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Il farmaco fa sballare i valori dell’etilometro, condannata per guida in stato di ebrezza-Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 26 ottobre 2011 n. 38793-Commento-Guida diritto.it

 

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L’assunzione di un farmaco che ritarda l’eliminazione dell’etanolo nel sangue non salva il conducente risultato positivo all’acol test dalla condanna per guida in stato di ebbrezza. Per la Cassazione, sentenza 38793/2011, infatti, non conta il perché i valori siano sballati ma soltanto il fatto che l’etilometro li abbia rilevati. Il superamento della soglia alcolemica stabilita per legge, infatti,  non ammette prova contraria.

 

 

 

La Suprema corte ha, così, respinto il ricorso di una signora fiorentina già condannata in tribunale e poi in Appello. L’automobilista incredula aveva chiesto agli agenti di ripetere la rilevazione ma era risultata nuovamente positiva, e a quel punto si era difesa riconducendo il risultato agli effetti dell’assunzione di un farmaco. A tal fine aveva anche allegato il parere di uno specialista secondo cui i farmaci possono avere influenza sui test alcolimetrici senza condizionare i riflessi neurologici.

 

 

 

Una tesi che però non aveva convinto la Corte di appello secondo cui aveva dimostrato soltanto che “probabilmente” l’assunzione di quel farmaco ritardava l’eliminazione dell’etanolo nel sangue, aumentano i tempi di “smaltimento”.

 

 

 

Del resto, per sua stessa ammissione, la ricorrente aveva bevuto un bicchiere di vino anche se aveva collocato nel tempo tale attività alcune ore prima di essersi messa alla guida.

 

 

 

La Suprema corte chiarisce ora che “il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro”. Si tratta di “una presunzione iuris et de iure, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita”, senza che via sia possibilità da parte del conducente di discolparsi “fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida”.

 

 

 

Per i giudici di Piazza Cavour, dunque, “anche ammesso che ciò possa essere vero” permane la responsabilità dell’imputata. Infatti, chi assume farmaci “di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida”. E sono lo fa, conclude la Corte, deve  per lo meno controllare grazie agli appositi test in commercio se si trova o meno nelle condizioni per mettersi alla guida.

 

 

 

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