SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24
Contratti in genere - Formazione ed elementi del
contratto - Forma scritta - "Ad substantiam" -
Trasferimenti immobiliari - Volontà - Manifestazione
scritta - Necessità - Dichiarazione confessoria o
riferimento ad accordo non scritto - Validità -
Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 1350, 1470 e
2725)
In tema di contratti aventi ad oggetto il trasferimento
della proprietà immobiliare (e relativi preliminari), il
requisito della forma scritta prevista "ad substantiam"
comporta che l'atto scritto, costituendo lo strumento
necessario ed insostituibile per la valida
manifestazione della volontà produttiva degli effetti
del negozio con efficienza pari alla volontà dell'altro
contraente, non può essere sostituito da una
dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo
tale dichiarazione né quale elemento integrante il
contratto né - quando anche contenga il preciso
riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come
prova del medesimo; pertanto, il requisito di forma può
ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca
l'estrinsecazione formale diretta della volontà
negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti
a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in
tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la
forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali
del contratto non risultanti dall'altro documento, senza
alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso
a prove storiche, non consentite dall'art. 2725 c.c.
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 9 maggio 2011,
n. 10163 - Presidente Oddo - Relatore Bursese
Contratti in genere - Negozi giuridici - Negozi
Fiduciari - Nozione - Intestazione fiduciaria -
Configurabilità - Caratteri. (Cc, articoli 1322 e 1470)
Il negozio fiduciario rientra nella categoria più
generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto
di realizzare un determinato effetto giuridico non in
via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è
realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in
essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo
tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un
negozio diverso. Pertanto, l'intestazione fiduciaria di
un bene comporta un vero e proprio trasferimento in
favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi
stabiliti "inter partes", compreso quello del
trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il
contenuto del "pactum fiduciae". (1)
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 9 maggio 2011,
n. 10163 - Presidente Oddo - Relatore Bursese
(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez.
III, sentenza 2 aprile 2009, n. 8024. Ne consegue, quale
logico corollario, puntualizza la decisione in esame,
che, qualora il "pactum fiduciae" riguardi beni immobili
occorre che lo stesso risulti da un atto in forma
scritta "ad substantiam", atteso che esso è
sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare
per il quale l'art. 1351 c.c. impone la stessa forma del
contratto definitivo (in tal senso, vedi, Cassazione
civile, Sez. II, sentenza 13 ottobre 2004, n. 20198,
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 19 luglio 2000, n.
9489, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 29 maggio
1993, n. 6024).
Contratti - Agenzia - Scioglimento del rapporto -
Recesso - Per giusta causa - Art. 2119 c.c. -
Applicabilità - Giudizio di merito - Sindacabilità in
sede di legittimità - Limiti. (Cc, articoli 1742 e 2119)
Il contratto d'agenzia, al pari di quello di lavoro, col
quale presenta evidenti addentellati causali (per la
comune derivazione dallo schema primario della "locatio
operarum"), si basa sull'"intuitus personae", il cui
venir meno, incrinando la fiducia nella necessaria
collaborazione delle parti tra loro, legittima lo
scioglimento del rapporto. Pur nella sostanziale
diversità delle rispettive prestazioni e della relativa
configurazione giuridica, per stabilire se lo
scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno
per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale
da impedire la possibilità di prosecuzione anche
temporanea del rapporto, può essere utilizzato per
analogia il concetto di giusta causa di cui all'art.
2119 cc., previsto per il lavoro subordinato; il
giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di
recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di
merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove
sorretto da un accertamento sufficientemente specifico
degli elementi di fatto e da corretti criteri di
carattere generale ispiratori del giudizio di tipo
valutativo. (1)
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 4 maggio 2011,
n. 9779 - Presidente Rovelli - Relatore Manna
(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez.
III, sentenza 12 gennaio 2006, n. 422, Cassazione
civile, Sez. L, sentenza 14 febbraio 2011, n. 3595,
Cassazione civile, Sez. L, sentenza 17 febbraio 2011, n.
3869.
Contratti - Agenzia - Scioglimento del rapporto -
Recesso - Per giusta causa - Art. 2119 c.c. -
Applicabilità - Specificità del rapporto - Intensità del
legame fiduciario - Conseguenze. (Cc, articoli 1742 e
2119)
Il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. è
applicabile anche al contratto di agenzia, pur dovendosi
necessariamente considerare che, per la valutazione
della gravità della condotta, in tale contratto il
rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore
autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi,
modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle
finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto
al rapporto di lavoro subordinato, per cui, ai fini
della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di
minore consistenza. (1)
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 4 maggio 2011,
n. 9779 - Presidente Rovelli - Relatore Manna
(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. L,
sentenza 4 giugno 2008, n. 14771.
