In tema di immissioni acustiche, il
cosiddetto “doppio binario” creatosi dall’entrata in
vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14/11/97 attuativo della Legge numero447/95, ha
distinto l’accettabilità delle immissioni dal punto di
vista amministrativo, dalla tollerabilità delle stesse
dal punto di vista privatistico. Tale diversità può
essere meglio compresa con un esempio: in presenza di
un’immissione acustica che superi di 4db il rumore di
fondo durante il giorno, il Comune la considererà
accettabile attenendosi all’art.4 del Decreto dl
Presidente del Consiglio dei ministri 14/11/97 che fissa
i limiti in +5db di giorno e +3 db di notte, mentre a
diversa conclusione potrà giungere il Tribunale, in
ragione della consolidata giurisprudenza relativa
all’articolo 844 del codice civile che individua nei
+3db rispetto al rumore di fondo, il limite di
tollerabilità delle immissioni sonore.
Questa duplicità di visioni
suscita, sia nel responsabile dei rumori, sia nel
molestato, una percezione di incertezza del diritto; il
primo propenderà per la prevalenza del limite
amministrativo, mentre il secondo vedrà in questo stesso
limite, il motivo della mancata soluzione del problema
da parte del Comune e la ragione che gli impone di
accollarsi un oneroso processo per cercare tutela.
A queste incertezze sembra porvi
rimedio la Legge numero 13 del 27 febbraio 2009
intitolata “conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 30 dicembre 2008 numero 208 recante misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell’ambiente”, dove all’articolo 6 ter
sembra concedersi al giudice la facoltà di applicare i
decreti attuativi della Legge quadro sull’inquinamento
acustico numero 447/95 al fine di individuare i limiti
di tollerabilità.
Detto articolo, titolato “normale
tollerabilità delle immissioni acustiche”, così
sancisce: “Nell’accertare la normale tollerabilità delle
immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi
dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in
ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento
vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la
priorità di un determinato uso”.
Se da un lato questa noma sembra
porre fine al cosiddetto doppio binario, dall’altro la
poca chiarezza del legislatore richiederebbe
l’intervento interpretativo della giurisprudenza.
Dicendo “son fatte salve”, infatti,
la Legge sembra voler concedere al giudice la facoltà di
utilizzare le norme che disciplinano specifiche sorgenti
per individuare la normale tollerabilità di
un’immissione; del resto, se il legislatore avesse
voluto prevedere un obbligo di riferirsi a tali norme,
avrebbe utilizzato diversa terminologia (ad esempio “si
osservano”).
Non è un concetto propriamente
limpido nemmeno il riferimento a “specifiche sorgenti”,
differenziando i casi in cui le sorgenti sono specifiche
da quelli in cui non lo sono.
Sembrerebbe volersi attribuire al
giudice la facoltà di servirsi delle norme che
disciplinano casi particolari per individuare i limiti
di tollerabilità. Se così fosse, il giudice potrebbero
applicare il Decreto del Presidente della Repubblica
30.03.04 numero 142 in caso di traffico stradale, il
Decreto del Presidente della Repubblica numero 459 in
caso di ferrovie, il Decreto del Ministro dell’Ambiente
31.10.97, il Decreto del Ministro dell’Ambiente 20.05.99
e il Decreto del Presidente della Repubblica 9.11.99
numero476 in caso di voli aerei, il Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5.12.97 in caso di
ascensori e centrali termiche nei condomini e
quant’altro. Ma come giustificare diverse decisioni a
seconda che l’immissione sia tra quelle disciplinate o
meno, pur in presenza di identico danno alla salute dei
molestati?
Un ultima osservazione: come
inserire in questo contesto l’art.4 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.97 che
prevede i differenziali di +5db di giorno e +3db di
notte solamente per le attività lavorative? Trattasi di
norma che individua sorgenti sonore specifiche? In tal
caso il giudice potrà applicarla per individuare il
“nuovo criterio di tollerabilità”?
Se il giudice per individuare i
limiti di tollerabilità potesse applicare anche l’art.4
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14.11.97, rivolto come già detto unicamente al rumore
prodotto da attività professionali/lavorative, si
arriverebbe al paradosso che il medesimo rumore potrebbe
essere giudicato tollerabile o meno a seconda che
provenga da un ambiente lavorativo o da privati.
Come dire che il calpestio è
intollerabile se proviene dalla famiglia sovrastante,
mentre è tollerabile qualora provenga dal vicino
avvocato!
Le sentenze della seconda e della
sesta sezione della Corte di Cassazione, rispettivamente
numero 939 del 17.01.2011 e numero 2319 del 01.02.2011
lasciano ancora irrisolte le questioni, non affrontando
minimamente il problema (nessuna menzione, nemmeno
incidentale, alla Legge numero13 del 27.02.2009).
La Cassazione, in sostanza, forse
perchè le citate sentenze si riferiscono a contese sorte
prima dell’entrata in vigore della Legge numero 13 del
2009, rimane ancorata al cosiddetto “doppio binario”
dell’accettabilità sotto il profilo amministrativo e
della tollerabilità per gli effetti del codice civile.
Presto, però, dovrà illuminare altre strade |