(Pres. Trifone – Rel. Barreca)
Svolgimento del processo
Il Condominio di via …, in persona dell'amministratore
pro tempore, propose impugnazione dinanzi alla Corte
d'Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di
Roma, con la quale era stata accolta la domanda avanzata
dalla condomina M.L..D.P. nei confronti dello stesso
Condominio per il risarcimento dei danni provocati a due
locali di sua proprietà esclusiva a causa di
infiltrazioni d'acqua. Dedusse l'appellante che tutti
gli atti processuali e la sentenza erano nulli, poiché
il giudizio di primo grado si era svolto nella
contumacia del Condominio per invalidità della
notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di
giudizio; questa notificazione era stata compiuta sia ai
sensi dell'art. 140 c.p.c., presso lo stabile
condominiale, che ai sensi dell'art. 139 c.p.c., presso
il domicilio privato dell'amministratore, ma, secondo
l'appellante, la prima era nulla perché presso
l'edificio in condominio non vi era un ufficio
dell'amministratore, compreso un eventuale locale
portineria, e quindi sarebbe stata consentita soltanto
la seconda modalità di notificazione; quest'ultima, a
sua volta, era nulla, nel caso di specie, poiché l'atto
era stato consegnato ad un tale F.M., che non aveva la
qualità di custode-vicino di casa dell'amministratore,
non risultando neppure tra i condomini dell'edificio nel
quale si trovava il domicilio dell'amministratore.
L'appellata D.P., costituitasi in appello, ne eccepì
l'inammissibilità sotto diversi profili, ed, in
particolare, per essere stato proposto tardivamente
rispetto alla notificazione della sentenza, effettuata,
unitamente al precetto, dopo il decorso del termine
lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza, in
data 8 ottobre 2004; infatti, essendo stato l'atto di
appello notificato in data 11 novembre 2004, erano
decorsi più di trenta giorni dalla data di notificazione
della sentenza e questa, quando effettuata al contumace
involontario, è valida ai fini della decorrenza del
termine breve per proporre l'impugnazione.
La Corte d'Appello di Roma ha rigettato tale ultima
eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo che
la notificazione fatta al Condominio in data 8 ottobre
2004 fosse affetta da nullità; ha invece dichiarato
l'inammissibilità dell'appello per altro motivo, poiché,
avendo ritenuta valida la notificazione dell'atto di
citazione in primo grado -così disattendendo il relativo
motivo d'appello- ha ritenuto tardivamente proposto il
gravame oltre il termine di un anno dalla pubblicazione
della sentenza di primo grado, reputando che per tale
motivo non potesse trovare applicazione nel caso di
specie l'art. 327, comma 2, c.p.c.; ha condannato
l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di
appello.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma
propone ricorso per cassazione il Condominio di via …a
mezzo di due motivi. Resiste con controricorso M.L.D.P.,
che, a sua volta, propone ricorso incidentale sulla base
di sei motivi, nonché ricorso incidentale condizionato
sulla base di due motivi.
Motivi della decisione
I
ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno
riuniti.
1. Deve essere esaminato preliminarmente il ricorso
incidentale proposto da M.L..D.P. , poiché relativo,
quanto ai primi cinque motivi, alla questione
pregiudiziale di rito concernente l'inammissibilità
dell'appello perché proposto con atto notificato in data
11 novembre 2004, quindi oltre il termine breve di
giorni trenta dalla notificazione della sentenza del
Tribunale, effettuata nei confronti del Condominio,
contumace in primo grado, in data 8 ottobre 2004.
2.1. Col primo motivo di ricorso incidentale, la
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli
articoli 325 e 326 c.p.c., perché la Corte d'Appello ha
statuito sulla nullità della notificazione effettuata
dalla D.P. in data 8 ottobre 2004 nei confronti del
Condominio di Via … , senza che il destinatario avesse
eccepito la nullità della notificazione, né con l'atto
di appello né dopo la costituzione in giudizio
dell'appellata o, successivamente, all'udienza di prima
comparizione, nonostante l'avvenuto deposito nel termine
di legge della comparsa di costituzione e risposta
dell'appellata, nella quale era stata eccepita
tempestivamente l'inammissibilità dell'appello. Secondo
la ricorrente incidentale, essendo stato consegnato
l'atto da notificare (cioè la sentenza di primo grado) a
persona titolare di interesse del tutto coincidente con
quello degli altri condomini ed in un luogo, l'edificio
condominiale, che ha un chiaro collegamento col
destinatario, cioè col Condominio di via … , in persona
dell'amministratore, sarebbe stato onere dello stesso
Condominio, destinatario dell'atto, contestare la
validità della notificazione ed allegare e provare
l'inesistenza della qualità dichiarata dal
consegnatario.
1„2. Il motivo è infondato.
Perché la Corte d'Appello dovesse giudicare della
validità della notificazione della sentenza di primo
grado, con riguardo all'eccezione di inammissibilità
dell'appello per tardività proposta dall'appellante, non
era affatto necessaria, come sostenuto dalla ricorrente
incidentale, un'apposita eccezione di nullità di detta
notificazione, che l'appellante medesimo avrebbe dovuto
proporre quale eccezione consequenziale (c.d.
contro-eccezione) a quella di inammissibilità
dell'appello.
Ed invero, in tanto l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, perché proposto dal contumace involontario
oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione
della sentenza appellata, ha giuridica consistenza in
quanto assuma a suo presupposto che la notificazione
dalla quale si intende far decorrere il termine per
impugnare sia valida (in applicazione della sentenza
delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14570/2007).
Pertanto, fatte salve le ipotesi di sanatoria di
un'eventuale nullità della notificazione, questa nullità
o, a maggior ragione, l'inesistenza della notificazione
sarebbero di ostacolo al decorso del termine breve per
impugnare spettante al contumace destinatario della
notificazione stessa.
Correttamente, pertanto, il giudice d'appello ha
delibato la validità della notificazione effettuata
dalla D.P. nei confronti del Condominio in data 8
ottobre 2004, anche in mancanza di tempestiva eccezione
di nullità da parte dell'appellante, poiché si trattava
di presupposto indefettibile per l'accoglimento
dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta
dalla medesima D.P. e, come tale, valutabile d'ufficio.
1.3. In merito alla conclusione raggiunta dalla Corte
d'Appello di Roma, a seguito della delibazione di cui si
è appena detto, sulla nullità della notificazione, si
osserva quanto segue.
La Corte d'Appello di Roma ha fatto corretta
applicazione del principio, ribadito anche di recente da
questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 11303/2007, citata
nella sentenza impugnata, confermata da Cass. n.
2999/2010), per il quale è ammessa la notificazione al
condominio nello stabile condominiale ai sensi dell'art.
139 c.p.c. (piuttosto che, ai sensi degli artt. 137 e
seg. c.p.c, all'amministratore che ne ha la
rappresentanza legale), anche a persona diversa
dall'amministratore, purché, nello stesso stabile, si
trovino locali destinati allo svolgimento ed alla
gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad
esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare
un "ufficio" dell'amministratore, dovendo, in mancanza,
essere eseguita presso il domicilio privato di
quest'ultimo.
Nel caso di specie, la notificazione della sentenza di
primo grado nei confronti del Condominio di Via … è
stata indirizzata allo stabile condominiale e qui è
stata fatta "con consegna di copia a mani della
condomina signora B.C., incaricata al ritiro, capace,
che ne cura la consegna in precaria assenza del
destinatario e delle altre persone abilitate per legge
alla ricezione dell'atto". Richiamato il principio di
cui sopra, non è necessario, per invalidare una
notificazione siffatta, che si contesti la qualità
dichiarata dal consegnatario, poiché proprio tale
qualità, considerata in sé e per sé, non è sufficiente a
far ritenere validamente perfezionata la notificazione
nei confronti del condominio fatta nello stabile
condominiale: non è, infatti, sufficiente allo scopo la
consegna dell'atto ad uno dei condomini, anche se
"incaricato al ritiro" ed anche se "capace", dovendo
risultare, dalla relazione di notificazione ovvero
altrimenti, lo stato dei luoghi quale richiesto dalla
giurisprudenza su richiamata. L'onere della prova
relativa non incombe al destinatario dell'atto, come è
la regola quando si contesti la validità di una
notificazione che risulta effettuata con il rispetto
delle modalità richieste dalla legge e che si atteggia
come prova volta a negare che, nel singolo caso, tali
modalità siano state rispettate. Infatti, nel caso di
specie, dal tenore della relazione di notificazione non
è desumibile prima facie la regolarità della
notificazione destinata al condominio, in persona del
suo amministratore pro tempore, effettuata però presso
lo stabile condominiale a persona diversa
dall'amministratore (a differenza di quanto invece si
sarebbe avuto se, per esempio, dalla relata di
notificazione fosse risultata la consegna al "portiere"
o ad altra persona incaricata presso un apposito
"ufficio dell'amministratore" interno all'edificio
condominiale): pertanto, sarebbe stato onere del
notificante dimostrare che la notificazione, malgrado il
tenore della relazione dell'ufficiale giudiziario, fosse
stata fatta con le modalità richieste quando
destinatario sia un condominio. In mancanza, la
notificazione, destinata all'amministratore del
condominio, ma fatta presso l'edificio condominiale al
singolo condomino, anche se qualificatosi come
incaricato al ritiro, è da ritenersi nulla.
1.4. Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente
incidentale sotto il primo motivo di ricorso, al fine di
dimostrare che la sentenza e l'atto di precetto
sarebbero stati validamente notificati al Condominio in
data 8 ottobre 2004 (relative al contenuto dell'atto di
appello, nonché alla prova della consegna degli atti
all'amministratore del condominio), non sono utili al
fine di dimostrare l'originaria validità della
notificazione, quanto piuttosto a comprovarne il
raggiungimento dello scopo, che da luogo alla sanatoria,
di cui al secondo motivo del ricorso incidentale.
