, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n.
392, ha l'onere di provare soltanto la serietà
dell'asserita intenzione di adibire l'immobile
all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei
parenti in secondo grado in linea retta, di una delle
attività indicate dall'art. 27, e, quindi, l'oggettiva
realizzabilità tecnica e giuridica di tale intenzione,
ma non ha anche l'onere di provare nè l'effettiva e
concreta realizzazione, di quell'intento, né tanto meno
la convenienza economica dell'iniziativa che intende
adottare. (F.Cia) (1)
Corte di Cassazione, Sezione III,
sentenza 30 settembre 2011, n. 19994 - Presidente
Trifone - Relatore Carleo - P.M. Gambardella
Rigetta Corte di Appello di Roma,
sentenza 16 giugno 2010, n. 2276
(1) Conforme, vedi, Cassazione
civile, Sez. III, sentenza 20 agosto 2003, n. 12209.
Locazione - Rapporto di locazione -
Natura giuridica - Carattere personale - Configurabilità
- Effetti - Legittimazione alla locazione - Detentore di
fatto - Ammissibilità - Limiti. (Cc, art. 1571)
In tema di locazione, il rapporto
che nasce dal contratto e che si instaura tra locatore e
conduttore ha natura personale, con la conseguenza che
chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in
base ad un titolo non contrario a norme di ordine
pubblico, può validamente concederlo in locazione. La
relativa legittimazione alla locazione, è, quindi,
riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a
meno che la detenzione non sia stata acquistata
illecitamente. (F.Cia) (1)
Corte di Cassazione, Sezione III,
sentenza 29 settembre 2011, n. 19880 - Presidente
Massera - Relatore Carleo - P.M. Destro
Rigetta Corte di Appello di Trento,
sentenza 20 giugno 2008, n. 129
(1) In senso conforme, vedi,
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27 maggio 2010, n.
12976, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 20 aprile
2007, n. 9493 e Cassazione civile, Sez. III, sentenza 11
aprile 2006, n. 8411.
Locazione - Immobili urbani -
Immobili ad uso non abitativo - Sublocazione o cessione
del contratto - Condizioni - Contestuale locazione o
cessione dell'azienda - Necessità - Cessione del singolo
ramo d'azienda - Applicabilità - Limiti - Cessione di un
"punto vendita" di un'unica azienda - Applicabilità -
Esclusione - Fondamento. (Legge 27 luglio 1978 n. 392,
art. 36)
L'art. 36 della legge 27 luglio
1978, n. 392, che consente al conduttore di sublocare
l'immobile o cedere il contratto di locazione anche
senza il consenso del locatore se insieme venga locata o
ceduta l'azienda, si riferisce non solo alla cessione
totale dell'azienda, ma anche alla cessione di un
singolo ramo della stessa, intendendosi per tale, ai
sensi dell'art. 2112 c.c., come modificato dalla legge 2
febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE
n. 98/50, ogni entità economica organizzata in maniera
stabile la quale, in occasione del trasferimento,
conservi la sua identità, il che presuppone una
preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente
esistente, e non anche una struttura produttiva creata
"ad hoc" in occasione del trasferimento, o come tale
identificata dalle parti del negozio traslativo. In tale
ipotesi, infatti, l'intento del legislatore è quello di
agevolare il trasferimento del singolo imprenditore,
perseguendo nel contempo la valenza pubblicistica,
costituita dall'interesse alla conservazione
dell'azienda o di un suo ramo in una determinata zona,
tutelandone l'avviamento commerciale. Ne consegue che,
mancando il perseguimento di quest'ultima funzione, la
predetta norma non trova applicazione, come nel caso di
cessione di un "punto di vendita" di un'unica azienda,
ove nell'immobile ceduto sia stata esercitata la vendita
di articoli che il cedente continui ad effettuare in
altro locale. (F.Cia) (1)
Corte di Cassazione, Sezione III,
sentenza 29 settembre 2011, n. 19878 - Presidente
Massera - Relatore Carleo - P.M. Destro
Rigetta Corte di Appello di Ancona,
sentenza 6 giugno 2008, n. 183
(1) In ordine alla definizione di
ramo d'azienda, citata anche nella decisione in esame,
vedi, Cassazione civile, Sez. L, sentenza 13 ottobre
2009, n. 21697. Quanto alla mancata applicazione della
disposizione in esame al caso di cessione di un "punto
vendita" di un'unica azienda, vedi, Cassazione civile,
Sez. III, sentenza 6 marzo 2006, n. 4800.
Vendita - Promessa di vendita -
Bene immobile - Preliminare di vendita - Consegna della
cosa prima del contratto definitivo - Anticipazione
dell'effetto traslativo - Esclusione - Contratto di
comodato collegato al preliminare - Configurabilità -
Conseguenze - Posizione del promissario acquirente -
Possessore "ad usucapionem" - Esclusione - Detentore
qualificato - Sussistenza. (Cc, artt. 1141, 1158 e 1351)
Nella promessa di vendita, quando
viene convenuta la consegna del bene prima della stipula
del contratto definitivo, non si verifica
un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la
disponibilità conseguita dal promissario acquirente si
fonda sull'esistenza di un contratto di comodato
funzionalmente collegato al contratto preliminare,
produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la
relazione con la cosa, da parte del promissario
acquirente, è qualificabile esclusivamente come
detenzione qualificata e non come possesso utile "ad
usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio
possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (F.Cia)
(1)
Corte di Cassazione, Sezione II,
sentenza 4 ottobre 2011, n. 20315 - Presidente Triola -
Relatore Bianchini - P.M. Finocchi Ghersi
Cassa senza rinvio, Corte di
Appello di Roma, sentenza 9 maggio 2005, n. 3735
(1) In senso conforme, vedi,
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 22 luglio 2010, n.
17245, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 25 gennaio
2010, n. 1296, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 26
aprile 2010, n. 9896, Cassazione civile, Sez. Un,
sentenza 27 marzo 2008, n. 7930.
Massime redatte a cura di Federico
Ciaccafava, Avvocato e Mediatore in Roma |