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Il panorama giurisprudenziale sulle principali figure contrattuali-Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza 9 maggio 2011, n. 10163-Lex 24.it

 

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SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

 

 

 

 

Contratti in genere - Formazione ed elementi del contratto - Forma scritta - "Ad substantiam" - Trasferimenti immobiliari - Volontà - Manifestazione scritta - Necessità - Dichiarazione confessoria o riferimento ad accordo non scritto - Validità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1350, 1470 e 2725)

 

In tema di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta prevista "ad substantiam" comporta che l'atto scritto, costituendo lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio con efficienza pari alla volontà dell'altro contraente, non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né - quando anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo; pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall'altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche, non consentite dall'art. 2725 c.c.

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 9 maggio 2011, n. 10163 - Presidente Oddo - Relatore Bursese

 

 

 

 

 

Contratti in genere - Negozi giuridici - Negozi Fiduciari - Nozione - Intestazione fiduciaria - Configurabilità - Caratteri. (Cc, articoli 1322 e 1470)

 

Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti "inter partes", compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del "pactum fiduciae". (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 9 maggio 2011, n. 10163 - Presidente Oddo - Relatore Bursese

 

(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 2 aprile 2009, n. 8024. Ne consegue, quale logico corollario, puntualizza la decisione in esame, che, qualora il "pactum fiduciae" riguardi beni immobili occorre che lo stesso risulti da un atto in forma scritta "ad substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. impone la stessa forma del contratto definitivo (in tal senso, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 13 ottobre 2004, n. 20198, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 19 luglio 2000, n. 9489, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 29 maggio 1993, n. 6024).

 

 

 

 

Contratti - Agenzia - Scioglimento del rapporto - Recesso - Per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Giudizio di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti. (Cc, articoli 1742 e 2119)

 

Il contratto d'agenzia, al pari di quello di lavoro, col quale presenta evidenti addentellati causali (per la comune derivazione dallo schema primario della "locatio operarum"), si basa sull'"intuitus personae", il cui venir meno, incrinando la fiducia nella necessaria collaborazione delle parti tra loro, legittima lo scioglimento del rapporto. Pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cc., previsto per il lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo. (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 4 maggio 2011, n. 9779 - Presidente Rovelli - Relatore Manna

 

(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 12 gennaio 2006, n. 422, Cassazione civile, Sez. L, sentenza 14 febbraio 2011, n. 3595,  Cassazione civile, Sez. L, sentenza 17 febbraio 2011, n. 3869.

 

 

 

 

 

Contratti - Agenzia - Scioglimento del rapporto - Recesso - Per giusta causa - Art. 2119 c.c. - Applicabilità - Specificità del rapporto - Intensità del legame fiduciario - Conseguenze. (Cc, articoli 1742 e 2119)

 

Il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. è applicabile anche al contratto di agenzia, pur dovendosi necessariamente considerare che, per la valutazione della gravità della condotta, in tale contratto il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, per cui, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza. (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 4 maggio 2011, n. 9779 - Presidente Rovelli - Relatore Manna

 

(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. L, sentenza 4 giugno 2008, n. 14771.

 

 

 

 

Contratti - Appalto - Esecuzione dell'opera - Verifica - Fissazione di un termine all'appaltatore per conformarsi alle condizioni stabilite dal contratto - Inutile decorso - Conseguenze - Risoluzione per inadempimento - Ammissibilità - Presupposti. (Cc, articoli 1453 e 1662)

 

La disposizione dell'art. 1662, comma 2, c.c., in base alla quale il committente può fissare un termine entro il quale l'appaltatore deve conformarsi nell'esecuzione dell'opera alle condizioni stabilite dal contratto non esclude il rimedio generale previsto dagli art. 1453 e seguenti del medesimo c.c., e cioè la declaratoria di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalla diffida del committente, nel caso in cui la situazione verificatasi a causa dell'inadempimento dell'appaltatore venga ritenuta come irrimediabilmente compromessa. (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 2 maggio 2011, n. 9645 - Presidente Oddo - Relatore Migliucci

 

(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 14 giugno 1990, n. 5828.

 

 

 

 

Contratti - Vendita - Oggetto - Cose determinate solo nel genere - Effetto traslativo - Individuazione - Modalità.

 

Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione delle cose stesse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti o di loro rappresentanti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal "genus" e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore. (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 28 aprile 2011, n. 9466 - Presidente Elefante - Relatore Falaschi

 

(1) In tema, in senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. I, sentenza 10 ottobre 1996, n. 8861.

 

 

 

 

Contratti in genere - Efficacia del contratto - Simulazione del contratto - Accertamento del giudice del merito -  Valutazione del materiale probatorio - Criterio. (Cc, articoli 1471, 2727 e 2729; cpc, articolo 116)

 

In tema di simulazione, il giudice di merito deve procedere ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria, non limitandosi ad una valutazione distinta e separata dei vari elementi indiziari. (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 28 aprile 2011, n. 9465 - Presidente Elefante - Relatore Falaschi

 

(1) In argomento, confronta, Cassazione civile, Sez. I, sentenza 1 febbraio 2001, n. 1404, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 9 gennaio 1980, n. 171.

 

 

 

 

 

Contratti in genere - Efficacia del contratto - Simulazione del contratto - Accertamento - "Causa simulandi" - Rilevanza - Limiti. (Cc, articolo 1414)

 

La "causa simulandi", identificandosi nel motivo pratico che ha indotto le parti a realizzare l'apparenza contrattuale, non deve risolversi necessariamente in un concreto vantaggio per tutte le parti dell'accordo simulatorio costituendo al più un indizio rivelatore dello stesso. (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 28 aprile 2011, n. 9465 - Presidente Elefante - Relatore Falaschi

 

(1) In argomento, negli stessi termini, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 11 aprile 2006, n. 8428, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 3 aprile 2001, n. 4865.

 

 

 

 

Contratti - Appalto - Contratto d'opera - Distinzione - Criterio - Struttura e dimensione dell'impresa - Rilevanza - Effetti. (Cc, articoli 1655 e 2222)

 

La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, giuste le disposizioni normative di cui agli artt. 1655 e 2222 c.c., e posto che entrambi i relativi contratti hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere. Il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., e cioè, quella che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa. Il contratto di appalto, postula un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto. L'accertamento in ordine all'imputazione, di un rapporto contrattuale, ad un contratto d'opera o ad un contratto di appalto che in sè, comporta l'identificazione della natura dell'impresa interessata, è affidato al giudice di merito coinvolgendo una valutazione delle risultanze probatorie e dei necessari elementi di fatto. (1)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 28 aprile 2011, n. 9459 - Presidente Triola - Relatore Scalisi

 

(1) In argomento, ex multis, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 21 maggio 2010, n. 12519, secondo cui il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.

 

 

 

 

Contratti in genere - Efficacia del contratto - Simulazione del contratto - Simulazione - Assoluta o relativa - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Configurabilità - Condizioni. (Cc, articoli 1414 e 1418; cpc, articolo 102)

 

La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando ad esso si proceda in via meramente incidentale, nell'ambito di un altro e diverso procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente sul patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente tra le parti del processo. (1)

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 27 aprile 2011, n. 9417 - Presidente Trifone - Relatore Spirito

 

(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 2 marzo 2007, n. 4901, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 8 maggio 2006, n. 10490.

 

 

 

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