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Estratto conto a prova limitata-Cass. sentenza n. 9695.11-Sole 24 ore-diritto.it

 

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Efficacia limitata dell'estratto conto come prova in una causa tra banca e correntista. Tassi d'interesse in chiaro. Nullità delle clausole anatocistiche. La Cassazione prova a fare chiarezza su alcuni passaggi chiave dei rapporti tra banche e risparmiatori. La sentenza n. 9695 della terza sezione civile, depositata ieri, sottolinea innanzitutto che l'estratto del conto corrente rappresenta un atto unilaterale della banca creditrice e non può costituire da solo la prova dell'entità del credito a favore della banca. Non serve poi all'istituto di credito contestare che lo stesso estratto conto ha un pieno valore probatorio per ottenere un decreto ingiuntivo. In questo tipo di procedimento, infatti, c'è la garanzia del contraddittorio con il debitore che propone l'opposizione.

Ogni accordo sugli interessi, poi, per essere valido deve avere forma scritta e il tasso da applicare al correntista deve essere specificato in maniera precisa e puntuale. Non si può, cioè, pensare che le condizioni abitualmente rispettate dalle banche sulla piazza (il cosiddetto rinvio a clausole "su piazza") possano avere un valore vincolante quasi a livello normativo. La stessa precisione deve caratterizzare le previsioni di costi, commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito.
Quanto alle clausole anatocistiche, «è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi su saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del decreto legislativo 342/99 e dalla delibera del Cicr prevista dall'articolo 25, comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo sono (...) da considerare nulle».

 

 

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