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 Spese illegittime per regalie (regali natalizi) disposte dal Presidente del Consiglio Regionale a favore del personale e dei Consiglieri regionali impropriamente qualificate spese di rappresentanza- CORTE DEI CONTI - Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello 417/2011/A- www.contabilita-pubblica.it

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELPOPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE I GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati

Piera MAGGI Presidente

Alberto AVOLI Consigliere

Nicola LEONE Consigliere

Mauro OREFICE Consigliere

Massimo DI STEFANO Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello iscritto al numero di R.G. 35970 proposto dal Procuratore regionale presso la

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Regione Campania

contro

Lonardo Alessandrina, nata a Ceppaloni (BN) il 9 marzo 1953,

per l’annullamento o la riforma della sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale

per la Campania 6 luglio 2009 n. 752.

Visto l’atto d’appello del Procuratore Regionale,

Esaminati gli atti e i documenti della causa,

Uditi alla pubblica udienza del 15 luglio 2011, il relatore, Consigliere dott. Massimo Di Stefano, e il

Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott.ssa Cinthia Pinotti.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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Con atto notificato il 9 settembre 2009 e depositato al ruolo generale di queste sezioni centrali il

successivo 5 ottobre, il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per

la Campania, ha proposto appello contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Sezione

anzidetta ha assolto la S.ra Lonardo Alessandrina dalla richiesta di condanna al risarcimento del

danno erariale di euro 17.942,40 avanzata dallo stesso Ufficio requirente nei confronti della

convenuta, accusata di aver disposto, in qualità di Presidente del Consiglio Regionale della Regione

Campania, spese di rappresentanza a carico del bilancio del Consiglio stesso non consentite dalla

normativa, e più precisamente le spese per doni in occasione del Natale 2005 di euro 3.902,40, per

piatti natalizi destinati ai familiari dei dipendenti e di euro 14.040,60 per 60 medaglie d’oro

commemorative per i consiglieri regionali.

La Procura si duole, in sostanza, dell’ingiustizia dell’assoluzione della convenuta, in quanto la

sentenza, pur affermando l’illegittimità delle spese ritenute dannose e la contrarietà ai doveri d’ufficio

del comportamento della S.ra Lonardo Alessandrina, ha ritenuto sussistere in tale condotta soltanto la

colpa lieve, con una motivazione, ad avviso dell’appellante, carente ed erronea.

All’udienza odierna è stato sentito il solo Procuratore generale, che ha concluso per l’accoglimento

dell’appello, non essendo stata ammessa la costituzione dell’appellata, come da separata ordinanza,

perché tardiva, oltre che per la mancanza di abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori

dell’avvocato incaricato dall’appellata, peraltro presente in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti posti a fondamento dell’azione di risarcimento del danno erariale avanzata dalla parte pubblica

nel presente processo, sono così riassumibili.

La Procura Regionale, avendo ricevuto segnalazione di uno sperpero di danaro pubblico in relazione a

spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale della Campania, eseguiva la sua

istruttoria, dalla quale emergeva il danno erariale di € 17.942,40 per doni fatti in prossimità del 2005

al personale dipendente (600 piatti natalizi, acquistati come da determinazione n. 48 del 17 marzo

2006) e ai consiglieri regionali (n. 60 medaglie piccole in oro massiccio ex determina n. 48 del 27

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marzo 2006).

Il requirente, ritenendo tali spese estranee alla finalità di rappresentanza e non consentite dalla

normativa regionale, e perciò dannose, avanzava l’azione di risarcimento del danno erariale verso la

S.ra Alessandrina Lonardi, Presidente del Consiglio regionale, che con la sentenza impugnata è stata

tuttavia assolta dalla domanda risarcitoria per difetto della colpa grave.

La Procura si duole, in sostanza, dell’ingiustizia e dell’erroneità della sentenza di assoluzione

pronunciata dai primi giudici, che dopo aver constatato l’evidente illegittimità delle spese in

questione, il loro carattere dannoso, e la contrarietà ai doveri d’ufficio del comportamento della S.ra

Lonardo Alessandrina, hanno ritenuto sussistere in tale condotta soltanto la colpa lieve, con una

motivazione, ad avviso dell’appellante, carente, erronea e contraddittoria.

°°°°°°°

Cosi sinteticamente riassunti i fatti di causa e il contenuto dell’appello della Procura Regionale,

questa Sezione lo ritiene fondato.

Nella stessa sentenza impugnata si legge che “ senza ombra di dubbio la convenuta ha consentito, in

violazione di suoi precisi doveri d’ufficio, che la Regione Campania effettuasse esborsi per l’acquisto

di doni in casi non assolutamente consentiti dalla normativa di settore.”

La Presidenza del Consiglio di Presidenza – prosegue la sentenza - con l’acquisto dei gadgets

natalizi e di medaglie commemorative, ha effettuato una spesa non solo non satisfattiva di alcun

interesse pubblico, ma soprattutto non corrispondente alla causa attributiva del relativo potere e

quindi illegittima.”

La distribuzione di omaggi, infatti, soddisfa un interesse privatistico assolutamente estraneo ai fini

dell’ente, mediante l’impiego di risorse finanziarie pubbliche”.

La stessa pronuncia ha poi escluso che le spese in questione possano ricondursi a esigenze di

rappresentanza e di funzionalità all’esercizio della carica e all’immagine del Consiglio Regionale, ed

ha rilevato il loro contrasto con la deliberazione del Consiglio Regionale della Campania n. 47/7 in

data 13 maggio 1993, che qualifica come spese di rappresentanza: le spese riferibili alle funzioni

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proprie del Consiglio e dei suoi uffici e concernenti:1) spese di ospitalità offerta a personalità e

delegazioni straniere in visita alla Regione; 2) donativi a contenuto eminentemente simbolico o di

cortesia offerti a personalità o delegazioni in visita; 3) spese di cerimoniale e i donativi di cortesia

in occasione di missioni del Presidente o dei membri dell’Ufficio di Presidenza all’uopo delegati; 4)

assegnazione di coppe, targhe, riconoscimenti e altri simili premi da parte della Presidenza del

Consiglio Regionale in occasione di mostre, rassegne, manifestazioni di carattere culturale o

sposrtivo; 5) omaggi floreali o necrologi da parte della Presidenza del Consiglio regionale. Le spese

riferibili alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, allorchè nei rapporti esterni a

mantenere ed accrescere il prestigio della Regione”.

Orbene, reputa questo Collegio evidente l’estraneità delle spese per cui è causa da quelle di

rappresentanza indicate nella disposizione appena riportata, come del resto hanno affermato gli stessi

primi giudici, non essendo contemplati nell’elenco donativi al personale, o ai familiari, e ai consiglieri

regionali.

Ha perciò ragione la Procura Regionale appellante allorché denunzia l’intima contraddittorietà della

sentenza impugnata, la quale dopo avere qualificato, con i passi sopra riportati, gli atti di spesa per cui

è causa come evidentemente contrari alla legge ed estranei alle finalità delle spese di rappresentanza,

e stigmatizzato il comportamento della Lonardo come caratterizzato da incuria nello svolgimento dei

suoi elevati compiti istituzionali, nonché da una scarsa considerazione per la finanza

dell’amministrazione regionale (pag. 16 della sentenza), ha finito poi per escludere la colpa grave,

nella parte conclusiva della sentenza stessa.

I motivi di quest’attenuazione dell’elemento soggettivo sarebbero ravvisabili, in primo luogo –

secondo i primi giudici - in “difficoltà applicative delle normative di settore”. Ma è questa

un’affermazione non corrispondete alla realtà, oltre che contraddittoria, laddove nella stessa sentenza

si ammette il carattere evidente del divieto di doni all’interno dell’ente.

In secondo luogo la sentenza qualifica i donativi in questione come gesti animati “da uno spirito di

fidelizzazione del personale e segnatamente di coinvolgimento dei legislatori regionali”. Tuttavia

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quest’espressione evoca scopi alquanto indefiniti e che comunque non appaiono trovare collocazione

tra le finalità delle spese di rappresentanza. L’espressione “fidelizzazione del personale” sembra voler

significare l’intento di favorire l’attaccamento del personale al lavoro e alle istituzioni, ma ciò

rappresenta una finalità per il cui perseguimento, come ha giustamente sottolineato la Procura

appellante, non necessitano spese ulteriori rispetto a quelle consentite dalla disciplina del rapporto di

lavoro.

Va dunque condivisa la censura formulata dall’appellante Procura circa l’inconsistenza dei motivi

posti dai primi Giudici a base dell’attenuazione del grado di colpa. L’esistenza di tale elemento si

desume, al contrario, dal carattere inescusabile della violazione di legge nella quale è incorsa

l’appellata, che ha speso denaro pubblico per finalità estranee a quelle di legge e non corrispondenti

all’interesse pubblico e alle regole della finanza regionale. Sussiste inoltre il danno erariale, per la

stessa illegittimità della spesa: danno che va posto interamente a carico dell’appellata, alla quale è

riconducibile la volontà della disposizione delle spese stesse.

Vanno dunque integralmente accolti l’appello della Procura Regionale per la Campania e la domanda

risarcitoria dalla medesima avanzata.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando,

accoglie l’appello della Procura Regionale e, in riforma dell’impugnata sentenza, afferma la

responsabilità amministrativa della S.ra Lonardo Alessandrina, e la condanna al pagamento in favore

della Regione Campania dell’importo di euro 17.942,40 (diciassettemilanovecento quarantadue/40)

oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi in funzione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi

al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai intervenuta tra le date dell’erogazione delle

rispettive spese e la data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, come per legge, a

decorrere da quest’ultima data.

Sono a carico della condannata le spese di giustizia dei due gradi di giudizio che ammontano ad euro

525,91 (Cinquecentoventicinque/91).

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Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2011.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to dott. Massimo DI STEFANO F.to dott.ssa Piera MAGGI

Depositata in segreteria il 27/9/2011

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI

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http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/A1D00417011.htm 19/10/2011-  Sentenza n. 417 del 27 settembre 2011-Testo

 

 

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