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LA RINUNCIA AL RICORSO IN CASSAZIONE NON BLOCCA L'INCIDENTALE-Cassazione, sez. Unite Civili, 19 aprile 2011, n. 8925-Diritto e processo.it

 

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(Pres. Proto- Rel. Piccininni)

 

 

 

 

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 13.10.2005 la Corte di Appello di Firenze determinava rispettivamente in Euro 431.386,78 e in Euro 17.687,56 le indennità di espropriazione e di occupazione relative a terreni di proprietà della M. G. C. & C. s.n.c., condannando poi per l'effetto il Comune di Cecina al relativo pagamento.

 

Avverso la decisione quest'ultimo proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamentava l'errata valutazione dei terreni.

 

Resisteva a sua volta la M. G. C. & C s.n.c. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale articolato in due motivi.

 

In particolare con i due motivi di impugnazione il Comune aveva ili denunciato violazione dell'art. 5 bis L. 8.8.1992 n. 359 e vizio di motivazione sotto un duplice profilo, e cioè rispettivamente:

 

1) in relazione all'affermata natura edificabile, legale e di fatto, dei terreni oggetto di causa che, rientrando nella zona classificata F1, sarebbero stati destinati alla realizzazione di opere di interesse generale, e con ciò sottratti alla edificazione privata;

 

2) con riferimento ai criteri di stima dei terreni; questa sarebbe stata infatti effettuata secondo il metodo analitico, con l'individuazione del punto di partenza nel valore di mercato dell'edilizia residenziale, mentre la successiva elaborazione dei dati sarebbe avvenuta sulla scorta degli indici volumetrici attribuiti dal P.R.G. alle circostanti zone edificate o edificabili. La detta elaborazione tuttavia sarebbe errata, perché compiuta in relazione a zone urbanisticamente diverse.

 

Con i due motivi del ricorso incidentale la società M. ha a sua volta denunciato:

 

1) violazione dell'art. 5 bis L. 92/359 e dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché vizio di motivazione, in ragione del mancato accoglimento della domanda "volta ad ottenere un'indennità pari o vicina al valore di mercato del terreno";

 

2) violazione dell'art. 1224, secondo comma, c.c., per il negato riconoscimento della rivalutazione sul saldo della somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione, che viceversa sarebbe stata conseguente alla qualità di imprenditore di essa attrice. Successivamente il Comune depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, con il quale sollecitava questa Corte ad emettere declaratoria di estinzione del giudizio anche con riferimento al ricorso incidentale, in quanto tardivo. In particolare il Comune al riguardo rilevava che la sentenza impugnata era stata notificata dalla società M. al Comune di Cecina il 25.11.2005, mentre il controricorso era stato notificato in data 3.3.2006, vale a dire tempestivamente rispetto al termine di quaranta giorni di cui all'art. 371 c.p.c., ma tardivamente rispetto a quello più ampio di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza, prescritto dall'art. 325 c.p.c..

 

Da ciò sarebbe dunque derivata, secondo il Comune, l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, per effetto dell'intervenuta estinzione di quello principale, assunto contrastato dal controricorrente con memoria, e quindi ulteriormente illustrato dal ricorrente con il medesimo mezzo.

 

Questa Corte, assunta la causa in decisione all'udienza del 16.3.2010, emetteva ordinanza interlocutoria, con la quale ravvisava l'opportunità di rimettere gli atti al Primo Presidente per una eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, tenuto conto della non univocità delle decisioni adottate relativamente agli effetti sul ricorso incidentale tardivo conseguenti alla improcedibilità del ricorso principale, o ad una rinunzia a quest'ultimo da parte di chi lo aveva proposto.

 

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 8.3.2011, previa acquisizione delle ulteriori memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

 

1. - La questione che va preliminarmente risolta è quella che ha determinato la rimessione della causa a queste Sezioni Unite, consistente, come detto, negli effetti spiegati sul ricorso incidentale tardivo dall'intervenuta rinunzia al ricorso principale.

