Le indicazioni pratiche, prive di
qualsiasi valore vincolante, mirano ad orientare i
giudici nazionali circa l'opportunità di procedere ad un
rinvio pregiudiziale e, eventualmente, ad aiutarli a
formulare e presentare le questioni sottoposte alla
Corte.
Il sistema del rinvio pregiudiziale
è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione
europea, che ha per oggetto di fornire ai giudici
nazionali lo strumento per assicurare un'interpretazione
e un'applicazione uniformi di tale diritto in tutti gli
Stati membri.
Poiché il procedimento
pregiudiziale si basa sulla cooperazione tra la Corte e
i giudici nazionali, sembra opportuno, al fine di
assicurarne l'efficacia, fornire agli organi
giurisdizionali nazionali le indicazioni seguenti.
Il testo sostituisce la nota
informativa pubblicata nella GU C 297, del 5 dicembre
2009, pag. 1, in seguito all'aggiunta di un nuovo punto
25, nonché alla modifica del punto 40.
Nel corso del procedimento
pregiudiziale, la Corte riprende, in linea di principio,
i dati contenuti nella decisione di rinvio, ivi compresi
i dati nominativi o di natura personale. Di conseguenza,
spetta al giudice del rinvio, qualora lo ritenga
necessario, procedere esso stesso, nella sua domanda di
pronuncia pregiudiziale, a coprire con l'anonimato una o
più persone coinvolte nella causa principale.
La domanda di procedimento
pregiudiziale d’urgenza deve essere presentata in una
forma scevra di ambiguità, che consenta alla cancelleria
della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo
deve essere trattato in maniera specifica. A questo
scopo, il giudice del rinvio è invitato a inserire nella
sua domanda una menzione dell'art. 104 ter del
regolamento di procedura, facendola comparire in un
punto chiaramente identificabile nel suo rinvio (ad
esempio, nell'intestazione o con un atto giudiziario
distinto). Eventualmente, una lettera di accompagnamento
del giudice del rinvio può fare opportunamente menzione
di detta domanda.
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