PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Obbligo
di provvedere - Assenza di specifica disposizione
normativa - Ragioni di giustizia ed equità che impongono
l’adozione di un provvedimento - Rilevanza. L’obbligo di
provvedere deriva di regola da una norma di legge o di
regolamento, ma può talora desumersi anche da
prescrizioni di carattere generale o dai principi
generali dell’ordinamento che regolano l’azione
amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal
rispetto del principio di imparzialità o trovare
fondamento nel principio di buon andamento dell’azione
amministrativa o nel principio di legalità della stessa
azione amministrativa. Pertanto, si può ritenere che, a
prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione
normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte
quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di
giustizia ed equità impongano l’adozione di un
provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in
relazione al dovere di correttezza e di buona
amministrazione della parte pubblica, sorga per il
privato una legittima aspettativa a conoscere il
contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque
esse siano) di quest’ultima (Tar Catanzaro, sez. I, 17
novembre 2010, n. 2704). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi
- S. s.r.l. (avv. Vergine) c. E.D. s.p.a. (avv.ti
Grandolfo, Nicolì e Tanzariello) - TAR PUGLIA, Lecce,
Sez. I - 12 maggio 2011, n. 830
www.AmbienteDiritto.it
N. 00657/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 300 del 2011, proposto da:
Saim Srl, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Vergine, con domicilio eletto presso Luca
Vergine in Lecce, viale Otranto,117;
contro
Enel Distribuzione Spa,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Grandolfo,
Raffaele Nicolì, Roberto Tanzariello, con domicilio
eletto presso Raffaele Nicolì in Lecce, via Rubichi,6;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio
serbato da Enel Distribuzione spa in relazione alla
domanda presentata da Saim srl, in data 24/12/2010, per
la validazione degli elaborati progettuali relativi al
passaggio del cavidotto a seguito dello spostamento in
altri siti di due impianti fotovoltaici, dei quali alle
STMG n. 12831 (per l'impianto fotovoltaico denominato
"Pierri Eo101") e n. 12832 (per l'impianto fotovoltaico
denominato "Pierri eo12"); per la declaratoria
dell'obbligo per Enel Distribuzione spa di concludere
con provvedimento espresso il procedimento instaurato a
seguito dell'istanza presentata in data 24/12/2010;
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Enel Distribuzione Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 13 aprile 2011 il dott. Claudia Lattanzi e
uditi l’avv. Vergine, per la ricorrente, e l’avv.
Nicolì, per l’Enel;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato al
comune di Erchie due distinte DIA per la realizzazione
di due impianti eolici di potenza inferiore a 1Mw ai
sensi della l.r. 1/2008.
Enel Produzione ha poi concesso per
ciascun impianto due differenti SMTG (Soluzione Tecnica
Minima Generale).
Nelle more della formazione del
silenzio-assenso sulle DIA, la Regione Puglia, con la
l.r. 31/2008, ha vietato la costruzione di impianti
eolici di potenza inferiori a 1 Mw con il procedimento
della DIA con diretta applicazione del predetto divieto
ai procedimenti autorizzativi non ancora conclusi.
La ricorrente, quindi, avendo
deciso di convertire gli impianti in due distinti
impianti fotovoltaici e di spostarli in altri siti, ha
presentato, l’11 giugno 2010, due domande alla Regione
Puglia per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la
costruzione e l’esercizio di due impianti fotovoltaici e
opere connesse di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile, siti nel comune di Erchie, della
potenza di 660 Kw.
Successivamente, con nota del 22
dicembre 2010, la ricorrente ha richiesto a Enel la
validazione degli elaborati progettuali relativi al
nuovo tracciato dei cavidotti di collegamento ai due
impianti, mantenendo fermi i due punti di connessione.
Poiché l’Enel non ha concluso il
procedimento, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso per i seguenti motivi: violazione dell’art. 2 l.
241/1990; violazione dell’art. 14.12 del d.m. 10
settembre 2010.
Deduce la ricorrente che Enel
esercita poteri autoritativi riconducibili al
perseguimento di interessi pubblici e quindi soggiace
alla disciplina prevista dalla l. 241/1990, con il
conseguente obbligo di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso e che la domanda di validazione
degli elaborati progettuali per il cambiamento dei siti
è espressamente consentita dall’art. 14.12 del d.m. 10
settembre 2010.
L’Enel si è costituita con
controricorso del 18 marzo 2011 eccependo
l’inammissibilità e l’infondatezza perché l’obbligo
dell’Amministrazione di concludere il procedimento non
sussiste nel caso di un’istanza manifestamente
infondata. Nel caso in esame, l’istanza è manifestamente
infondata perché la norma regolamentare richiamata
postula che la necessità di traslazione della STMG
discenda dal fatto di un terzo e non, come nel caso in
esame, quando sia il frutto di una scelta
imprenditoriale.
Nella camera di consiglio del 13
aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La giurisprudenza amministrativa ha
precisato che il meccanismo del silenzio è diretto ad
accertare se l’inerzia serbata dall’Amministrazione in
ordine all’istanza di un privato si ponga in violazione
o meno dell’obbligo di adottare un provvedimento
esplicito, richiesto con l’istanza stessa. Ciò significa
che il dovere dell’Amministrazione di provvedere
sull’istanza del privato non può essere desunto
dall’esistenza di un meccanismo processuale, inteso a
rimuovere l’inerzia dell'Amministrazione in ordine
all’esercizio dei poteri a lei attribuiti dalla legge,
ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che
deve trovare fondamento in una norma che imponga
all’Amministrazione, direttamente o indirettamente, di
adottare il provvedimento nell'interesse del privato
richiedente.
Per ciò che attiene all’obbligo di
provvedere, di regola, esso deriva da una norma di legge
o di regolamento, ma può talora desumersi anche da
prescrizioni di carattere generale o dai principi
generali dell’ordinamento che regolano l’azione
amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal
rispetto del principio di imparzialità o trovare
fondamento nel principio di buon andamento dell’azione
amministrativa o nel principio di legalità della stessa
azione amministrativa. Pertanto, si può ritenere che, a
prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione
normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte
quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di
giustizia ed equità impongano l’adozione di un
provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in
relazione al dovere di correttezza e di buona
amministrazione della parte pubblica, sorga per il
privato una legittima aspettativa a conoscere il
contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque
esse siano) di quest’ultima (così Tar Catanzaro, sez. I,
17 novembre 2010, n. 2704).
Nel caso in esame, l’obbligo per
Enel di riscontrare la domanda formulata dalla
ricorrente discende proprio dal dovere di correttezza e
buona amministrazione, anche alla luce del rapporto che
si è istaurato a seguito dell’assegnazione della
precedente SMTG, e quindi la ricorrente ha interesse a
ottenere un provvedimento esplicito che elimini lo stato
di inerzia ed assicuri al privato una decisione che
investe la fondatezza o meno della sua pretesa.
Pertanto, fermo restando il potere
amministrativo di valutare nel merito la pretesa
dedotta, il ricorso è fondato sotto il profilo
dell’illegittimità del silenzio dell’Enel e va accolto
nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per
l’effetto, dichiara l’obbligo, per Enel Distribuzione,
di provvedere sull’istanza avanzata dalla Saim nel
termine di giorni trenta dalla comunicazione o
notificazione della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera
di consiglio del giorno 13 aprile 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |