La garanzia di cui all'art. 1669 c.c. prevista,
nell'ambito del contratto di appalto, nell'ipotesi di
rovina e gravi difetti di cose immobili, opera anche in
relazione a quelle alterazioni che riguardano solo una
parte dell'opera - non necessariamente, quindi, rispetto
a fenomeni di portata ampia che interessino l'intera
struttura ed incidano su staticità, durata e
conservazione dell'edificio - purché ne alterino la
struttura e funzionalità globale determinando una
significativa limitazione del libero godimento del bene
da parte del committente. Atteso che, quindi, la
garanzia copre una estesa gamma di vizi rispetto ai
quali l'effettiva consapevolezza della reale gravità
nonché riconducibilità alla responsabilità di chi ha
eseguito materialmente l'opera può essere raggiunta, in
maniera certa, solo con l'acquisizione di relazioni
peritali appositamente commissionate allo scopo, deve
desumersi che termine di decadenza ai fini
dell'esercizio dell'azione in parola decorre, appunto,
dal momento in cui avvenga detta acquisizione rimanendo
irrilevanti, invece manifestazioni scarsamente rilevanti
e meri sospetti.
Tribunale Monza Civile, Sentenza del 8 febbraio 2011, n.
306
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella
persona del giudice dr.ssa Laura Bertoli, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
Fa. S.p.A., rappresentata e difesa
dall'avv. Fa.Ma. ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest'ultimo in Monza, via (...)
Attrice
Contro
Ki. S.r.l., già Ch. S.r.l.,
rappresentata e difesa dall'avv. Iv.Be. ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano,
via (...)
Convenuta
E CONTRO
Società Re., rappresentata e difesa
dagli avv. Fa.La., Fr.La. e Fa.Mo. ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Monza,
via (...)
con atto di citazione notificato in
data 14 marzo 2008
Avente a oggetto: appalto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere
respinta l'istanza di rimessione in termini formulata
dalla difesa della convenuta, volta ad ottenere
autorizzazione al deposito tardivo della comparsa
conclusionale.
Non può infatti ritenersi incorsa
in errore incolpevole la parte che abbia ritenuto
possibile provvedere al deposito in via telematica del
menzionato atto presso codesto Tribunale, ove detta
modalità di inoltro degli atti processuali non è ad oggi
attiva.
È onere della parte verificare
preventivamente, rispetto alla scadenza del termine,
quali siano le modalità concretamente e validamente
utilizzabili per procedere al deposito delle memorie in
cancelleria; nella fattispecie in esame, parte convenuta
non ha nemmeno addotto quale sarebbe stata la
circostanza che l'avrebbe indotta in errore incolpevole
circa la possibilità di valersi delle modalità di
inoltro in via telematica della comparsa conclusionale.
Respinta l'istanza di parte
convenuta, delle argomentazioni contenute nella comparsa
conclusionale tardivamente depositata non potrà quindi
tenersi conto ai fini del decidere.
Nel merito, le domande attoree sono
fondate e devono essere accolte, entro i limiti di
seguito precisati.
Pacifica essendo la conclusione di
contratto di subappalto tra attrice e convenuta
(contratto con il quale la prima ha affidato alla
seconda l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione
della copertura piana di un immobile), l'esame della
documentazione prodotta da parte attrice consente di
ritenere provata l'esistenza di infiltrazioni
provenienti dalla suddetta copertura (infiltrazioni il
cui concreto verificarsi non è peraltro stato seriamente
contestato dalla convenuta).
Dalla lettura della corrispondenza
intercorsa tra le parti, delle lettere di contestazione
inviata all'attrice dalla committente dell'opera (cfr.
doc. 13 attrice) e dalla documentazione, nonché dalle
fotografie concernenti i locali al cui interno si sono
verificati i fenomeni infiltrativi (doc. 32 fascicolo
attrice), emerge infatti l'esistenza e la gravità del
fenomeno stesso (implicitamente riconosciuto anche dalla
convenuta, la quale, pur negando inizialmente
l'addebitabilità a propria responsabilità delle
infiltrazioni, ne ha comunque ammesso l'esistenza,
procedendo anche all'esecuzione di prove tecniche per
l'individuazione delle cause esatte del fenomeno: cfr.
docc. 4, 5, 7, 8, 11 fascicolo attrice).
