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Il permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici non può essere
rilasciato "in sanatoria", cioè dopo l'esecuzione delle
opere. Si tratta, infatti, di un istituto di carattere
eccezionale giustificato dalla necessità di soddisfare
esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari
garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, in
quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti
tassativamente previsti dall'articolo 14 del Dpr
380/2001. Lo ha affermato la terza sezione penale della
Cassazione con la sentenza 16591/2011 che ha accolto il
ricorso del procuratore della Repubblica di Cosenza in
relazione a un'opera pubblica realizzata in violazione
della disciplina urbanistica e per la quale era stato
disposto il sequestro preventivo. La misura era però
annullata dai giudici del riesame con la motivazione che
era stato rilasciato un permesso in sanatoria. La
Cassazione, annullando la decisione di merito, ha però
chiarito che il procedimento amministrativo finalizzato
al rilascio del permesso in deroga prevede la previa
deliberazione del consiglio comunale. Ne consegue che la
delibera consiliare deve precedere il rilascio del
titolo e soprattutto l'esecuzione dell'intervento con
l'ulteriore conseguenza che non può essere rilasciato un
permesso di costruire in deroga con una sanatoria.
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