L’assunzione di un farmaco che
ritarda l’eliminazione dell’etanolo nel sangue non salva
il conducente risultato positivo all’acol test dalla
condanna per guida in stato di ebbrezza. Per la
Cassazione, sentenza 38793/2011, infatti, non conta il
perché i valori siano sballati ma soltanto il fatto che
l’etilometro li abbia rilevati. Il superamento della
soglia alcolemica stabilita per legge, infatti, non
ammette prova contraria.
La Suprema corte ha, così, respinto
il ricorso di una signora fiorentina già condannata in
tribunale e poi in Appello. L’automobilista incredula
aveva chiesto agli agenti di ripetere la rilevazione ma
era risultata nuovamente positiva, e a quel punto si era
difesa riconducendo il risultato agli effetti
dell’assunzione di un farmaco. A tal fine aveva anche
allegato il parere di uno specialista secondo cui i
farmaci possono avere influenza sui test alcolimetrici
senza condizionare i riflessi neurologici.
Una tesi che però non aveva
convinto la Corte di appello secondo cui aveva
dimostrato soltanto che “probabilmente” l’assunzione di
quel farmaco ritardava l’eliminazione dell’etanolo nel
sangue, aumentano i tempi di “smaltimento”.
Del resto, per sua stessa
ammissione, la ricorrente aveva bevuto un bicchiere di
vino anche se aveva collocato nel tempo tale attività
alcune ore prima di essersi messa alla guida.
La Suprema corte chiarisce ora che
“il parametro di riferimento adottato dal legislatore
per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato
dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella
assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro”. Si
tratta di “una presunzione iuris et de iure, che porta a
ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta
venga accertato il superamento della soglia di alcolemia
massima consentita”, senza che via sia possibilità da
parte del conducente di discolparsi “fornendo una prova
contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e
la sua idoneità alla guida”.
Per i giudici di Piazza Cavour,
dunque, “anche ammesso che ciò possa essere vero”
permane la responsabilità dell’imputata. Infatti, chi
assume farmaci “di tal genere deve astenersi dalla
ingestione di alcol e specialmente deve evitare di
mettersi alla guida”. E sono lo fa, conclude la Corte,
deve per lo meno controllare grazie agli appositi test
in commercio se si trova o meno nelle condizioni per
mettersi alla guida.
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