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Cassazione Civile: risarcimento del danno per responsabilità dell'amministratore-(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 27 aprile 2011, n.9384)-Filodiritto.it

 

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La Cassazione si è pronunciata su una interessante questione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci (in forza del precedente disposto dell'articolo 2392 Codice Civile), confermando la pronuncia del Giudice d'appello secondo cui l’esercizio di attività assicurativa in un ramo non autorizzato costituisce una evidente violazione degli obblighi gestori degli amministratori di una compagnia di assicurazioni.

 

In generale la Cassazione ha ricordato che "La natura contrattuale dell'azione prevista dall'articolo 2392 Codice Civile comporta che, ai fini del suo accoglimento, la società ha l'onere di provare soltanto la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra le stesse ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebito contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti", per poi rilevare che "la fattispecie in esame ricade nell'ambito temporale di applicazione dell'articolo 2392 Codice Civile, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 6/2003, si osserva che, nell'escludere la rilevanza del difetto di delega, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dovere di vigilare sul generale andamento della società, che il secondo comma della predetta disposizione pone a carico degli amministratori, permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio".

 

In sostanza, secondo la Cassazione "E' proprio l'inadempimento di tale dovere, nonché nel mancato esercizio della facoltà di far annotare il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2392, terzo comma, Codice Civile, che la Corte territoriale ha ravvisato il fondamento della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, la cui affermazione, sorretta da un ragionamento immune da vizi logici, non richiedeva l'acquisizione di ulteriori elementi di prova, avuto riguardo al carattere macroscopico della violazione che ha condotto all'irrogazione della sanzione amministrativa a carico della società. Non può non rilevarsi, infatti, come, anche a volerlo ascrivere in via esclusiva agli amministratori delegati, Io sviamento dell'attività assicurativa dal settore individuato nel provvedimento di autorizzazione, non investendo singoli atti ma un intero ramo dell'attività sociale, costituisse, nell'ambito della gestione della società, un fenomeno di portata tale da non poter sfuggire all'attenzione degli amministratori sprovvisti di delega, indipendentemente dallo loro durata in carica".

 

 

 

 

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