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L’impugnazione della sentenza relativa ad una causa condominiale: l’appello va sempre proposto con citazione- Corte di Cassazione, la n. 6412 del 21 marzo-di Alessandro Gallucci, CondominioWeb.com

 

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 Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6412 del 21 marzo, ci permette di parlare della forma dell’atto introduttivo del giudizio d’appello avverso una sentenza che abbia deciso sull’impugnazione di una deliberazione condominiale. Il caso è particolarmente interessante in quanto a differenza della vexata quaestio della forma dell’atto d’impugnazione della deliberazione (tutt’ora non si ha certezza se si debba procedere con citazione o ricorso o se sia legittimo utilizzare entrambi), per l’appello pare non sorgano dubbi: in virtù del contenuto dell’art. 342 del codice di procedura civile, esso, in assenza di una specifica disciplina, deve essere sempre proposto con atto di citazione.

 

 Prima di vedere più da vicino come si sia espresso il Supremo Collegio, cerchiamo di capire perché si è arrivati a tale soluzione. Nel caso di specie un condomino impugnava la sentenza che aveva deciso su una causa afferente la validità d’una deliberazione condominiale. Nel farlo utilizzava il ricorso quale atto introduttivo del giudizio, al pari di quanto aveva fatto nel giudizio di primo grado. Vale la pena ricordare che una delle differenze tra ricorso e citazione sta nel fatto che mentre il primo va depositato in cancelleria e solo successivamente ed unitamente al decreto di fissazione dell’udienza notificato alla controparte, la citazione, invece, va prima notificata al convenuto e poi depositata in cancelleria per l’iscrizione a ruolo della causa. La differente procedura incide e non poco sul rispetto dei termini per la proposizione dell’appello. Nel primo caso, infatti, si deve considerare la data del deposito presso la cancelleria, nel secondo quello di notifica alla controparte. Il giudice di secondo grado, quindi, dichiarava la tardività dell’appello proposto con ricorso. Si leggeva nella sentenza che per l’impugnazione delle sentenze afferenti deliberazioni condominiali il codice di procedura civile non prevede alcun rito speciale; in considerazione di ciò bisognava tenere presente la norma generale di cui all’art. 342 c.p.c.

 

 Contro queste motivazione il condomino proponeva ricorso per Cassazione. Gli “ermellini”, però, hanno confermato la pronuncia di secondo grado. In particolare si legge nella sentenza di legittimità che “l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, in assenza di apposite previsioni normative, va proposto - secondo la regola generale contenuta nell'art. 342 c.p.c. - con citazione, con la conseguenza che la tempestività dell'appello medesimo va verificata in base alla data di notifica dell'atto di citazione stesso e non alla data di deposito dell'atto di gravame nella cancelleria del giudice "ad quem". In altri termini, al di là della forma per chiamare in giudizio il convenuto ammissibile nella materia in discorso per l’instaurazione del processo di primo grado, la questione esaminata dalla Corte torinese atteneva alla forma di impugnazione della sentenza emessa all'esito del giudizio di prime cure, forma che, in base alla disposizione di carattere generale prevista dal ricordato art. 342 c.p.c., è costituita, appunto, dalla citazione, salvo l’espressa previsione di una diversa modalità; pertanto, non essendo contemplata nella materia in questione una forma di impugnazione della sentenza di primo grado diversa dalla citazione e non potendosi qualificare il rito adottato in tale grado come un rito speciale, correttamente la Corte territoriale ha, con motivazione logica ed adeguata, affermato che, proprio in virtù dell'applicazione della norma generale sancita dall'art. 342 c.p.c., l’appello avrebbe dovuto essere formulato con atto di citazione” (così Cass. 21 marzo 2011 n. 6412).

 

 

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