1. L'idoneità dell'atto è, quindi,
la sua capacità causale, cioè la suscettività di
produrre l'evento che rende consumato il delitto voluto,
considerata nella sua potenzialità, e valutata con
giudizio "ex ante", che tenga conto delle circostanze in
cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, si da
determinarne la reale ed effettiva adeguatezza causale e
l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale
e concreto di lesione del bene protetto dalla norma
incriminatrice, al momento in cui l'agente ha posto in
essere la sua condotta
2. Nessun dubbio che l'accedere in
una banca, impugnando un'arma contro il cassiere e
intimandogli di consegnare il danaro – così come
rilevato dal ricorrente - sia atto idoneo a produrre
l'evento antigiuridico previsto dalla norma e voluto
dall'agente, e ciò a prescindere dal fatto che l'arma
impugnata sia o meno un'arma giocattolo.
(Nella fattispecie, però, siffatta
capacità potenziale è stata correttamente esclusa dal
Tribunale, in quanto il comportamento dell'imputato,
definito "singolarmente impacciato" e maldestro dal
cassiere della banca (che ha immediatamente percepito
l'arma impugnata, e riparata con nastro adesivo, come un
giocattolo), lungi dall'incutere timore era tale da
suscitare unicamente ilari)
Cassazione, sez. II, 3 maggio 2011,
n. 17146
(Pres. Carmenini - Rel. Cervadoro)
Osserva
Nel pomeriggio dell'(omissis) C.R.
faceva ingresso all'interno della filiale di … della
Banca di Credito Cooperativo Santa Maria Assunta, e
impugnando una mitraglietta, probabilmente giocattolo,
chiedeva i soldi al cassiere, e, dopo che lo stesso gli
aveva risposto di non averne, si allontanava.
Con sentenza del 5.5.2010, il
giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di
Rovigo ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti
di C.R. per il reato di tentata rapina aggravata,
ritenendo che "se non paiono esserci dubbi circa la
sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della
inequivocità dell'azione, non altrettanto può dirsi del
requisito della idoneità degli atti", in quanto il
cassiere della banca aveva dichiarato di non aver avuto
alcun timore ad allontanare l'imputato, singolarmente
impacciato e in possesso di un'arma giocattolo riparata
con nastro adesivo. Evidenziava infine il G.u.p. la
circostanza che il rapinatore, "ottenuto in risposta
alle proprie "minacce" un irridente diniego" non aveva
in alcun modo insistito o tentato di fare ulteriori
pressioni, e si era dato subito a maldestra e
precipitosa fuga.
Ricorre per cassazione, il
Procuratore Generale deducendo la manifesta illogicità
della motivazione e l'erronea interpretazione della
legge penale; la sentenza impugnata, con motivazione non
condivisibile per l'inconciliabile ed inaccettabile
contrasto tra premesse di fatto e conclusioni, pur
ritenendo che le modalità della condotta dell'imputato
integrassero sia l'elemento soggettivo del reato che
quello oggettivo della in equivocità dell'azione, ha
posto in dubbio che nella fattispecie concreta potesse
essere ravvisabile l'ulteriore requisito della idoneità
degli atti necessari per ritenere integrato il
tentativo. L'assunto del primo giudice, a parere del
ricorrente, non è condivisibile in quanto l'accedere in
banca, impugnando un'arma (poco rileva se si trattasse
di arma giocattolo) contro il cassiere intimandogli di
consegnare il danaro, integra il delitto di tentata
rapina aggravata atteso che per "idoneità degli atti"
deve intendersi la loro capacità a produrre in concreto
l'evento antigiuridico previsto dalla norma e voluto
dall'agente. La circostanza che il cassiere della banca
abbia, in un certo senso, "spiazzato" il rapinatore
asserendo di non aver denaro in cassa, e forse anche
sorridendo, nel contesto dei fatti nulla toglie - ad
avviso del ricorrente - all'antigiuridicità del fatto,
posto che gli atti devono essere ritenuti idonei, con un
giudizio "ex ante" ogni qualvolta gli stessi siano, in
concreto, adeguati alla realizzazione dello scopo che il
soggetto agente si è prefisso. Chiede pertanto
l'annullamento dell'ordinanza.
Motivi della decisione
È noto che, per il reato tentato,
l'art. 56 c.p. richiede la commissione di atti idonei,
diretti in modo non equivoco a commettere un delitto.
L'idoneità dell'atto è, quindi, la
sua capacità causale, cioè la suscettività di produrre
l'evento che rende consumato il delitto voluto,
considerata nella sua potenzialità, e valutata con
giudizio "ex ante", che tenga conto delle circostanze in
cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, si da
determinarne la reale ed effettiva adeguatezza causale e
l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale
e concreto di lesione del bene protetto dalla norma
incriminatrice, al momento in cui l'agente ha posto in
essere la sua condotta (cfr. Cass. Sez.
II, sent. n. 21955/2005 Rv. 231966;
Sez. V, sent. n. 23706/2004, Riv. 229135; Sez.
II, sent. n. 7630/2004 Riv. 228557; Sez. II, sent. n.
40343/2003, Riv. 227363).
Premesso che il giudizio
sull'idoneità del mezzo implica la risoluzione di una
questione di fatto, incensurabile dalla Corte di
Cassazione, ove siano applicati esatti criteri
giuridici, rileva il Collegio che la sentenza impugnata,
facendo corretta applicazione dei suddetti principi
giurisprudenziali alla fattispecie in esame, con
motivazione incensurabile, siccome conforme ai canoni
della logica e della non contraddizione, ha ritenuto,
nella condotta del C., il difetto di capacità potenziale
a produrre l'evento.
Nessun dubbio che l'accedere in una
banca, impugnando un'arma contro il cassiere e
intimandogli di consegnare il danaro – così come
rilevato dal ricorrente - sia atto idoneo a produrre
l'evento antigiuridico previsto dalla norma e voluto
dall'agente, e ciò a prescindere dal fatto che l'arma
impugnata sia o meno un'arma giocattolo.
Nella fattispecie, però, siffatta
capacità potenziale è stata correttamente esclusa dal
Tribunale, in quanto il comportamento dell'imputato,
definito "singolarmente impacciato" e maldestro dal
cassiere della banca (che ha immediatamente percepito
l'arma impugnata, e riparata con nastro adesivo, come un
giocattolo), lungi dall'incutere timore era tale da
suscitare unicamente ilarità. Che il piano d'azione
predisposto dal reo, nel momento in cui è stato
intrapreso, non presentasse pertanto alcuna possibilità
di successo, difettando del carattere di "serietà",
risulta poi evidente dal fatto che, al diniego irridente
del cassiere, il C. non solo non ha avuto alcuna
reazione violenta o minacciosa, né ha in alcun modo
insistito nella richiesta, ma si è immediatamente
allontanato dai locali della banca.
Il ricorso è infondato, e va
pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. |