2.1. Ed infatti, col secondo motivo del ricorso
incidentale, D.P.M.L. deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 160, 156 e 157 c.p.c.
censurando la sentenza impugnata perché avrebbe dovuto
comunque rigettare la tardiva eccezione di nullità della
notificazione della sentenza di primo grado (sollevata
dall'appellante Condominio soltanto con memoria
autorizzata depositata il 27 aprile 2005, dopo la prima
udienza di comparizione tenuta il 26 gennaio 2005 ed
altra udienza tenuta il 13 aprile 2005), in quanto la
notificazione aveva raggiunto lo scopo cui era
destinata, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c.
L'avvenuto raggiungimento dello scopo sarebbe
desumibile, secondo la ricorrente incidentale, dalle
affermazioni contenute nell'atto di appello e riportate
nel ricorso incidentale nei seguenti termini: “in data 8
ottobre 2004, veniva notificato al Condominio istante
sentenza passata in giudicato n. 9726/03, depositata in
data 20/3/2003, emessa dal Tribunale Civile di Roma,
Sez. XIII, in forza della quale il Condominio stesso era
stato condannato in contumacia al pagamento di Euro
22.837,77 oltre, in solido con gli altri convenuti,
P.P., U.F. e Soc. RE.Le. s.r.l., in persona del
liquidatore arch. R..L. , alla somma di Euro 19.089,48,
oltre spese successive; a seguito della notifica di tale
atto, la Dott.ssa V., attuale amministratrice del
Condominio di via …, convocava l’assemblea
condominiale...omissis...”.
2.2. Orbene, è norma sancita dall'art. 160 c.p.c. che la
notificazione nulla venga sanata, tra l'altro, dal
raggiungimento dello scopo, avendo peraltro la costante
giurisprudenza di questa Corte differenziato
l'inesistenza giuridica della notificazione dalla sua
nullità per affermarne la sanabilità soltanto in tale
seconda ipotesi (cfr., tra le altre, Cass. n.
11623/2003) e specificamente affermato, con riguardo
alla nullità derivante dalla notificazione dell'atto in
uno dei luoghi pertinenti alla persona del destinatario
indicati dall'art. 139 c.p.c. e consegna dell'atto a
soggetto non avente una delle qualifiche precisate dalla
legge, che il raggiungimento dello scopo si ha se l'atto
venga poi effettivamente consegnato al suo destinatario
(cfr. Cass. 5 ottobre 1998 n. 9875).
Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che la
sentenza notificata sia stata consegnata
all'amministratore del Condominio, Dott.ssa V. , tanto
che, per come è detto nell'atto di appello, questa
convocò l'assemblea condominiale, proprio a seguito
della notificazione della sentenza di primo grado,
effettuata in data 8 ottobre 2004. Ne segue che vi è in
atti la prova che la notificazione nulla ebbe comunque a
raggiungere il suo scopo.
Il Condominio appellante non ha mai dedotto che il suo
amministratore non ebbe notizia della sentenza
notificata da parte della persona che ne ricevette la
consegna né che tale notizia ebbe tardivamente, si da
impedire allo stesso Condominio la tempestiva
proposizione dell'atto di appello. Anzi, il tenore di
questo atto, per come sopra riportato, è tale che induce
a ritenere non solo l'avvenuta conoscenza della
notificazione della sentenza, ma anche la sua
tempestività, tale da consentire all'amministratore di
convocare un'apposita assemblea condominiale
(evidentemente finalizzata a discutere della
proposizione di un eventuale gravame). Date siffatte
risultanze processuali, va cassata la sentenza impugnata
che ha ritenuto che fosse onere dell'appellata
notificante dare prova dell'immediata consegna
all'amministratore della sentenza notificata; risultando
in giudizio che tale consegna vi era stata, era onere
del destinatario della notificazione dedurre la
tardività dell'effettiva ricezione dell'atto da parte
sua (cfr. Cass. n. 9875/1998 cit.).
2.3. La notificazione effettuata in data 8 ottobre 2004,
pur nulla ab origine, è stata sanata con effetto ex tunc
dal raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 160
e 156, co. 3, c.p.c..
3. La ritenuta sanatoria della notificazione della
sentenza conclusiva del giudizio nel quale il Condominio
era rimasto contumace ha determinato la decorrenza,
dalla data della notificazione, del termine breve per
proporre l'appello, come da sentenza delle Sezioni Unite
di questa Corte del 22 giugno 2007 n. 14570.
Pertanto, l'appello proposto con atto notificato l'11
novembre 2004 era tardivo rispetto alla notificazione
effettuata l'8 ottobre 2004, quindi, ne va ritenuta
l'inammissibilità, correggendo nei termini fin qui
esposti la motivazione della sentenza impugnata ex art.
384, ult. co., c.p.c.
4. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso
incidentale, nonché i motivi del ricorso principale ed
il ricorso incidentale condizionato.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di Cassazione, atteso che la fondatezza della
doglianza di cui al secondo motivo del ricorso
incidentale ha comportato una correzione della
motivazione della sentenza impugnata, essendo diversa la
ratio decidendi in merito alla tardività dell'appello,
ferma restando peraltro la declaratoria di
inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa tra le
parti le spese del giudizio di Cassazione.
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