Considerata la natura del vizio
lamentato, corretta appare la riconducibilità della
fattispecie in esame alla norma di cui all'art. 1669
c.c.
Come noto, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha reiteratamente affermato che "in tema
di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno
luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ.
non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla
staticità, durata e conservazione dell'edificio ma
possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur
riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano
sulla struttura e funzionalità globale, menomando in
modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima, come
ad esempio si verifica nel caso di infiltrazioni di
acqua e di umidità per difetto di copertura
dell'edificio" (Cass. 4.11.2005, n. 21351).
Ritenuta l'applicabilità della
norma di cui all'art. 1669 c.c., risulta infondata
l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta.
Ed infatti, il termine di un anno
per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi
difetti nella costruzione di un immobile, previsto
dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione
di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal
giorno in cui il committente consegua un apprezzabile
grado di conoscenza oggettiva della gravita dei difetti
e della loro derivazione causale dall'imperfetta
esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti,
viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici
sospetti; tale conoscenza deve ritenersi, di regola,
acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi
elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni
peritali effettuate (Cass. 1.2.2008, n. 2460).
Applicando tale principio interpretativo, la denuncia
del vizio da parte dell'attrice risulta tempestivamente
effettuata e, peraltro, ad essa è pure seguito il
riconoscimento, da parte della convenuta, dell'esistenza
delle infiltrazioni (cfr. docc. già sopra citati).
La valutazione unitaria delle
risultanze istruttorie e dell'elaborato peritale
consente poi di affermare che le infiltrazioni siano
dipese da negligente esecuzione dei lavori di copertura
da parte della convenuta.
In tal senso depone non solo la
perizia di parte prodotta da parte attrice (doc. 47
fascicolo attrice: pur non costituendo prova piena, essa
rappresenta infatti un elemento indiziario utilizzabile
ai fini del decidere), ma anche l'accertamento peritale
svolto in corso di causa.
Diversamente da quanto eccepito
dalla difesa della terza chiamata, le conclusioni del
ctu - peraltro condivise anche dal CTP di parte
convenuta - non poggiano su mere valutazioni soggettive,
bensì sull'esame delle risultanze documentali; sugli
esiti di sopralluoghi e misurazioni effettuate in luogo;
sulla considerazione della natura risolutiva degli
interventi eseguiti da parte attrice; sulla esclusione
sperimentale dell'esistenza di possibili cause
alternative del prodursi delle infiltrazioni rispetto
alla negligente realizzazione della copertura da parte
della convenuta.
Condivisi, per queste ragioni, gli
esiti della ctu, deve essere accolta la domanda attorea
volta ad ottenere la condanna della convenuta al
risarcimento dei danni sofferti dall'attrice e pari ai
costi degli interventi rimediali eseguiti (costi stimati
congrui dal CTU per l'importo di Euro 96.600,00;
l'importo è liquidato in moneta attuale e quindi non
necessitante di rivalutazione).
La condanna viene emessa nei
confronti della società Ki. S.r.l., società incorporante
Ch. S.r.l. (cfr. visura camerale prodotta dall'attrice
con la comparsa conclusionale; per completezza si
osserva che, posto che l'incorporazione è avvenuta
successivamente all'entrata in vigore dell'art. 2504 bis
c.c. come novellato dal D.Lgs. 5/2003, non si è
verificato evento interruttivo alcuno: cfr. Cass. 3
maggio 2010 n. 10653).
Deve quindi essere esaminata la
domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti
di Re., considerando innanzitutto le numerose eccezioni
preliminari sollevate da quest'ultima, tra le quali, in
primo luogo, quella di difetto di legittimazione attiva
della convenuta.
