Di FrancescaB,
in Sindacati e Tutela.
Con sentenza n. 8527 del 14 aprile
2011, la Cassazione ha affermato che ai fini della
verifica dell’esercizio del potere da parte del datore
di lavoro di mutare le mansioni ad un proprio
lavoratore, occorre valutare l’omogeneità tra le
mansioni attribuite e quelle precedenti sulla base della
equivalenza tra la competenza richiesta e l’utilizzo del
patrimonio professionale.
Sono equivalenti le mansioni che
consentono l’utilizzo ed il perfezionamento delle
nozioni ed esperienza acquisite nella fase pregressa del
rapporto (in questo senso anche Cassazione, 9 giugno
1997 n. 5162).
Quindi non è necessario che ci sia
perfetta identità tra le mansioni, ma non bisogna
dimenticare il bagaglio di esperienza che il lavoratore
ha avuto nella fase precedente del rapporto di lavoro.
Le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle
ultime effettivamente svolte solo quando sia tutelato il
patrimonio professionale del lavoratore.
Pertanto, il potere del datore di
lavoro di cambiare le mansioni ( detto anche Ius
variandi) ai propri dipendenti è limitato dal dovere
rispettare il principio di equivalenza.
Il giudice, di fronte ad una causa
relativa ad una eventuale violazione dello ius variandi
deve quindi indagare se:
- sia rispettato il livello
retributivo raggiunto
- l’inquadramento delle mansioni
nel CCNL e quelle specificate nella lettera di
assunzione
- ed infine comparare concretamente
le nuove alle precedenti mansioni basandosi su
competenza richiesta e livello professionale raggiunto.
Il lavoratore può essere sempre
adibito a mansoni superiori in via temporanea oppure in
via definitiva con il conseguente diritto alla
promozione (e quindi al trattamento complessivo relativo
alla nuova attività) , mentre l’assegnazione a mansioni
inferiori ( c.d. demansionamento) può avvenire solo in
casi eccezionali.
L’assegnazione temporanea a
mansioni superiori avviene in genere quando il datore di
lavoro ha necessità di cooprire un posto vacante di un
lavoratore assente ma con diritto alla conservazione del
posto (es. infortunio, malattia, gravidanza, ferie,
sciopero).
Tale assegnazione deve avvenire con
le modalità previste dalla contrattazione collettiva. |