 

 

Al riguardo si deve innanzitutto osservare che, come già precedentemente rilevato, la giurisprudenza di questa Corte non si è attestata in modo univoco in proposito. Ed infatti, premesso che la sanzione della inefficacia della impugnazione incidentale tardiva è stata espressamente prevista dal legislatore esclusivamente nel caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale (art. 334, comma 2, c.p.c.), occorre considerare che, accanto alle sentenze C. 10/1093, C. 09/2855, C. 08/21254, C. 08/9741, C. 06/9452 (di cui C. 08/9741 e C. 08/21254 particolarmente significative, la prima poiché pronunciata a sezioni unite e la seconda in quanto attinente ad una controversia analoga a quella in esame), che hanno affermato l'applicabilità del citato art. 334 anche in casi di caducazione del ricorso principale diversi da quello dell'inammissibilità (più precisamente nel caso di improcedibilità del ricorso principale o di intervenuta rinunzia ad esso da parte dell'originario ricorrente), ve ne sono altre (segnatamente C. 09/2990, C. 08/22385) che, sia pur senza affrontare specificamente la questione, hanno affermato principi di segno opposto.

 

In particolare si rileva che con la sentenza n. 21254 del 6.8.2008 questa Corte ha affermato che nel caso di rinunzia della parte al ricorso principale il ricorso incidentale tardivo perde efficacia, e ciò per il fatto che non vi sarebbe ragione per continuare a ritenere sussistente l'interesse al ricorso, una volta venuto meno il presupposto in funzione del quale ne è stata riconosciuta la sua proponibilità.

 

Analogamente con la citata sentenza n. 9741, pronunciata a sezioni unite, si è ritenuto che anche nel caso di improcedibilità dell'impugnazione principale deve trovare attuazione il disposto dell'art. 334, comma 2, c.c. (che disciplina la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale), e ciò per effetto di una interpretazione logico - sistematica dell'ordinamento, che renderebbe irrazionale la perdurante efficacia di un'impugnazione nel caso di sopravvenuta mancanza del presupposto che ne aveva consentito la proposizione.

 

2. - Il limitato riferimento del dettato normativo all'inefficacia dell'impugnazione principale tardiva nel solo caso dell'inammissibilità dell'impugnazione principale e la non coincidenza delle varie fattispecie sopra richiamate (inammissibilità, improcedibilità, rinunzia), che comunque determinano il medesimo risultato di una anticipata definizione del processo per ragioni diverse da quelle di merito, pongono dunque la questione se tale identico esito possa consentire l'estensione dei medesimi effetti sul ricorso incidentale tardivo, previsti nel caso di inammissibilità del ricorso principale, anche alle differenti ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione e di rinuncia al ricorso principale.

 

3. - Al riguardo è innanzitutto utile premettere che l'impugnazione incidentale, disciplinata dagli artt. 333 e 334 c.p.c., è indicata dal legislatore come il mezzo attraverso il quale le parti devono impugnare la sentenza, quando contro di essa vi sia già stata impugnazione ad opera di altra parte.

 

In particolare, mentre l'art. 333 prevede l'ipotesi dell'impugnazione proposta nei termini normativamente previsti (artt. 325, 326, 327 c.p.c.) dalla parte cui sia già stata notificata una precedente impugnazione, l'art. 334 (primo comma) legittima la proposizione dell'impugnazione incidentale anche quando questa risulti effettuata oltre i termini a tal fine concessi, e quindi tardivamente.

 

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce poi, in tale ultimo caso, che se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile quella incidentale perde ogni efficacia.

 

Alla luce di quanto ora esposto non sembra dubbio (così come del resto pacificamente riconosciuto anche in dottrina) che l'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva (art. 334, primo comma) assolve alla funzione di favorire l'accettazione della sentenza, e quindi la formazione del giudicato. Infatti, in mancanza della disposizione di cui all'art. 334, comma 1, c.c. la parte astrattamente disponibile ad accettare la sentenza potenzialmente suscettibile di gravame, per evitare di correre il rischio di non essere in grado di apprestare idonea difesa nel caso di impugnazione principale proposta dalla controparte nell'imminenza della scadenza del termine a tal fine previsto, sarebbe comunque indotta a proporre impugnazione in via cautelativa.

 

Più delicata si presenta viceversa la questione per quanto concerne il rapporto tra impugnazione principale e impugnazione incidentale tardiva.

 

Fra le due ipotesi estreme aventi alternativamente ad oggetto una dipendenza assoluta di quest'ultima dalla prima (tanto da precluderne la delibazione nell'ipotesi di rigetto dell'impugnazione principale), ovvero un'altrettanto assoluta autonomia (tale cioè da imporne l'esame in ogni caso), il legislatore ha operato una scelta intermedia ricollegando, come detto, l'inefficacia dell'impugnazione incidentale all'inammissibilità di quella principale, e ciò verosimilmente sulla base dell'accertata mancanza del presupposto in fatto (vale a dire l'esistenza di una valida ed efficace impugnazione principale) idoneo a legittimare sostanzialmente una rimessione in termini, che risulterebbe pertanto (e cioè stante la detta mancanza) del tutto inspiegabile ed irragionevole.

 

D'altro canto a conferma delle deduzioni ora svolte è utile ricordare, come circostanza sintomatica al riguardo, il contenuto del corrispondente art. 487 del previgente codice del 1865, che per l'appunto collegava l'inefficacia dell'appello incidentale esclusivamente alla tardività di quello principale, affermando espressamente, inoltre, l'irrilevanza del rigetto dell'impugnazione e della rinuncia ad essa.

 

4. - La questione relativa alla assimilazione (sotto il profilo degli effetti sul ricorso incidentale) della declaratoria di improcedibilità a quella di inammissibilità del ricorso principale (sulla quale, come visto, è espressamente intervenuto il legislatore) è stata già affrontata da questa Corte nella richiamata sentenza n. 9741 del 2008, pronunciata a sezioni unite, con la quale in particolare è stato affermato: a) che, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 334 c.p.c., questa Corte aveva già deciso nel senso dell'equivalenza fra l'improponibilità e l'inammissibilità dell'impugnazione principale (C. 86/4818), avendo in comune le due fattispecie "il dato essenziale della ratio della norma", consistente nell'esistenza originaria del vizio dell'impugnazione principale; b) che la previsione dell'inefficacia del ricorso incidentale, limitata dal legislatore all'ipotesi di inammissibilità di quello principale, non avrebbe consentito il ricorso all'interpretazione analogica, che avrebbe viceversa presupposto una (inesistente) lacuna dell'ordinamento; c) che tuttavia l'inefficacia del ricorso incidentale poteva correttamente desumersi anche nel caso di improcedibilità del ricorso principale, e ciò per "la ratio della previsione dell'impugnazione incidentale tardiva", consistente nella rimessione nei termini di una parte parzialmente soccombente, ma comunque soddisfatta dell'esito del giudizio, non essendo ravvisarle alcuna ragione di tutela una volta precluso l'esame del ricorso principale; d) che la previsione di inefficacia del ricorso incidentale tardivo nell'ipotesi di inammissibilità di quello principale sarebbe superflua, essendo detto effetto "desumibile dal sistema", circostanza da cui discenderebbe anche l'identità di esito nel caso di improcedibilità del ricorso principale, in applicazione di una interpretazione logico - sistematica.

 

Orbene, dal contenuto delle argomentazioni salienti della decisione, sopra sinteticamente rappresentate, si evince che il presupposto idoneo a dare ragione di una identica conseguenza di inefficacia del ricorso incidentale, nei due distinti casi di inammissibilità ed improcedibilità di quello principale, è stato identificato nel difetto originario di quest'ultimo, preclusivo, in quanto tale, di ogni ulteriore esame (in tal senso anche C. 04/12249 e, da ultimo, C. 10/14084).

 

Non ignora naturalmente il Collegio la distinzione fra l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'impugnazione, la prima attinente al momento genetico del processo e relativa al caso in cui l'impugnazione non poteva essere (o comunque non lo era stata) efficacemente proposta (si pensi, a titolo esemplificativo, alle ipotesi indicate dagli artt. 331, 339, 340, 350, 365, 366, 398 c.p.c.); la seconda derivante, viceversa, da circostanze imputabili al comportamento della parte, verificatesi in un momento successivo alla proposizione dell'impugnazione, tali da non consentirne la prosecuzione (si pensi analogamente alle ipotesi considerate dagli artt. 348, 369, 399 c.p.c.). Tuttavia occorre considerare in proposito che è agevole individuare un connotato assolutamente comune nei distinti istituti della inammissibilità e della improcedibilità dell'impugnazione, sotto il triplice aspetto del momento dell'insorgenza, dell'ambito di incidenza, della non volontarietà degli effetti venutisi a determinare.

 

In entrambi i casi, infatti: a) il vizio attiene al procedimento di impugnazione; b) si manifesta fin dal momento del suo insorgere e prima della trattazione del merito; c) l'esito di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso principale non è direttamente riferibile alla volontà della parte, non essendo riconducibile all'espressione di un diritto potestativo.

 

In altri termini è da ritenere che al vizio dell'atto di impugnazione (che da luogo alla declaratoria di inammissibilità) sia accostabile il vizio del procedimento, laddove esso sia tale da non consentirne la corretta instaurazione ed il regolare avvio, non essendovi ragione per distinguere fra due ipotesi che determinano il medesimo effetto processuale (irrituale instaurazione del procedimento), sono oggettivamente percepibili dalle diverse parti in causa (sicché non danno luogo ad errati affidamenti da parte di alcune di esse), si manifestano nella fase introduttiva del procedimento, non sono infine direttamente riconducibili alla volontà di alcuno dei protagonisti del processo.

 

5. - Tale ultima connotazione rappresenta il tratto distintivo fra le ipotesi di inammissibilità e di improcedibilità dell'impugnazione principale, da un lato, e di rinuncia dall'altro, atteso il dato volontaristico che caratterizza quest'ultima.

 

In proposito va innanzitutto premesso che, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, la rinuncia all'impugnazione è ammissibile nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. e fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (C. 04/18255, C. 99/8387, C. 95/5556). Analogamente la rinuncia al ricorso per cassazione, viceversa espressamente richiamata dall'art. 390 c.p.c., produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stata notificata, determinando in tal modo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (C. 10/3876, C. 09/21894, C. 08/23840, C. 06/27133). Da ciò dunque discende che, non avendo la parte destinataria dell'atto potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione della rinuncia all'inammissibilità e all'improcedibilità dell'impugnazione finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva alla esclusiva volontà dell'impugnante principale.

 

Ed è questo certamente un esito che, oltre a non essere stato normativamente previsto, si diversifica sul piano logico sistematico da quello riconducibile alle ipotesi di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione principale, atteso che in tali ultimi casi l'inefficacia dell'impugnazione incidentale dipende da un vizio dell'atto o del procedimento di impugnazione nel senso precedentemente indicato, e non dalla scelta esclusiva di una delle parti in causa.

 

Né d'altra parte la detta conclusione contrasta con le diverse statuizioni di questa Corte che, nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, hanno definito il giudizio con declaratoria di inammissibilità.

 

Al riguardo occorre infatti precisare che tale ipotesi, in cui è ravvisabile un comportamento di una parte dal quale è desumibile il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della domanda, per essere mutata l'originaria situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, è riconducibile alla figura della cessazione della materia del contendere, con riferimento alla quale la Corte di Cassazione non ha adottato omogenee forme di definizione (cassazione senza rinvio - C. 00/3096, C. 99/9654, C. 99/5476, C. 94/1614 -, improcedibilità per carenza di interesse - C. 99/9654, C. 98/2197 -, inammissibilità - C. 10/3245, C. 09/26811, C. 05/7440, C. 96/10048 -, non luogo a provvedere - C. 82/1975, C, 80/1420, C. 77/1598 -) e che comunque, anche laddove il giudizio risulti concluso con una declaratoria di inammissibilità, si diversifica totalmente rispetto a quelle ugualmente definite, per effetto di un vizio dell'atto o del procedimento di impugnazione nel senso sopra delineato.

