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TAR Milano su accesso agli atti di procedimento disciplinare contro avvocato - sentenza 1063 del 27 aprle 2011-Avvocati part time.it

 

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avv. Maurizio Perelli

Il TAR Lombardia, sez. Milano, con sentenza 1063 del 27 aprle 2011, con riguardo a domanda con cui il ricorrente aveva chiesto al Giudice, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., di ordinare all’Ordine  degli avvocati di Milano di esibire i documenti inerenti un procedimento disciplinare, preliminarmente la ritiene pienamente ammissibile, richiamando il precedente di T.A.R. Lombardia Milano Sez. III - sentenza 6 aprile 2009 n. 3160. Ricorda ancora il TAR milanese che "la giurisprudenza ha ... superato il precedente orientamento che negava agli autori di un esposto disciplinare il diritto di accesso agli atti del relativo procedimento conclusosi con l’archiviazione. L’indirizzo favorevole a riconoscere la legittimità della pretesa ostensiva in capo a tali soggetti deve considerarsi oramai consolidato a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2006 la quale ha affermato che la qualità di autore di un esposto al quale abbia fatto seguito un procedimento disciplinare a carico di terzi è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore del medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 che lo legittima a richiedere l’accesso agli atti del procedimento disciplinare che da esso ha tratto origine". Aggiunge, quindi , il TAR: "Nel caso di specie, la sussistenza di elementi atti ad attribuire concretezza alla istanza di accesso presentata dal Prof. A. appare evidente, atteso che egli asserisce di aver subito una lesione dal comportamento ingiustificato e deontologicamente scorretto della controinteressata". 

N. 01063/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00305/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2011, proposto da:
G.A., rappresentato e difeso dall'avv. A.V., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via ........;

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. E.A., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, ...;

nei confronti di

E.Z.V., non costituita in giudizio;


per l’accesso agli atti di procedimento disciplinare e per la condanna ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2011 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. In ordine alla domanda con la quale il ricorrente chiede che sia accertata la illegittimità del comportamento omissivo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ex articolo 117 c.p.a., in ordine all’esposto disciplinare da egli presentato in data 26 marzo 2010 nei confronti dell’avvocato Z.V., è sopravvenuta la carenza di interesse dal momento che, in data 10 marzo 2011, l’Ordine ha provveduto espressamente, disponendone l’archiviazione; ciò determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a. comma 1, lett. c (secondo altra impostazione, ma la questione è irrilevante ai nostri fini, si tratterebbe di una ipotesi di cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente al provvedimento espresso, anche se non satisfattivo, risulterebbe pienamente soddisfatta: ex art. 34, V comma, c.p.a.).

1.1. Non è inutile precisare che, con riguardo alla giurisdizione sulla impugnazione del terzo avverso la delibera di archiviazione di un esposto disciplinare, le Sezioni Unite hanno respinto la tesi secondo cui, data la natura oggettivamente e soggettivamente amministrativa dei provvedimenti che i Consigli degli Ordini professionali degli avvocati emettono nei confronti dei propri iscritti, della loro legittimità potrebbe conoscere il giudice amministrativo quando essa sia fatta valere non dal professionista che ne è destinatario o dal Pubblico ministero, ma da un terzo che vanti un interesse rispetto all’esercizio della potestà disciplinare. Il giudice regolatore della giurisdizione ha in proposito osservato che “giusta la testuale previsione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54, recante l'ordinamento della professione di avvocato, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense tutte le controversie relative alla iscrizione, come al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dagli albi professionali degli avvocati, come anche quelle relative all'esercizio potere disciplinare nei confronti degli stessi”.

2. Con riguardo alla distinta domanda con cui il ricorrente ha chiesto al Giudice, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., di ordinare all’Ordine di esibire i documenti inerenti il procedimento disciplinare in questione, il Collegio precisa, preliminarmente, che essa è pienamente ammissibile (cfr. T.A.R. Lombardia Milano Sez. III - sentenza 6 aprile 2009 n. 3160). La giurisprudenza ha, infatti, superato il precedente orientamento che negava agli autori di un esposto disciplinare il diritto di accesso agli atti del relativo procedimento conclusosi con l’archiviazione. L’indirizzo favorevole a riconoscere la legittimità della pretesa ostensiva in capo a tali soggetti deve considerarsi oramai consolidato a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2006 la quale ha affermato che la qualità di autore di un esposto al quale abbia fatto seguito un procedimento disciplinare a carico di terzi è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore del medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 che lo legittima a richiedere l’accesso agli atti del procedimento disciplinare che da esso ha tratto origine. Nel caso di specie, la sussistenza di elementi atti ad attribuire concretezza alla istanza di accesso presentata dal Prof. A. appare evidente, atteso che egli asserisce di aver subito una lesione dal comportamento ingiustificato e deontologicamente scorretto della controinteressata.

2.1. Tanto premesso, la documentazione richiesta (relativa, si ripete, al procedimento generato dal predetto esposto) è stata allegata agli atti del presente giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, salvo che con riferimento al procedimento sulla congruità degli onorari professionali richiesti dalla controinteressata e conclusosi il 12 giugno 2008. Il parere di congruità, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ordine, deve ritenersi ricompreso tra gli atti del procedimento disciplinare (per il quale è stata formulata istanza di ostensione), avendo il ricorrente denunciato anche l’ammontare della parcella (cfr. appendice A all’esposto disciplinare); non a caso, tale parere è citato nella relazione che ha disposto l’archiviazione (cfr. all. resistente 11 marzo 2011).

2.2. Non residua, per contro, alcun interesse ostensivo con riguardo alla nomina del consigliere relatore, la quale risulta ampiamente dalla documentazione versata in atti (cfr. all. resistente 11 marzo 2011).

3. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA il ricorso improcedibile nei termini di cui in motivazione;

Per la restante parte, ACCOGLIE la domanda di accesso limitatamente agli atti del procedimento sulla congruità degli onorari professionali richiesti dalla controinteressata e conclusosi il 12 giugno 2008; per l’effetto, ORDINA all’Ordine degli avvocati di Milano l’esibizione di tali documenti, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione;

COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti;

ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Dario Simeoli, Referendario, Estensore
  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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