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base a quanto dispone l'art. 793 c.c., la donazione può
essere gravata da un onere "entro i limiti del valore
della cosa donata". In altri termini l'onere limiterà
l'arricchimento del donatario dovendo egli eseguire una
prestazione a favore del donante o di terzi . Lo stesso
articolo prevede anche quali sono in casi in cui si
determina la risoluzione. Se prevista nell'atto di
donazione la risoluzione per inadempimento dell'onere
può essere domandata dal donante o dai suoi eredi. Ma
cosa accade se ci si trova di fronte a un inadempimento
parziale? La seconda sezione civile della Corte di
Cassazione, (sentenza n.9330 del 26 aprile 2011) ha
chiarito che se nell'atto di donazione di un immobile
viene apposta specifica clausola di risoluzione nel caso
in cui i donatari non provvedano ad assistere i donanti
per tutta la loro vita e a sostenere le spese per i loro
funerali, il solo inadempimento di una di tali
obbligazioni comporta la risoluzione del contratto. La
Corte ha spiegato che la statuizione di risoluzione deve
prescindere, nelle sue premesse giuridiche, dalla natura
remuneratoria o meno della donazione, incentrandosi
invece sul carattere modale della stessa.
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Autore: Luisa Foti
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