 

6. - Ritiene poi il Collegio, che non deponga in senso contrario alle considerazioni svolte sub 5) l'affermazione contenuta nella sentenza n. 9741 del 2008, secondo cui "il ricorrente incidentale tardivo non avrebbe motivo di dolersi del mancato esame della propria impugnazione, dipendente dal comportamento del ricorrente in via principale, dal momento che verrebbe comunque assicurato il passaggio in giudicato della sentenza delle cui statuizioni non aveva inizialmente avuto modo di dolersi" (p 17). Ed infatti occorre al riguardo preliminarmente precisare che la sentenza in questione aveva espressamente richiamato la precedente decisione n. 4818, emessa da questa Corte a sezioni unite in data 28.7.1986, con la quale era stata motivata l'equivalenza fra improponibilità e inammissibilità dell'impugnazione principale in ragione della comune esistenza di un vizio genetico dell'obbligazione principale, e che in ogni modo il collegamento fra il comportamento del ricorrente principale e la preclusione all'esame dell'impugnazione incidentale era stato inteso con riferimento alla considerata ipotesi dell'improcedibilità dell'impugnazione principale.

 

Non è invero dubbio che la sanzione dell'improcedibilità dell'impugnazione sia conseguenza del comportamento omissivo della parte, ma la prospettata esigenza, in tale ipotesi, di una disciplina identica a quella espressamente prevista nel caso di inammissibilità dell'impugnazione riposa sul duplice rilievo della comune esistenza di un vizio originario (dell'atto o del procedimento) e della sua oggettiva percepibilità dalle altre parti. D'altro canto, seppur suggestive, non sembra possano essere condivise le due considerazioni secondo le quali il ricorrente incidentale: a) avendo proposto impugnazione soltanto a seguito di quella del ricorrente principale, avrebbe così dimostrato di non aversi a dolere delle statuizioni contenute nella sentenza impugnate sicché, una volta venuta meno la causa della propria impugnazione (vale a dire l'impugnazione principale), non vi sarebbe motivo per conservare l'efficacia di una impugnazione non direttamente voluta, ma originata da precedenti - e superate - identiche iniziative di altre parti; b) il ricorrente incidentale avrebbe dovuto tener conto della differente disciplina dettata nelle due distinte ipotesi di impugnazione tempestiva e tardiva e pertanto, privilegiando la seconda, si sarebbe consapevolmente addossato il rischio delle eventuali conseguenze da essa derivanti.

 

Ed invero il profilo di problematicità che si desume dal privilegiare una soluzione che riconosca efficacia al ricorso incidentale tardivo pur nella sopravvenuta inefficacia di quello principale, va individuato in un aspetto antecedente a quello relativo all'esistenza o meno di un interesse dell'impugnante incidentale a coltivare la sua impugnazione o di una sua esclusiva responsabilità per le conseguenze (asseritamente prevedibili) derivanti dalla caducazione dell'impugnazione principale.

 

Il punto critico al riguardo va infatti individuato nella corretta configurazione del rapporto fra le due impugnazioni (principale e incidentale), e più precisamente nella determinazione dei limiti di autonomia della seconda rispetto alla prima.

