Non rientra nel concetto di
ristrutturazione edilizia l’intervento con il quale
viene mutata, a seguito di sopraelevazione del tetto, la
cubatura e la sagoma dell’edificio, giacchè la
ristrutturazione al massimo comporta la demolizione e
successiva ricostruzione del fabbricato in modo fedele
al preesistente.
Tuttavia nella specie è stato
ritenuto legittimo l’intervento di ristrutturazione
edilizia che ha comportato la sostituzione di parte di
una scala, di alcune parti di muro degradate, della
copertura di un solaio degradato, di sostituzione di una
parete al primo piano in tufo, con modesta modifica
della sagoma esterna, consistente nell’innalzamento del
fabbricato di venti centimetri per la parte appellata
pari allo spessore dello strato isolante, che prima non
esisteva. L’intervento è stato giustificato richiamando
la normativa regionale sui consumi energetici e sugli
impianti.
(© Litis.it, 30 Maggio 2011 –
Ripoduzione riservata)
Consiglio di Stato, Sezione Quarta,
Sentenza n. 3112 del 24/05/2011
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia i
signori [OMISSIS], attuali appellanti, agivano avverso
la concessione edilizia n.83 del 20 aprile 2000
rilasciata dal Comune di Conversano alla signora
[OMISSIS] per la esecuzione di lavori di
ristrutturazione e sostituzione del solaio dell’immobile
sito in quel Comune, atto conosciuto a seguito di
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nonchè
avverso la revoca dell’ordine di sospensione dei lavori.
Il giudice di primo grado rigettava
il ricorso ritenendo che:
1) le doglianze attenevano alla
fase esecutiva dei lavori e non era pretendibile quindi
una inadeguata istruttoria sul progetto;
2) le opere ulteriori apportate che
riguardavano il “filare di coppi” realizzato a seguito
di variante riguardavano opere che erano consentite
dalla legge regionale che ammetteva i lavori per la
coibentazione;
3) in ogni caso la parziale
difformità era di tale lieve entità che poteva
comportare al massimo una sanzione ma mai la demolizione
dell’intervento;
4) in relazione al parere della
Sovrintendenza, secondo il primo giudice, non si
trattava di atto previsto, vertendosi di area non
vincolata; in ogni caso si era provveduto
all’adeguamento alle prescrizioni indicate in quel
parere.
Avverso tale sentenza, ritenendola
errata e ingiusta, propongono appello gli originari
ricorrenti deducendo quanto segue.
L’intervento realizzato non
consisterebbe in un mero risanamento conservativo e
ristrutturazione, ma costituirebbe molto di più e cioè
una demolizione e costruzione di immobile del tutto
difforme da quello precedente; il parere contrario della
Sovrintendenza – a prescindere dal comportamento
processuale della Avvocatura dello Stato, che ha chiesto
il rigetto del ricorso – non poteva considerarsi
irrilevante in quanto comunque rispetto ad esso
l’amministrazione comunale doveva adeguarsi o motivare
in difformità; nella zona residenziale del centro
storico l’altezza non deve superare quella degli edifici
circostanti ai sensi dell’art.9 NTA del PRG; nel centro
storico non poteva essere costruito un nuovo compendio;
la maggiore altezza, che per la legge regionale 23 del
1998 sulla coibentazione sarebbe fino a cinquanta
centimetri, nella specie è di oltre un metro e ha
prodotto aumento di cubatura e altezza, non potendo
quindi ritenersi una mera ristrutturazione.
Si è costituita la signora
[OMISSIS] chiedendo il rigetto dell’appello perché
infondato: deduce che al parere della Soprintendenza è
stato dato pieno adeguamento; non è stato impugnato
dalla controparte l’ordine di prescrizione poi eseguito;
l’altezza in eccesso rispetto alla situazione precedente
è solo di venti centimetri e la legge regionale su
riportata (23 del 1998) prevede proprio che gli spessori
siano da aggiungere alla altezza originaria.
L’Avvocatura dello Stato ha chiesto
il rigetto dell’appello perché infondato.
Alla udienza pubblica del 19 aprile
2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con l’appello vengono dedotti i
seguenti motivi: 1) la contrarietà dell’intervento con
quanto previsto dal parere della Sovrintendenza; 2) la
consistenza dell’intervento, che non può ritenersi
limitato alla nozione di risanamento conservativo e
ristrutturazione, in considerazione della sua entità; 3)
la contrarietà dell’intervento rispetto alle previsioni
riguardanti il centro storico, in quanto nella zona
residenziale del centro storico l’altezza non deve
superare quella degli edifici circostanti né può essere
costruito un nuovo compendio; 4) la maggiore altezza,
che la legge regionale 23 del 1998 sulla coibentazione
consentirebbe fino a cinquanta centimetri, nella specie
è di oltre un metro e ha prodotto aumento di cubatura e
altezza.
2.Il motivo relativo ai rilievi
della Soprintendenza è infondato.
Successivamente al rilascio della
concessione edilizia la Soprintendenza, alla quale il
Comune di Conversano aveva trasmesso il progetto, aveva
fornito parere contrario in relazione al fatto che era
stato parzialmente inglobato il campaniletto a vela ed
era stata demolita la muratura di prospetti della
cucina; inoltre aveva chiesto di riportare il solaio
alla quota originaria e di ricostruire la muratura di
prospetto della cucina.
