avv. Maurizio Perelli
Il TAR Lombardia,
sez. Milano, con sentenza 1063 del 27 aprle 2011, con
riguardo a domanda con cui il ricorrente aveva chiesto
al Giudice, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., di
ordinare all’Ordine degli avvocati di Milano di esibire
i documenti inerenti un procedimento disciplinare,
preliminarmente la ritiene pienamente ammissibile,
richiamando il precedente di T.A.R. Lombardia Milano
Sez. III - sentenza 6 aprile 2009 n. 3160. Ricorda
ancora il TAR milanese che "la giurisprudenza ha
... superato il precedente orientamento che negava agli
autori di un esposto disciplinare il diritto di accesso
agli atti del relativo procedimento conclusosi con
l’archiviazione. L’indirizzo favorevole a riconoscere la
legittimità della pretesa ostensiva in capo a tali
soggetti deve considerarsi oramai consolidato a seguito
della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 7 del 2006 la quale ha affermato che la qualità
di autore di un esposto al quale abbia fatto seguito un
procedimento disciplinare a carico di terzi è
circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a
radicare nell’autore del medesimo la titolarità di una
situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 che lo legittima a richiedere
l’accesso agli atti del procedimento disciplinare che da
esso ha tratto origine". Aggiunge, quindi , il TAR:
"Nel caso di specie, la sussistenza di elementi atti
ad attribuire concretezza alla istanza di accesso
presentata dal Prof. A. appare evidente, atteso che egli
asserisce di aver subito una lesione dal comportamento
ingiustificato e deontologicamente scorretto della
controinteressata".
N.
01063/2011 REG.PROV.COLL.
N.
00305/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod.
proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2011,
proposto da:
G.A., rappresentato e difeso dall'avv. A.V., presso il
cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via
........;
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI MILANO - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. E.A., presso il
cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, ...;
nei confronti di
E.Z.V., non
costituita in giudizio;
per l’accesso agli atti di procedimento disciplinare e
per la condanna ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
MILANO;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 31 marzo 2011 il dott. Dario
Simeoli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse
parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. In ordine alla domanda con la quale il ricorrente
chiede che sia accertata la illegittimità del
comportamento omissivo del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Milano, ex articolo 117 c.p.a., in ordine
all’esposto disciplinare da egli presentato in data 26
marzo 2010 nei confronti dell’avvocato Z.V., è
sopravvenuta la carenza di interesse dal momento che, in
data 10 marzo 2011, l’Ordine ha provveduto
espressamente, disponendone l’archiviazione; ciò
determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso
ai sensi dell’art. 35 c.p.a. comma 1, lett. c (secondo
altra impostazione, ma la questione è irrilevante ai
nostri fini, si tratterebbe di una ipotesi di cessazione
della materia del contendere, in quanto la pretesa del
ricorrente al provvedimento espresso, anche se non
satisfattivo, risulterebbe pienamente soddisfatta: ex
art. 34, V comma, c.p.a.).
1.1. Non è inutile
precisare che, con riguardo alla giurisdizione sulla
impugnazione del terzo avverso la delibera di
archiviazione di un esposto disciplinare, le Sezioni
Unite hanno respinto la tesi secondo cui, data la natura
oggettivamente e soggettivamente amministrativa dei
provvedimenti che i Consigli degli Ordini professionali
degli avvocati emettono nei confronti dei propri
iscritti, della loro legittimità potrebbe conoscere il
giudice amministrativo quando essa sia fatta valere non
dal professionista che ne è destinatario o dal Pubblico
ministero, ma da un terzo che vanti un interesse
rispetto all’esercizio della potestà disciplinare. Il
giudice regolatore della giurisdizione ha in proposito
osservato che “giusta la testuale previsione di cui al
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 24, 31, 35, 37,
50 e 54, recante l'ordinamento della professione di
avvocato, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio
Nazionale Forense tutte le controversie relative alla
iscrizione, come al rifiuto di iscrizione, nonché alla
cancellazione dagli albi professionali degli avvocati,
come anche quelle relative all'esercizio potere
disciplinare nei confronti degli stessi”.
2. Con riguardo alla
distinta domanda con cui il ricorrente ha chiesto al
Giudice, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., di ordinare
all’Ordine di esibire i documenti inerenti il
procedimento disciplinare in questione, il Collegio
precisa, preliminarmente, che essa è pienamente
ammissibile (cfr. T.A.R. Lombardia Milano Sez. III -
sentenza 6 aprile 2009 n. 3160). La giurisprudenza ha,
infatti, superato il precedente orientamento che negava
agli autori di un esposto disciplinare il diritto di
accesso agli atti del relativo procedimento conclusosi
con l’archiviazione. L’indirizzo favorevole a
riconoscere la legittimità della pretesa ostensiva in
capo a tali soggetti deve considerarsi oramai
consolidato a seguito della decisione dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2006 la quale
ha affermato che la qualità di autore di un esposto al
quale abbia fatto seguito un procedimento disciplinare a
carico di terzi è circostanza idonea, unitamente ad
altri elementi, a radicare nell’autore del medesimo la
titolarità di una situazione giuridicamente rilevante ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 che lo legittima a
richiedere l’accesso agli atti del procedimento
disciplinare che da esso ha tratto origine. Nel caso di
specie, la sussistenza di elementi atti ad attribuire
concretezza alla istanza di accesso presentata dal Prof.
A. appare evidente, atteso che egli asserisce di aver
subito una lesione dal comportamento ingiustificato e
deontologicamente scorretto della controinteressata.
2.1. Tanto premesso,
la documentazione richiesta (relativa, si ripete, al
procedimento generato dal predetto esposto) è stata
allegata agli atti del presente giudizio e, pertanto,
deve essere dichiarata cessata la materia del
contendere, essendo venuta meno la posizione di
contrasto tra le parti, salvo che con riferimento al
procedimento sulla congruità degli onorari professionali
richiesti dalla controinteressata e conclusosi il 12
giugno 2008. Il parere di congruità, infatti,
contrariamente a quanto sostenuto dall’Ordine, deve
ritenersi ricompreso tra gli atti del procedimento
disciplinare (per il quale è stata formulata istanza di
ostensione), avendo il ricorrente denunciato anche
l’ammontare della parcella (cfr. appendice A all’esposto
disciplinare); non a caso, tale parere è citato nella
relazione che ha disposto l’archiviazione (cfr. all.
resistente 11 marzo 2011).
2.2. Non residua, per
contro, alcun interesse ostensivo con riguardo alla
nomina del consigliere relatore, la quale risulta
ampiamente dalla documentazione versata in atti (cfr.
all. resistente 11 marzo 2011).
3. Il parziale
accoglimento del ricorso giustifica la compensazione
delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto:
DICHIARA il ricorso
improcedibile nei termini di cui in motivazione;
Per la restante
parte, ACCOGLIE la domanda di accesso limitatamente agli
atti del procedimento sulla congruità degli onorari
professionali richiesti dalla controinteressata e
conclusosi il 12 giugno 2008; per l’effetto, ORDINA
all’Ordine degli avvocati di Milano l’esibizione di tali
documenti, entro il termine di venti giorni dalla
comunicazione o dalla notifica della presente decisione;
COMPENSA interamente
le spese di lite tra le parti;
ORDINA che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Milano
nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano,
Presidente
Stefano Celeste
Cozzi, Referendario
Dario Simeoli,
Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
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