Il condomino può legittimamente
rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e
distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare
dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione
o approvazione da parte degli altri condomini, se prova
che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivano né un
aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del
riscaldamento centralizzato, né una squilibrio termico
dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare
erogazione del servizio.
Soddisfatta tale condizione, egli è
obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione
dell'impianto di riscaldamento centrale.
Pertanto, la delibera assembleare
che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la
richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per
violazione del diritto individuale del condomino sulla
cosa comune.
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Sentenze a tema:
>> Antenne e parabole: il
condominio può sempre disciplinare le modalità
d'installazione delle parabole
>> Impianto fognario abusivo,
effettuazione di uno scarico senza avere richiesto
l’autorizzazione
>> Pluviale condominiale: è
illegittimo l'innesto di un tubo che scarica la condensa
del condizionatore
>> Ascensore o manufatto qualsiasi:
l'innovazione deve ritenersi vietata quando abbia
conseguenze negative sulla proprietà esclusiva di un
condomino o ne pregiudichi i diritti di godimento
>> Realizzazione di un ascensore in
un edificio condominiale mediante taglio del tetto
>> Impianto idrico destinato al
servizio di alcuni appartamenti, divieto per il
proprietario di impedirne l'utilizzazione |