di Valeria De Carlo
Il Consiglio di Stato adotta una nozione estensiva di
interesse all'impugnazione nel caso degli affidamenti
diretti, che avvengono senza pubblicazione di un bando.
La fattispecie oggetto della sentenza in esame è
costituita da una procedura negoziata senza la previa
pubblicazione del bando di gara, consentita per i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture entro
determinati limiti dall’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006.
La pubblica amministrazione nello specifico caso aveva
giustificato l'affidamento diretto sulla base della
previsione del secondo comma lett. b) di tale norma
poiché, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il
contratto poteva essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato.
L'aggiudicazione senza gara si basava, in particolare,
sull'unicità del fornitore, in grado di produrre un
determinato macchinario con certe caratteristiche
tecniche.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l'onere di
dimostrare l'esistenza dei presupposti per il ricorso
alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando,
grava sulla stessa pubblica amministrazione nel momento
della determinazione a contrarre.
Il ricorso a tale procedura ha infatti carattere di
eccezionalità rispetto all’obbligo della pubblica
amministrazione di individuare il privato contraente
attraverso il confronto concorrenziale.
Il privato che intende impugnare tale genere di
aggiudicazione non deve, dunque, dimostrare ai fini
dell'esistenza dell'interesse ad agire di essere in
grado di fornire un prodotto dalle medesime
caratteristiche di quello oggetto del contratto.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, ai fini del
riconoscimento della legittimazione all’impugnativa da
parte di una impresa del settore non occorre documentare
una capacità operativa paragonabile a quella del
soggetto prescelto, trattandosi di elemento che assume
rilevanza solo in sede di partecipazione alla gara e di
valutazione comparativa delle offerte presentate dalle
imprese concorrenti.
Nei casi in cui sia consentito la procedura negoziata
diretta senza pubblicazione di un bando, l'impresa
operante nel medesimo settore è dunque titolare di un
interesse giuridicamente rilevante alla impugnativa, e
non solo di un interesse di mero fatto.
Tale interpretazione è ricondotta dalla stessa sentenza
in esame all'orientamento giurisprudenziale secondo cui
le imprese operanti in un determinato settore sono
legittimate ad impugnare le determinazioni che
riguardino le modalità di conferimento del servizio
anche al solo fine di ottenere l’annullamento della gara
e dell’eventuale aggiudicazione, ed il rinnovo della
procedura cui aspirano a partecipare.
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