Urbanistica. Fascia di rispetto
autostradale
Nell’ambito della fascia di
rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1
aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è
assoluto, essendo a tal fine irrilevanti le
caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate
nell’ambito della fascia medesima; il divieto di
costruire è infatti in questo caso correlato alla
esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal
concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per
installarvi cantieri, depositare materiali, per
necessità varie e, comunque, per ogni necessità di
gestione relativa ad interventi in loco sulla rete
autostradale.
N. 00450/2011
REG.PROV.COLL.
N. 00911/2009
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 911 del 2009, proposto da:
BENACO COSTRUZIONI Srl,
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro
Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;
contro
ANAS Spa, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per
legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa,
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giuseppe
Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Elena Pagani in Brescia, via Gramsci, 30;
nei confronti di
COMUNE DI CAPRIOLO, non costituito
in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 2689/UE del
10/6/2009, mediante il quale la Direzione Autostrade per
l'Italia S.p.A. di Milano, comunicava alla ricorrente,
che i lavori di ampliamento strada e realizzazione
parcheggi in fregio all'autostrada non possono essere
autorizzati.
Visti il ricorso e tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 9 marzo 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente impugna il
provvedimento del 10. 6. 2009 con cui la Autostrade per
l’Italia negava il rilascio di autorizzazione in deroga
per realizzare nella fascia di rispetto autostradale una
strada ed un parcheggio (opere facenti parte di un piano
di lottizzazione che stava attuando la società
ricorrente).
Si sarebbe trattato in particolare
di spostare la recinzione che delimitava l’autostrada,
che è posta ad 8.50 m. di distanza dal punto più esterno
della carreggiata, e di portarla a 3.30 m. dalla stessa.
L’amministrazione aveva motivato la
decisione impugnata sostenendo che la deroga avrebbe
potuto essere una possibile causa di pericolosità per la
circolazione.
Nell’unico motivo di ricorso si
sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per
errata o falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. 495/92,
in quanto un’opera edilizia costituita da una strada ed
un parcheggio, non creando volumi e non costituendo
sopraelevazione del terreno piano, non potrebbe essere
vietata. Si deduce inoltre il difetto di motivazione, in
quanto il pericolo per la circolazione sarebbe meramente
apodittico.
Si costituivano in giudizio
l’Avvocatura dello Stato (per l’ANAS) e Autostrade per
l’Italia, che deducevano l’infondatezza dei motivi di
ricorso.
Il ricorso veniva discusso nella
pubblica udienza del 9. 3. 2011, all’esito della quale
veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato.
La tesi del ricorrente è che
un’opera che non sporge dal suolo non incide sulla
fascia di rispetto. Questa tesi non è però seguita dalla
giurisprudenza amministrativa prevalente.
La giurisprudenza amministrativa
ha, infatti, precisato che “nell’ambito della fascia di
rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1
aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è
assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre
2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le
caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate
nell’ambito della fascia medesima; il divieto di
costruire è infatti in questo caso correlato alla
esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal
concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per
installarvi cantieri, depositare materiali, per
necessità varie e, comunque, per ogni necessità di
gestione relativa ad interventi in loco sulla rete
autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito
della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la
sua violazione impedisce il conseguimento di una
concessione edilizia a seguito di domanda di condono
edilizio” (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25 giugno
2007, n. 934; ma v. nello steso senso anche Tar Liguria,
I, 5. 7. 2010, n. 5565: Il divieto di costruire ad una
certa distanza dalla sede autostradale non deve essere
inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo
scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali
emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la
loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla
sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle
persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di
assicurare una fascia di rispetto utilizzabile,
all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei
lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di
materiali, per la realizzazione di opere accessorie,
senza vincoli limitativi connessi con la presenza di
costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa
vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non
superino il livello della sede stradale).
Nello stesso senso si è espressa
anche, per quanto di competenza, la giurisprudenza
civile che ha affermato che “in tema di distacchi delle
costruzioni dalla sede autostradale, il divieto di
costruire a una certa distanza, imposto dall'art. 9 l.
n. 729/1961 e dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968,
non può essere inteso restrittivamente, e cioè come
previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di
ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità
di costituire, per la prossimità alla sede stradale,
pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla
incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più
ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto
utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per
l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri,
per il deposito dei materiali, per la realizzazione di
opere accessorie, senza limitazioni connesse alla
presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in
questione, traducendosi in un divieto assoluto di
costruire, rende legalmente inedificabili le aree site
in fascia di rispetto stradale o autostradale,
indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera
realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto
dei connessi rischi per la circolazione stradale” (Cass.
civ., II, 3. 11. 2010, n. 22422).
La stessa tesi espressa nella
seconda parte del motivo di ricorso, secondo cui sarebbe
meramente presunto il pericolo per la circolazione che
deriverebbe dall’autorizzare la deroga non è
condivisibile, perchè il semplice avvicinamento della
recinzione dell’autostrada (che adesso è a 8.50 dalla
carreggiata e che dovrebbe essere portato a m. 3.30 per
effetto della deroga richiesta) crea secondo regole di
esperienza una condizione di pericolosità (o comunque di
maggiore pericolosità rispetto all’esistente), posto che
rende più probabile l’ingresso sulla carreggiata
stradale di corpi estranei provenienti dall’esterno o,
in caso di incidente che non sia contenuto dalla
barriera stradale, il contatto tra autovetture che
circolano in autostrada e vetture che circolano sulla
strada che gli verrebbe costruita a 3.30 di distanza.
Ne consegue che gli argomenti
proposti devono essere respinti.
II. Le spese seguono la soccombenza
e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto:
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA la ricorrente al pagamento
in favore delle controparti costituite delle spese di
lite, che determina in euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a.
se dovute (per ciascuna di esse) .
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera
di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario,
Estensore
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