In tema
di reati colposi, può ritenersi violato il principio di
correlazione tra accusa e sentenza solo quando la
causazione dell'evento venga contestata in riferimento
ad una singola specifica ipotesi colposa e la
responsabilità venga invece affermata in riferimento ad
un'ipotesi differente. Se la contestazione concerne
globalmente la condotta addebitata come colposa (e cioè
si faccia riferimento alla colpa generica), la
violazione suddetta non sussiste. é consentito, infatti,
al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati
altri estremi di comportamento colposo o di
specificazione della colpa, emergenti dagli atti
processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio
del diritto di difesa, a tutela del quale la normativa é
dettata (Cass. 19 giugno 2007 n. 35666). (conferma
sentenza n. 109/2009 Corte di Appello di Cagliari Sez.
Dist. di Sassari, del 23/03/2010). Pres. Brusco - Est.
Maisano - P.G. Gialanella - Ric. Ma. Lu. Mi.
(fattispecie in tema di omicidio colposo ex art. 589
c.p. ult. co. in riferimento agli artt. 168 e 169 D.P.R.
n. 547/1955 contestato al direttore del cantiere
rappresentante del datore di lavoro, e responsabile
della sicurezza del lavoro, nei confronti di dipendenti
di ditte subappaltatrici).
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n.
14527
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
QUARTA PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
BRUSCO Carlo Giuseppe -
Presidente
Dott.
ZECCA Gaetanino -
Consigliere
Dott.
D'ISA
Claudio -
Consigliere
Dott.
MAISANO Giulio
- rel. Consigliere
Dott.
PICCIALLI Patrizia
- Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
1) MA. LU.
MI. N. IL (Omissis);
avverso la
sentenza n. 109/2009 CORTE APPELLO di Cagliari SEZ.
DIST. di SASSARI, del 23/03/2010;
visti gli
atti, la sentenza e il ricorso;
udita in
PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito il
P.G. in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito il
difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile)
Pierguido del foro di Bologna che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
udito per
le parti civili l'avv. Lucentini Marco del foro di Roma
che si é associato alla richiesta del P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
sentenza del 23 marzo 2010 la Corte d'Appello di
Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per quanto
rileva in questa sede, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Ma. Lu. Mi. in ordine al
reato ascrittogli per essere lo stesso estinto per
intervenuta prescrizione. Il Ma. era imputato del reato
di cui all'articolo 589 c.p., u.c. in relazione al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955,
articoli 168 e 169 perché, per colpa consistita in
imprudenza, negligenza ed imperizia, ed in particolare
nella sua qualità di Direttore del Cantiere e
responsabile della sicurezza ex lege n. 55 del 1990
della ditta Co. , consentendo che l'autogrù mod. PH 45,
targata (Omissis) di proprietà della ditta F. Ru. di.
Pi. Ru. s.a.s. venisse utilizzata in modo non
rispondente alle sue caratteristiche (e in particolare
per sollevare una trave del peso di 77,5 tonnellate
avendo il braccio di estensione di circa m. 11 con
un'inclinazione rispetto all'orizzontale di 41 ed un
corrispondente raggio di azione di m. 6,20 ed avendo
quindi in realtà, in quelle condizioni, la portata utile
di sole 20 tonnellate), nonché non adottando le
necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo
e del suo carico (e in particolare utilizzandolo con gli
stabilizzatori sul lato sinistro solo parzialmente
estesi), cagionava la morte di Sa. An. che,
nell'espletamento della sua attività lavorativa presso
il cantiere della ditta Co. sito in località (Omissis)
(ove erano in corso lavori di proseguimento della strada
a scorrimento veloce (Omissis), rimaneva travolto dal
ribaltamento del predetto mezzo dovuto al fatto che, per
le cause sopradette, andava fuori portata, determinando
altresì a Fi. An. lesioni personali dalle quali derivava
una malattia della durata superiore a 40 giorni; fatto
avvenuto nel Comune di (Omissis). In presenza della
parte civile costituita la Corte territoriale ha
motivato comunque la responsabilità del Ma. in ordine al
reato ascrittogli considerando la sua qualità di
direttore del cantiere rappresentante del datore di
lavoro, e responsabile della sicurezza del lavoro, con
conseguente compito del continuo controllo del rispetto
della normativa antinfortunistica di tutti coloro che
operano nel cantiere ivi compresi i dipendenti delle
ditte subappaltatrici. Nel caso in esame, il Ma. era
assente alle operazioni di scarico della trave nel corso
delle quali é avvenuto l'incidente in questione, ponendo
in tal modo in essere una condotta negligente che si
pone in diretto rapporto di causalità con l'evento in
quanto, se presente, l'imputato avrebbe potuto
verificare lo stato della gru e l'irregolare utilizzo
della stessa che ha portato a sopportare un carico
superiore a quello della portata consentita, come
accertato dalla CTU espletata.