Dalla lettura del contratto di
assicurazione e delle allegate condizioni generali di
contratto (doc. 4 fascicolo convenuta), infatti, si
desume la fondatezza della suddetta eccezione.
Il contraente della polizza viene
indicato in società diversa dalla convenuta,
quest'ultima compare solo come esecutrice dell'opera e
l'attrice come committente dell'opera.
Viene altresì precisato in
contratto che, sussistendone le condizioni, l'indennizzo
verrà corrisposto al contraente (soggetto terzo
estraneo) o al soggetto per conto di chi spetta, nozione
quest'ultima definita dalla norma dell'art. 1891 c.c.
Detta disposizione disciplina due
ipotesi che si differenziano in ciò, che l'assicurazione
per conto altrui è stipulata nell'interesse di un
soggetto identificato mentre quella per conto di chi
spetta è stipulata nell'interesse di un assicurato la
cui identità è inizialmente sconosciuta.
La funzione della clausola per
conto di chi spetta è indubbiamente quella di consentire
l'incondizionato e automatico trasferimento della
garanzia assicurativa in seguito e per effetto del
trasferimento - nel corso del contratto di assicurazione
- del bene assicurato e, quindi, della titolarità
dell'interesse al risarcimento del danno.
La clausola esprime, infatti, la
volontà delle parti, non già di assicurare l'interesse
alla conservazione del bene indipendentemente dalla
considerazione della persona che ne è o che potrà
risultarne il titolare, nonché, di conseguenza,
indipendentemente dalla natura particolare
dell'interesse medesimo, bensì di voler contrarre
l'assicurazione in modo che di essa possa avvantaggiarsi
chiunque abbia nel momento della stipulazione del
contratto - o successivamente acquisti nel corso del
medesimo - interesse al risarcimento del danno in quanto
titolare del particolare interesse assicurato.
Se detta è la nozione del contratto
di assicurazione per conto di chi spetta, deve
escludersi che la legittimazione a richiedere il
pagamento dell'indennizzo possa essere attribuita alla
convenuta, soggetto già identificato al momento della
stipula del contratto di assicurazione e soggetto che
non era né è portatore diretto dell'interesse al
risarcimento del danno per il rischio assicurato.
La domanda di manleva deve pertanto
essere respinta.
Per quanto concerne le spese di
lite, quelle sostenute dall'attrice, liquidate in
dispositivo, devono essere poste a carico della
convenuta, per il principio di soccombenza, così come a
carico della convenuta devono essere poste in via
definitiva le spese di CTU (già liquidate con separato
decreto).
Nei rapporti tra convenuta e terza
chiamata si ritiene sussistano eccezionali ragioni per
la integrale compensazione delle spese, avuto riguardo
alla condotta tenuta in sede stragiudiziale dalla terza
chiamata.
Se è vero infatti che l'avvenuta
istruzione della pratica da parte della compagnia
assicuratrice non vale certo ad attribuire alla
convenuta legittimazione a far valere i diritti nascenti
dalla polizza, l'esistenza e il tenore dei protratti
scambi epistolari (cfr. documentazione fascicolo
attrice) e l'atteggiamento assunto dalla terza chiamata
in fase stragiudiziale giustificano la compensazione
delle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza,
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed
eccezione rigettata, così provvede:
1) Condanna Ki. S.r.l. (già Ch.
S.r.l.) a pagare a Fa. S.r.l. la somma di Euro
96.000,00, oltre interessi legali dalla domanda
(14.3.2008) al saldo effettivo;
2) Rigetta le domande formulate da
Ki. S.r.l. (già Ch. S.r.l.) nei confronti di Società
Re.;
3) Pone definitivamente a carico di
Ki. S.r.l. le spese di CTU, già liquidate con separato
decreto;
4) Condanna Ki. S.r.l. (già Ch.
S.r.l.) a rifondere a Fa. S.r.l. le spese di lite,
liquidate in Euro 510,00 per spese, Euro 3.500,00 per
diritti e Euro 5.000,00 per onorari.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Monza il 26 gennaio
2011.
Depositata in Cancelleria l'8
febbraio 2011. |