Con successivo provvedimento
n.18560 del 10 ottobre 2001, peraltro non impugnato, il
Comune ordinava alla signora [OMISSIS] la attuazione
delle prescrizioni della Soprintendenza, ordine al quale
veniva prestata esecuzione.
Ad opinione del Collegio nessun
vizio di legittimità può essere dedotto fondatamente con
riferimento agli originari rilievi della Soprintendenza,
a prescindere anche dalla circostanza, pur rilevata dal
primo giudice, della mancanza di alcun vincolo ai sensi
della legge 1089 del 1939 nella fattispecie, sia
sull’immobile di proprietà [OMISSIS] che sulla chiesetta
adiacente.
In definitiva, non solo il parere
della Soprintendenza nella specie non era richiesto, ma
il (comunque) richiesto parere è stato pienamente
ottemperato, come risulta dalla relazione dell’ufficio
tecnico comunale del 29 maggio 2002.
3.Con gli altri motivi parte
appellante lamenta la consistenza dell’intervento
(pagina 5 dell’appello), il fatto che esso sarebbe
contrario ai limiti consentiti dalla legge regionale
invocata, l’aumento di volumetria e altezza (pagina 16 e
pagina 18), la esistenza di un innalzamento della sagoma
esterna dell’immobile, che sarebbe di circa un metro e
non di soli venti centimetri, la compromissione visiva
del campaniletto a vela della adiacente proprietà
Mastronardi.
Le deduzioni sono infondate.
Se è vero che non rientra nel
concetto di ristrutturazione edilizia l’intervento con
il quale viene mutata, a seguito di sopraelevazione del
tetto, la cubatura e la sagoma dell’edificio, giacchè la
ristrutturazione al massimo comporta la demolizione e
successiva ricostruzione del fabbricato in modo fedele
al preesistente, nella specie si è trattato soltanto di
sostituzione di parte di scala, di alcune parti di muro
degradate, della copertura di un solaio degradato, di
sostituzione di una parete al primo piano in tufo.
L’intervento ha comportato la sola
modesta modifica della sagoma esterna, consistente
nell’innalzamento della sagoma esterna del fabbricato
contenuto (in venti centimetri per la parte appellata,
in un metro per la parte appellante), pari allo spessore
dello strato isolante, che prima non esisteva.
L’intervento è stato giustificato anche richiamando la
normativa regionale sui consumi energetici e sugli
impianti.
Come già ha osservato la sentenza
di primo grado, la realizzazione della copertura al
secondo piano in cemento armato con conseguente altezza
esterna dell’edificio è stata consentita
dall’amministrazione comunale, che ha condiviso la
richiesta della signora [OMISSIS] della necessità di
procedere al suddetto intervento facendo richiamo alle
prescrizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale
numero 23 del 1998.
L’art. 1 lettera b) l.r.Puglia 23
del 1998 prevede che le nuove prescrizioni in materia di
coibentazione termoacustica o di inerzia termica siano
estese “anche agli edifici già costruiti, in relazione
ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti”.
L’aumento effettuato, di soli venti
centimetri, secondo quanto detto, rientra pienamente
nell’ambito della misura prevista dalla legge regionale,
e cioè di cinquanta centimetri.
La parte appellata [OMISSIS] ha
osservato come il vecchio solaio sia stato sostituito da
un solaio latero- cementizio e relativa coibentazione
per uno spessore complessivo di 20 centimetri circa.
La maggiore altezza del fabbricato
è legittimata dalle norme tecniche della legge
regionale.
Inoltre la parte appellante non ha
dimostrato congruamente la maggiore eccedenza, asserita
per circa un metro, rispetto allo spessore dovuto alla
coibentazione, come previsto dalla normativa richiamata.
In ogni caso vale anche la
considerazione che si tratterebbe – anche laddove la
difformità eccedesse i venti centimetri – di una
parziale difformità delle opere rispetto al
provvedimento di assentimento.
La difformità rientrerebbe nella
previsione degli articoli 36 e 38 del T.U. edilizia,
tale da poter dare luogo a conseguenze meramente
sanzionatorie, in quanto “parziale difformità”, ma non
inficierebbe il titolo abilitativo originario.
4.In definitiva, chiariti gli
aspetti relativi alla natura e alle dimensioni
dell’intervento – che è mera ristrutturazione e
risanamento conservativo, nella misura di poche decine
di centimetri e secondo le indicazioni e secondo i
limiti previsti dalla legge regionale indicata – e
osservato che quindi non sussiste alcuna contrarietà
rispetto a ciò che sarebbe vietato nel centro storico,
sono da rigettarsi tutte le doglianze di parte
appellante.
5. Sulla base delle sopra esposte
considerazioni, l’appello va respinto, con conseguente
conferma della impugnata sentenza.
Sussistono giusti motivi per
disporre tra le parti la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così
provvede:
rigetta l’appello, confermando la
impugnata sentenza. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l’intervento dei
magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere,
Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il
24/05/2011 |