Il Ma.
propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
lamentando, con il primo motivo, difetto di motivazione
in ordine alla sua affermata posizione di garanzia per
la tutela delle condizioni di lavoro, in quanto detta
posizione, in relazione all'operazione che ha causato
l'incidente, avrebbe dovuto cercarsi nell'ambito della
ditta Ru. appaltatrice del servizio di trasporto delle
travi.
Con il
secondo motivo si lamenta omessa motivazione in ordine
alla nullità della sentenza per mancanza di correlazione
fra imputazione contestata e sentenza. In particolare si
rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di
rispondere al motivo di appello relativo al profilo di
condotta omissiva non compresa affatto nell'imputazione.
Con il
terzo motivo si deduce erronea applicazione di norme in
ordine alla qualifica prevenzionistica e alla posizione
di garanzia dell'imputato. In particolare si assume che
la figura del Ma. sarebbe limitata a quella di Direttore
Tecnico di cantiere Legge n. 55 del 1990, ex articolo
18, comma 8 e, come tale, egli avrebbe dovuto limitarsi
a coordinare le imprese operanti nel cantiere e la sua
responsabilità sarebbe limitata al solo rispetto del
piano da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.
Con il
quarto motivo si lamenta violazione di legge in ordine
alla valutazione del nesso causale. In particolare si
deduce che, dalle risultanze istruttorie, sarebbe emerso
che, sebbene il carico della gru fosse indubbiamente
superiore alla sua portata, il ribaltamento sarebbe
comunque avvenuto ugualmente stante il sovraccarico
degli stabilizzatori malfunzionanti, da distinguere dal
sovraccarico della gru.
Con il
quinto motivo si lamenta contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione nel punto in cui definisce
l'imputato quale rappresentante del datore di lavoro,
mentre l'incidente é avvenuto nell'ambito
dell'organizzazione di lavoro della vittima
dell'infortunio, per cui la Corte d'Appello avrebbe
equivocato fra la figura del Direttore tecnico di
cantiere interessato all'attività della vittima, e la
figura del Direttore tecnico esterno prevista
dall'articolo 18 citato, e che sarebbe tenuto al solo
coordinamento dell'attività delle imprese operanti nel
cantiere.
Con il
sesto motivo si deduce contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento
all'affermazione per cui l'imputato non era neppure
presente in cantiere al momento dell'incidente, quando
la eventuale negligenza, nei reati contravvenzionali
omissivi, deve essere valutata con la verifica
dell'adempimento del dovere di attivazione imposto dalla
legge, e non con la verifica della materiale presenza
sul posto.
Con il
settimo motivo si lamenta contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione e travisamento della prova
in merito alla effettiva causa dell'incidente dovuto, in
realtà, all'inefficienza strutturale e manutentiva che
ha portato alla rottura del giunto a snodo dello
stabilizzatore, vera causa dell'incidente, ed
indipendente dal carico eccessivo della gru.
Con
l'ottavo motivo si lamenta la nullità della sentenza per
mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e
la sentenza. In particolare la qualità dell'imputato e
la sua affermata posizione di garanzia, non sarebbero
comprese nell'imputazione, per cui l'imputato stesso non
avrebbe avuto modo di difendersi su tale punto ritenuto
decisivo ai fini dell'affermazione della sua
responsabilità.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il ricorso
non é fondato e va conseguentemente rigettato.
Il primo,
terzo e quinto motivo di ricorso possono essere trattati
congiuntamente riferendosi tutti alla posizione di
garanzia rivestita dall'imputato.
Vanno
premessi principi affermati da questa Corte
assolutamente pacifici e da questo collegio condivisi,
in punto di area di operatività della normativa
antinfortunistica: principi in base ai quali, da un
lato, la posizione di garante della sicurezza, che
l'ordinamento addossa all'imprenditore, non é operativa
nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei
soggetti a questi equiparati (Decreto del Presidente
della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 3, comma 2),
ma si estende alle persone estranee all'ambito
imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto
o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità
(conf. Cass. pen., sez. 4A, 4 febbraio 2004, n. 31303);
dall'altro, l'obbligo di prevenzione si estende agli
incidenti che possono derivare da negligenza, imprudenza
e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la
responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del
destinatario del presidio, solo in presenza di
comportamenti che presentino i caratteri
dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza
rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive
organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed é
significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di
infortunio sul lavoro originato dall'assenza o
dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna
efficacia causale viene attribuita al comportamento del
lavoratore infortunato, che abbia dato occasione
all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque,
alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se
adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il
rischio di siffatto comportamento (conf. Cass. pen. n.
31303 del 2004 cit.). Nel caso in esame, come ben messo
in evidenza dalla sentenza impugnata, il ruolo del Ma. ,
gli avrebbe imposto di verificare il corretto utilizzo
del mezzo trasportatore della pesante trave da
utilizzare nel cantiere di cui era responsabile quale
rappresentante del datore di lavoro. Il ricorrente, fra
l'altro, confonde la posizione di direttore del cantiere
e quella di direttore tecnico, sostenendo di rivestire
la seconda qualifica che, ai sensi della Legge n. 55 del
1990, articolo 18, comma 8, gli conferirebbe il potere e
la relativa responsabilità della sola osservanza del
piano di sicurezza del cantiere stesso, e non anche dei
piani di sicurezza delle singole imprese operanti nel
cantiere stesso. Viceversa, come ben posto in luce con
la sentenza impugnata, il Ma. risponde del reato
ascrittogli quale direttore del cantiere, e non
direttore tecnico, per cui a nulla rileva la suddetta
norma richiamata dal ricorrente, che si riferisce,
appunto alla figura del direttore tecnico. La qualifica
di direttore del cantiere deriva da quella di
rappresentante del datore di lavoro che non é
contestabile essendo l'imputato la figura di maggior
livello della ditta appaltante. Conseguentemente
infondato é pure l'assunto, compreso, in particolare,
nel primo motivo di ricorso, secondo cui la
responsabilità sarebbe da individuare nel direttore
tecnico del cantiere dell'impresa affidataria Ru., per
il medesimo motivo per cui la figura del direttore
tecnico é estranea all'imputazione ed alla relativa
affermazione di responsabilità.
Nessuna
confusione, d'altra parte, può essere operata fra la
posizione dell'imputato e quella del responsabile della
ditta Ru. affidataria, in quanto, per il principio più
sopra affermata, la responsabilità del rappresentante
della ditta appaltante si estende alle persone estranee
all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire
a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro
funzionalità. Mentre il subappaltante é esonerato dagli
obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori
subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché
non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai
compiti del subappaltatore (Cass. 20 novembre 2009 n.
1490), ma, nel caso in questione, non potrebbe neppure
ipotizzarsi la totale autonomia del lavoro di trasporto
e scarico di pesanti travi nel lavoro di costruzione di
un viadotto autostradale.