 

In via astratta ed ipotetica le due soluzioni alternativamente prospettabili a fronte di un rapporto processuale immune da vizi (vale a dire per essere il ricorso ammissibile e procedibile), rispettivamente incentrate su un'assoluta dipendenza ovvero da altrettanto assoluta autonomia dell'impugnazione incidentale rispetto a quella principale, sembrano avere pari credito e consistenza: si potrebbe infatti fondatamente cristallizzare la posizione del ricorrente incidentale al momento della proposizione del ricorso principale, per poi sostenere la permanenza dell'originaria condizione (cioè quella di una impugnazione subordinata all'altra) anche dopo l'avvenuta proposizione dell'impugnazione principale, e pur se venuta meno quest'ultima. In altri termini, stando all'indicata premessa, la scelta di non impugnare sarebbe irreversibile e conserverebbe la sua efficacia pur a fronte di un precedente comportamento di segno opposto (consistente nell'avvenuta proposizione dell'impugnazione incidentale), se rimossa l'impugnazione che l'aveva determinata. Si potrebbe tuttavia analogamente sostenere, con uguale fondatezza, che, una volta proposta l'impugnazione principale (ammissibile e procedibile) ed esercitato da parte dell'impugnato il proprio autonomo diritto di impugnazione conseguente alla rimessione dei termini normativamente prevista, le due diverse impugnazioni divengano del tutto autonome fra loro ed acquisiscano di fatto una pari dignità.

 

Il diritto alla proposizione dell'impugnazione incidentale, il cui esercizio rimane sospeso fino a che l'altra parte non abbia dal canto suo proposto impugnazione principale, si attualizzerebbe cioè dopo il verificarsi di detto ultimo evento e, una volta esercitato, attribuirebbe all'impugnazione incidentale la stessa identica collocazione e disciplina riconosciuta all'impugnazione principale.

 

7 - Sulla scorta dei rilievi sinora svolti, sembra dunque potersi concludere che il secondo comma dell'art. 334 c.p.c. non possa trovare applicazione nel caso di rinuncia al ricorso principale. Tali conclusioni, peraltro, sono confortate anche dalla loro sintonia con "la ratio" della disposizione in esame, oltre che da ulteriori considerazioni relative alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, e ciò sotto un duplice aspetto.

 

Sul primo punto è invero agevole rilevare che, come d'altro canto precedentemente già rappresentato, la "ratio" della normativa in esame va individuata nell'obiettivo di favorire il formarsi del giudicato, obiettivo che risulterebbe contrastato dal rischio per l'impugnante incidentale di veder vanificato l'esame da parte del giudice del proprio atto di impugnazione, sulla base di una insindacabile scelta in tal senso della controparte.

 

L'esistenza del detto rischio finirebbe dunque per favorire il ricorso all'impugnazione incidentale tempestiva, dando così luogo ad un evidente contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla norma.

 

Quanto alla corretta applicazione dei principi del giusto processo, occorre innanzitutto rilevare, per un primo aspetto, che la parte che notifica la sentenza senza proporre impugnazione offre alla controparte la propria accettazione della decisione, offerta che viene fisiologicamente meno una volta proposto da quest'ultima l'appello principale.

 

Il consentire dunque alla parte che ha rifiutato la detta offerta di vanificare la strategia posta in essere da quella che ha provveduto alla notifica della sentenza - e ha quindi proposto impugnazione incidentale solo dopo la constatazione della inutilità della precedente iniziativa - senza alcuna possibilità, per quest'ultima, di svolgere difese o di interloquire sul punto, determina un non ragionevole squilibrio fra le posizioni ed i poteri delle parti.

 

Inoltre, quanto al secondo aspetto, occorre considerare la funzione deterrente che l'impugnazione incidentale incontestabilmente svolge nei confronti della parte che intenda proporre l'impugnazione principale, tenuto conto della significativa incidenza che può avere, per chi ha in animo di impugnare, la valutazione del rischio riconducibile ad una ipotetica proposizione di un'impugnazione incidentale.

 

L'eliminazione di detto rischio, per effetto del permanere della disponibilità del processo da parte dell'impugnante principale, e ciò in virtù della possibilità che gli sarebbe così riconosciuta di rendere inefficace il ricorso incidentale con la semplice rinuncia a quello principale, finirebbe dunque per determinare, anche per tale verso, uno ingiustificato squilibrio fra la posizione delle parti in causa.

