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E’ questo il principio con cui la
IV Sezione del CdS ha accolta la domanda cautelare
disponendo la ripetizione della prova orale dell'esame
di accesso alla professione di avvocato.
Nella fattispecie, prima
dell'ordinanza cautelare sulla sentenza di primo grado,
era stata disposta dettagliata istruttoria chiedendo
alla commissione plurime e separate relazioni sul reale
andamento della seduta di esame orale, adempimento non
soddisfatto in oltre tre mesi.
Pertanto, il Collegio, ai sensi
degli artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 116, comma 2,
cod. proc. civ. ha considerato provato quanto meno
l’assunto di parte appellante in ordine al clima di
forte ostilità in cui si era svolta la prova di esame.
(Altalex, 30 marzo 2011. Nota di
Alfredo Matranga)
| esame di avvocato | prova orale |
Alfredo Matranga |
INTENSIVO DI PREPARAZIONE ESAME
AVVOCATO 2011
Scuola d'avvocato Altalex diretta
dal Prof. Avv. Luigi Viola
Corso 66 ore in aula a Milano,
Roma, Bologna, Firenze, Padova
Consiglio di Stato
Sezione IV
Ordinanza 15 febbraio 2011, n. 674
N. 00674/2011 REG.PROV.CAU.
N. 08494/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello nr. 8494 del
2010, proposto dal dottor ……., rappresentato e difeso
dall’avv. Filippo De Jorio, con domicilio eletto presso
lo stesso in Roma, piazza del Fante, 10,
contro
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO -
ROMA: SEZIONE I nr. 32352/2010, resa tra le parti,
concernente MANCATA AMMISSIONE PROVA ORALE ESAME DI
STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO -
ANNO 2008.
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione
dell’efficacia della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione del ricorso di
primo grado, presentata in via incidentale dalla parte
appellante;
Relatore, alla camera di consiglio
del giorno 15 febbraio 2011, il Consigliere Raffaele
Greco;
Uditi l’avv. De Jorio per
l’appellante e l’avv. dello Stato Giovanni Palatiello
per l’Amministrazione;
Preso atto della mancata
ottemperanza dell’Amministrazione all’ordine istruttorio
impartito con la precedente ordinanza di questa Sezione
nr. 5178 del 2010;
Ritenuto pertanto che, ai sensi
degli artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 116, comma 2,
cod. proc. civ. e nei limiti della sommaria delibazione
propria della presente fase, va considerato provato
quanto meno l’assunto di parte appellante in ordine al
clima di forte ostilità in cui si svolse la prova di
esame;
Rilevato che anche in fase
cautelare ex art. 98 cod. proc. amm. è possibile
adottare misure anche diverse dalla mera sospensione
dell’esecuzione della sentenza impugnata, come
espressamente previsto dalla disposizione testé citata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza
cautelare (Ricorso numero: 8494/2010) e, per l’effetto,
ordina la ripetizione della prova orale oggetto di
impugnazione dinanzi alla Commissione d’esame in
composizione diversa da quella che ha già esaminato
l’appellante.
Condanna il Ministero della
Giustizia al pagamento, in favore di parte appellante,
delle spese della presente fase del giudizio, che
liquida equitativamente in euro 1500,00 oltre accessori
di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l’intervento
dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere,
Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |