REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE I GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati
Piera MAGGI Presidente
Alberto AVOLI Consigliere
Nicola LEONE Consigliere
Mauro OREFICE Consigliere
Massimo DI STEFANO Consigliere
rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello iscritto
al numero di R.G. 35970 proposto dal Procuratore
regionale presso la
Sezione Giurisdizionale
Regionale per la Regione Campania
contro
Lonardo Alessandrina, nata a
Ceppaloni (BN) il 9 marzo 1953,
per l’annullamento o la riforma
della sentenza della Corte dei conti Sezione
giurisdizionale regionale
per la Campania 6 luglio 2009 n.
752.
Visto l’atto d’appello del
Procuratore Regionale,
Esaminati gli atti e i documenti
della causa,
Uditi alla pubblica udienza del
15 luglio 2011, il relatore, Consigliere dott. Massimo
Di Stefano, e il
Pubblico Ministero nella persona
del Vice Procuratore generale dott.ssa Cinthia Pinotti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con atto notificato il 9
settembre 2009 e depositato al ruolo generale di queste
sezioni centrali il
successivo 5 ottobre, il
Procuratore Regionale presso la Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per
la Campania, ha proposto appello
contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la
Sezione
anzidetta ha assolto la S.ra
Lonardo Alessandrina dalla richiesta di condanna al
risarcimento del
danno erariale di euro 17.942,40
avanzata dallo stesso Ufficio requirente nei confronti
della
convenuta, accusata di aver
disposto, in qualità di Presidente del Consiglio
Regionale della Regione
Campania, spese di
rappresentanza a carico del bilancio del Consiglio
stesso non consentite dalla
normativa, e più precisamente le
spese per doni in occasione del Natale 2005 di euro
3.902,40, per
piatti natalizi destinati ai
familiari dei dipendenti e di euro 14.040,60 per 60
medaglie d’oro
commemorative per i consiglieri
regionali.
La Procura si duole, in
sostanza, dell’ingiustizia dell’assoluzione della
convenuta, in quanto la
sentenza, pur affermando
l’illegittimità delle spese ritenute dannose e la
contrarietà ai doveri d’ufficio
del comportamento della S.ra
Lonardo Alessandrina, ha ritenuto sussistere in tale
condotta soltanto la
colpa lieve, con una
motivazione, ad avviso dell’appellante, carente ed
erronea.
All’udienza odierna è stato
sentito il solo Procuratore generale, che ha concluso
per l’accoglimento
dell’appello, non essendo stata
ammessa la costituzione dell’appellata, come da separata
ordinanza,
perché tardiva, oltre che per la
mancanza di abilitazione al patrocinio presso le
magistrature superiori
dell’avvocato incaricato
dall’appellata, peraltro presente in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti posti a fondamento
dell’azione di risarcimento del danno erariale avanzata
dalla parte pubblica
nel presente processo, sono così
riassumibili.
La Procura Regionale, avendo
ricevuto segnalazione di uno sperpero di danaro pubblico
in relazione a
spese di rappresentanza del
Presidente del Consiglio regionale della Campania,
eseguiva la sua
istruttoria, dalla quale
emergeva il danno erariale di € 17.942,40 per doni fatti
in prossimità del 2005
al personale dipendente (600
piatti natalizi, acquistati come da determinazione n. 48
del 17 marzo
2006) e ai consiglieri regionali
(n. 60 medaglie piccole in oro massiccio ex determina n.
48 del 27
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marzo 2006).
Il requirente, ritenendo tali
spese estranee alla finalità di rappresentanza e non
consentite dalla
normativa regionale, e perciò
dannose, avanzava l’azione di risarcimento del danno
erariale verso la
S.ra Alessandrina Lonardi,
Presidente del Consiglio regionale, che con la sentenza
impugnata è stata
tuttavia assolta dalla domanda
risarcitoria per difetto della colpa grave.
La Procura si duole, in
sostanza, dell’ingiustizia e dell’erroneità della
sentenza di assoluzione
pronunciata dai primi giudici,
che dopo aver constatato l’evidente illegittimità delle
spese in
questione, il loro carattere
dannoso, e la contrarietà ai doveri d’ufficio del
comportamento della S.ra
Lonardo Alessandrina, hanno
ritenuto sussistere in tale condotta soltanto la colpa
lieve, con una
motivazione, ad avviso
dell’appellante, carente, erronea e contraddittoria.
°°°°°°°
Cosi sinteticamente riassunti i
fatti di causa e il contenuto dell’appello della Procura
Regionale,
questa Sezione lo ritiene
fondato.
Nella stessa sentenza impugnata
si legge che “ senza ombra di dubbio la convenuta ha
consentito, in
violazione di suoi precisi doveri d’ufficio, che la
Regione Campania effettuasse esborsi per l’acquisto
di doni in casi non assolutamente consentiti dalla
normativa di settore.”
“ La Presidenza del Consiglio
di Presidenza – prosegue la sentenza - con
l’acquisto dei gadgets
natalizi e di medaglie commemorative, ha effettuato una
spesa non solo non satisfattiva di alcun
interesse pubblico, ma soprattutto non corrispondente
alla causa attributiva del relativo potere e
quindi illegittima.”
“ La distribuzione di omaggi,
infatti, soddisfa un interesse privatistico
assolutamente estraneo ai fini
dell’ente, mediante l’impiego di risorse finanziarie
pubbliche”.