 

8. - Sulla base di quanto sinora esposto deve dunque concludersi che la declaratoria di estinzione del giudizio relativo al ricorso principale, conseguente all'atto di rinuncia del Comune di Cecina debitamente notificato alla società M., non determina l'inefficacia del ricorso incidentale, che pertanto deve essere esaminato nel merito.

 

In particolare risulta fondato il primo motivo, considerato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 bis, commi 1 e 2 d.l. 11.7.92, n. 333 (conv. in L. 8.8.92, n. 359), il criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, applicabile ai giudizi in corso, va ancorato al valore venale del bene (C. 10/14939, C. 08/28431, C. 08/22395, C. 08/7528), circostanza che comporta la riforma sul punto della sentenza oggetto di esame.

 

È viceversa infondato il secondo motivo, atteso che la Corte di Appello ha escluso il riconoscimento della rivalutazione monetaria, essendo l'obbligazione di valuta e mancando la prova del maggior danno, affermazione corretta per quanto concerne la natura dell'obbligazione e la necessità per la parte istante di dare dimostrazione del pregiudizio asseritamente subito (C. 09/23744, C. 09/12828, C. 09/3042, C 07/16871), per di più censurata in modo del tutto generico, non essendo state indicati, in particolare, gli elementi dai quali poter desumere il contrario (la M. si è infatti limitata a richiamare la propria qualità di imprenditore commerciale).

 

L'accoglimento del primo motivo di impugnazione del ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente decisione di merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Ed infatti dall'espletata consulenza tecnica, le cui risultanze sono state fra l'altro riportate dalla società M. con la memoria del 5.3.2010 sulla quale, per il punto di interesse, non vi è stata contestazione da parte del Comune di Cecina, è emerso che il valore venale dei terreni espropriati all'originaria attrice è di Euro 862.973,66, mentre per l'occupazione degli stessi terreni dall'8.5.1998 al 4.5.1999 (arco di tempo in cui la stessa si è protratta) la relativa indennità, calcolata in ragione degli interessi legali sull'indennità di espropriazione per il periodo di occupazione, ammonta a L. 68.440.280,74, corrispondenti a Euro 35.346,45, somma determinata applicando gli interessi legali al 5%, per il periodo 8.5. - 31.12. 1998 (L. 54.248.650,62), e al 2,5% per il periodo 1.1. - 4.5.1999 (L. 14.191.630,12).

 

In tali misure vanno dunque rispettivamente determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, somme sulle quali devono essere inoltre corrisposti gli interessi legali decorrenti, per la prima, dalla data di emanazione del decreto di espropriazione e, per la seconda, dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione.

 

Quanto alla ripartizione delle spese processuali, deve essere confermata per il merito la statuizione sul punto della Corte di Appello, atteso l'esito totalmente favorevole per la società M. del relativo giudizio, e devono essere poste a carico del Comune nella misura del 50% per il giudizio di legittimità (da compensare dunque per il residuo 50%) tenuto conto, da una parte, della sua soccombenza anche in tale sede e, dall'altra, dei non univoci orientamenti di questa Corte sulla tematica in oggetto, che per l'appunto hanno dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Riunisce i ricorsi, dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, così provvede: a) determina le indennità di espropriazione e di occupazione dei terreni oggetto di controversia rispettivamente in Euro 862.973,66 e in Euro 35,346,45; b) dispone che dette somme, detratto quanto eventualmente già versato e maggiorate degli interessi con le decorrenze indicate in motivazione, siano depositate a cura del Comune di Cecina presso la competente Cassa Depositi e Prestiti; c) condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimità, liquidate rispettivamente in Euro 14.077,38, di cui Euro 10.700 per onorari e Euro 1.263,62 per diritti, oltre alle spese di CTU, e, per l'intero in Euro 16.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni; d) compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimità.

 

 

 

 

 

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