Il secondo
e l'ottavo motivo di ricorso si riferiscono entrambi
all'asserito difetto di correlazione fra imputazione e
sentenza. La giurisprudenza di questa Corte afferma
costantemente che, in tema di reati colposi, può
ritenersi violato il principio di correlazione tra
accusa e sentenza solo quando la causazione dell'evento
venga contestata in riferimento ad una singola specifica
ipotesi colposa e la responsabilità venga invece
affermata in riferimento ad un'ipotesi differente. Se la
contestazione concerne globalmente la condotta
addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento
alla colpa generica), la violazione suddetta non
sussiste. é consentito, infatti, al giudice aggiungere
agli elementi di fatto contestati altri estremi di
comportamento colposo o di specificazione della colpa,
emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti
al concreto esercizio del diritto di difesa, a tutela
del quale la normativa é dettata (Cass. 19 giugno 2007
n. 35666). Nel caso in esame all'imputato é stata
addebitata la colpa per l'incidente e la conseguente
morte di un lavoratore, e l'imputato ha avuto modo di
difendersi su tutti gli elementi relativi a tale
incidente; a tal fine é irrilevante la citazione di un
precedente giurisprudenziale citato nella motivazione
della sentenza, al fine di determinare la corrispondenza
in questione. Mentre il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 547 del 1955, articoli 168 e 169 che
disciplinano i mezzi ed apparecchi di sollevamento e di
trasporto, e la stabilità del mezzo e del carico sono
quelli che concretamente rilevano ai fini della
fattispecie in esame, e sono correttamente riferiti
all'imputato in funzione della posizione di garanzia da
lui rivestita e di cui si é detto.
Il quarto
ed il settimo motivo fanno riferimento alla causazione
dell'evento. Le relative censure non sono consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto concernenti la
ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché
l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del
giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice
di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da censure logiche, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza.
Come é
noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha
ritenuto, pressocché costantemente, che l'illogicità
della motivazione, censurabile a norma dell'articolo 606
c.p.p., comma 1, lettera e), é quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in
quanto l'indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte
di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico
apparato argomentativo, senza possibilità di verifica
della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali" (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a
sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n.
6402/1997).
Più
specificamente "esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione é, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997,
Dessimone).
Il
riferimento dell'articolo 606 c.p.p., lettera e) alla
"mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
quando il vizio risulta dal testo del provvedimento
impugnato" significa in modo assolutamente
inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo
grado di merito, e che il sindacato di legittimità é
limitato alla valutazione del testo impugnato.
D'altronde, la Corte di merito richiama le risultanze
istruttorie in modo sufficientemente compiuto e logico
richiamando, in particolare, le risultanze della
espletata consulenza tecnica d'ufficio. In questa sede
può solo ricordarsi che, anche a voler individuare in un
motivo diverso dal carico fuori portata la causa
dell'evento, il peso di gran lunga eccessivo é stato
comunque concausa dell'evento stesso, e su tale
evenienza, per quanto sopra detto, l'imputato avrebbe
avuto l'obbligo di vigilare, essendo tale carico
eccessivo strettamente legato alle esigenze della ditta
appaltatrice di cui il Ma. era rappresentante.
Per quanto
riguarda il sesto motivo relativo alla contestata
assenza del Ma. dal cantiere, va considerato che
l'imputato, come detto, era Capo cantiere e, in quanto
tale era obbligato ad essere presente durante i lavori
che si svolgevano nel cantiere stesso. Le considerazioni
svolte dal ricorrente relative all'impossibilità
concreta della continua presenza "giuridicamente
rilevante", ed alla presenza virtuale, si riferisce
evidentemente a figure apicali di ditte con vari
cantieri operanti contemporaneamente, e non al capo
cantiere, figura specifica dell'attuale ricorrente, e
che é responsabile del singolo cantiere a cui é
preposto.
Al rigetto
del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, ed alla rifusione
delle spese di giudizio in favore della costituita parte
civile liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali oltre alla rifusione delle spese in
favore delle parti civili che liquida in complessivi
euro 2.800,00 oltre accessori come per legge. |