di Giuseppe Amato
Ai fini della confisca obbligatoria del veicolo prevista
dall'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della
strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a
persona estranea al reato non va intesa in senso
tecnico, come proprieta' od intestazione nei pubblici
registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla
cosa, che puo' assumere la forma del possesso o della
detenzione, purche' non occasionali.
La Cassazione precisa il concetto di veicolo
“appartenente a persona estranea al reato”, rilevante
per escludere il sequestro e la confisca del veicolo
condotto dal trasgressore chiamato a rispondere della
contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool.
Secondo la Corte, ad inibire la confisca obbligatoria
del veicolo guidato dal trasgressore è l’”appartenenza”
del veicolo a “persona estranea al reato”; mentre, di
contro, per consentire il provvedimento ablativo è
necessario che esso “appartenga” all’imputato.
A tal riguardo, comunque, ha precisato esattamente la
Corte, il concetto di “appartenenza” utilizzato dal
legislatore non ha uno specifico significato tecnico,
come potrebbero invece esserlo i termini “proprietà” o
“intestazione” nei pubblici registri: infatti, tale
termine deve essere inteso in una diversa accezione e
cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa,
indipendentemente dalla formale intestazione del bene,
che può assumere sia le forme del possesso che della
detenzione, escludendo solamente forme di dominio del
tutto occasionali.
Nella specie, il sequestro preventivo a fini di confisca
era stato adottato nei confronti di un autoveicolo di
proprietà di un consorzio, condotto dal suo presidente,
il quale era colui che era stato colto in palese abuso
di sostanze alcoliche: la Corte ha condiviso la
decisione, con le argomentazioni di cui si è detto,
evidenziando che il tribunale aveva congruamente escluso
il requisito della “estraneità”, ostativo al sequestro
ed alla futura confisca, mettendo in luce il fatto che
l’autoveicolo risultava “stabilmente detenuto” dal
trasgressore, quale presidente del consorzio. Negli
stessi termini, v. anche Cassazione, Sezione IV, 26
febbraio 2010, Messina.
Diversamente, si è espressa Cassazione, Sezione IV, 29
aprile 2010, Zanutel, che ha escluso la legittimità del
sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria
del veicolo guidato dal trasgressore allorquando il
veicolo appartenga ad una società, pur quando l’autore
del reato sia il legale rappresentante di questa.
Infatti, si è sostenuto, la norma esclude la
confiscabilità del veicolo e, pertanto, anche il
sequestro preventivo ad essa finalizzato, ove il veicolo
appartenga a persona estranea al reato: dalla natura
sanzionatoria della misura ablativa discende, in
ossequio ai principi di legalità e di personalità della
responsabilità penale, che la confisca può colpire solo
l’autore del reato e non soggetti diversi, non
potendosi, per l’effetto, fondare la responsabilità
dell’ente per le condotte illecite dei soggetti che in
esso operano, nell’assenza dei presupposti di legge che
possano giustificare tale responsabilità.
( |