In caso di notifica del ricorso introduttivo mediante
spedizione con raccomandata A/R, il termine di 30 giorni
per la costituzione in giudizio in Commissione decorre
dalla data di ricezione della raccomandata e non da
quella dell’invio.
Con questa
importante massima, contenuta nella sentenza n. 9173
depositata il 21 aprile 2011, la Corte di Cassazione ha
messo un punto fermo su una questione che si sta
trascinando da tempo.
In poche parole,
l’art. 22, D.Lgs. n. 546/1992 prescrive che la
costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a
pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla
proposizione del ricorso.
Su questo aspetto
sono stati sollevati alcuni dubbi: in
particolare, è incerto se, in caso di proposizione del
ricorso con raccomandata, il termine decorra dalla
spedizione dell’atto o dalla ricezione dello
stesso.
La Corte di
Cassazione interviene ora affermando che - ai fini della
costituzione in giudizio del ricorrente - il ricorso
tributario direttamente notificato con raccomandata a
mezzo del servizio postale deve essere depositato nella
segreteria della Commissione tributaria, a pena di
inammissibilità, entro 30 giorni dalla ricezione
da parte del destinatario e non dalla spedizione da
parte del ricorrente.
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