La stessa pronuncia ha poi
escluso che le spese in questione possano ricondursi a
esigenze di
rappresentanza e di funzionalità
all’esercizio della carica e all’immagine del Consiglio
Regionale, ed
ha rilevato il loro contrasto
con la deliberazione del Consiglio Regionale della
Campania n. 47/7 in
data 13 maggio 1993, che
qualifica come spese di rappresentanza: le spese
riferibili alle funzioni
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proprie del Consiglio e dei suoi uffici e concernenti:1)
spese di ospitalità offerta a personalità e
delegazioni straniere in visita alla Regione; 2)
donativi a contenuto eminentemente simbolico o di
cortesia offerti a personalità o delegazioni in visita;
3) spese di cerimoniale e i donativi di cortesia
in occasione di missioni del Presidente o dei membri
dell’Ufficio di Presidenza all’uopo delegati; 4)
assegnazione di coppe, targhe, riconoscimenti e altri
simili premi da parte della Presidenza del
Consiglio Regionale in occasione di mostre, rassegne,
manifestazioni di carattere culturale o
sposrtivo; 5) omaggi floreali o necrologi da parte della
Presidenza del Consiglio regionale. Le spese
riferibili alle funzioni del Presidente del Consiglio
Regionale, allorchè nei rapporti esterni a
mantenere ed accrescere il prestigio della Regione”.
Orbene, reputa questo Collegio
evidente l’estraneità delle spese per cui è causa da
quelle di
rappresentanza indicate nella
disposizione appena riportata, come del resto hanno
affermato gli stessi
primi giudici, non essendo
contemplati nell’elenco donativi al personale, o ai
familiari, e ai consiglieri
regionali.
Ha perciò ragione la Procura
Regionale appellante allorché denunzia l’intima
contraddittorietà della
sentenza impugnata, la quale
dopo avere qualificato, con i passi sopra riportati, gli
atti di spesa per cui
è causa come evidentemente
contrari alla legge ed estranei alle finalità delle
spese di rappresentanza,
e stigmatizzato il comportamento
della Lonardo come caratterizzato da incuria nello
svolgimento dei
suoi elevati compiti
istituzionali, nonché da una scarsa considerazione per
la finanza
dell’amministrazione regionale
(pag. 16 della sentenza), ha finito poi per escludere la
colpa grave,
nella parte conclusiva della
sentenza stessa.
I motivi di quest’attenuazione
dell’elemento soggettivo sarebbero ravvisabili, in primo
luogo –
secondo i primi giudici - in
“difficoltà applicative delle normative di settore”. Ma
è questa
un’affermazione non
corrispondete alla realtà, oltre che contraddittoria,
laddove nella stessa sentenza
si ammette il carattere evidente
del divieto di doni all’interno dell’ente.
In secondo luogo la sentenza
qualifica i donativi in questione come gesti animati “da
uno spirito di
fidelizzazione del personale e segnatamente di
coinvolgimento dei legislatori regionali”.
Tuttavia
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quest’espressione evoca scopi
alquanto indefiniti e che comunque non appaiono trovare
collocazione
tra le finalità delle spese di
rappresentanza. L’espressione “fidelizzazione del
personale” sembra voler
significare l’intento di
favorire l’attaccamento del personale al lavoro e alle
istituzioni, ma ciò
rappresenta una finalità per il
cui perseguimento, come ha giustamente sottolineato la
Procura
appellante, non necessitano
spese ulteriori rispetto a quelle consentite dalla
disciplina del rapporto di
lavoro.
Va dunque condivisa la censura
formulata dall’appellante Procura circa l’inconsistenza
dei motivi
posti dai primi Giudici a base
dell’attenuazione del grado di colpa. L’esistenza di
tale elemento si
desume, al contrario, dal
carattere inescusabile della violazione di legge nella
quale è incorsa
l’appellata, che ha speso denaro
pubblico per finalità estranee a quelle di legge e non
corrispondenti
all’interesse pubblico e alle
regole della finanza regionale. Sussiste inoltre il
danno erariale, per la
stessa illegittimità della
spesa: danno che va posto interamente a carico
dell’appellata, alla quale è
riconducibile la volontà della
disposizione delle spese stesse.
Vanno dunque integralmente
accolti l’appello della Procura Regionale per la
Campania e la domanda
risarcitoria dalla medesima
avanzata.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione
prima giurisdizionale centrale d’appello,
definitivamente pronunciando,
accoglie l’appello della Procura
Regionale e, in riforma dell’impugnata sentenza, afferma
la
responsabilità amministrativa
della S.ra Lonardo Alessandrina, e la condanna al
pagamento in favore
della Regione Campania
dell’importo di euro 17.942,40 (diciassettemilanovecento
quarantadue/40)
oltre rivalutazione monetaria da
calcolarsi in funzione della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi
al consumo delle famiglie degli
impiegati e degli operai intervenuta tra le date
dell’erogazione delle
rispettive spese e la data di
pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi,
come per legge, a
decorrere da quest’ultima data.
Sono a carico della condannata
le spese di giustizia dei due gradi di giudizio che
ammontano ad euro
525,91
(Cinquecentoventicinque/91).
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Così deciso, in Roma, nella
camera di consiglio del 15 luglio 2011.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to dott. Massimo DI STEFANO
F.to dott.ssa Piera MAGGI
Depositata in segreteria il
27/9/2011
IL DIRIGENTE
F.to Massimo BIAGI
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19/10/2011- Sentenza n. 417 del 27 settembre
2011-Testo
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