Contratti - Appalto - Esecuzione dell'opera - Verifica -
Fissazione di un termine all'appaltatore per conformarsi
alle condizioni stabilite dal contratto - Inutile
decorso - Conseguenze - Risoluzione per inadempimento -
Ammissibilità - Presupposti. (Cc, articoli 1453 e 1662)
La disposizione dell'art. 1662, comma 2, c.c., in base
alla quale il committente può fissare un termine entro
il quale l'appaltatore deve conformarsi nell'esecuzione
dell'opera alle condizioni stabilite dal contratto non
esclude il rimedio generale previsto dagli art. 1453 e
seguenti del medesimo c.c., e cioè la declaratoria di
risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalla
diffida del committente, nel caso in cui la situazione
verificatasi a causa dell'inadempimento dell'appaltatore
venga ritenuta come irrimediabilmente compromessa. (1)
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 2 maggio 2011,
n. 9645 - Presidente Oddo - Relatore Migliucci
(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II,
sentenza 14 giugno 1990, n. 5828.
Contratti - Vendita - Oggetto - Cose determinate solo
nel genere - Effetto traslativo - Individuazione -
Modalità.
Nella vendita di cose determinate solo nel genere,
l'individuazione delle cose stesse, necessaria perché
all'effetto obbligatorio segua quello reale del
trasferimento della proprietà dal venditore al
compratore, deve essere fatta in presenza e con il
concorso di entrambe le parti o di loro rappresentanti,
salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune
accordo altre misure idonee a realizzare la separazione
delle cose dal "genus" e ad assicurarne la non
sostituibilità da parte del venditore. (1)
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 28 aprile
2011, n. 9466 - Presidente Elefante - Relatore Falaschi
(1) In tema, in senso conforme, vedi, Cassazione civile,
Sez. I, sentenza 10 ottobre 1996, n. 8861.
Contratti in genere - Efficacia del contratto -
Simulazione del contratto - Accertamento del giudice del
merito - Valutazione del materiale probatorio -
Criterio. (Cc, articoli 1471, 2727 e 2729; cpc, articolo
116)
In tema di simulazione, il giudice di merito deve
procedere ad un esame globale e complessivo di tutte le
risultanze istruttorie, considerate in una visione
unitaria, non limitandosi ad una valutazione distinta e
separata dei vari elementi indiziari. (1)
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 28 aprile
2011, n. 9465 - Presidente Elefante - Relatore Falaschi
(1) In argomento, confronta, Cassazione civile, Sez. I,
sentenza 1 febbraio 2001, n. 1404, Cassazione civile,
Sez. II, sentenza 9 gennaio 1980, n. 171.
Contratti in genere - Efficacia del contratto -
Simulazione del contratto - Accertamento - "Causa
simulandi" - Rilevanza - Limiti. (Cc, articolo 1414)
La "causa simulandi", identificandosi nel motivo pratico
che ha indotto le parti a realizzare l'apparenza
contrattuale, non deve risolversi necessariamente in un
concreto vantaggio per tutte le parti dell'accordo
simulatorio costituendo al più un indizio rivelatore
dello stesso. (1)
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 28 aprile
2011, n. 9465 - Presidente Elefante - Relatore Falaschi
(1) In argomento, negli stessi termini, vedi, Cassazione
civile, Sez. III, sentenza 11 aprile 2006, n. 8428,
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 3 aprile 2001, n.
4865.
Contratti - Appalto - Contratto d'opera - Distinzione -
Criterio - Struttura e dimensione dell'impresa -
Rilevanza - Effetti. (Cc, articoli 1655 e 2222)
La distinzione tra contratto d'opera e contratto
d'appalto, giuste le disposizioni normative di cui agli
artt. 1655 e 2222 c.c., e posto che entrambi i relativi
contratti hanno in comune l'obbligazione verso il
committente di compiere a fronte di corrispettivo
un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e
con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si
basa sul criterio della struttura e dimensione
dell'impresa a cui sono commissionate le opere. Il
contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola
impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., e cioè, quella
che svolge la propria attività con la prevalenza del
lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri
familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da
consentire il perseguimento delle iniziative di impresa.
Il contratto di appalto, postula un'organizzazione di
media o grande impresa cui l'obbligato è preposto.
L'accertamento in ordine all'imputazione, di un rapporto
contrattuale, ad un contratto d'opera o ad un contratto
di appalto che in sè, comporta l'identificazione della
natura dell'impresa interessata, è affidato al giudice
di merito coinvolgendo una valutazione delle risultanze
probatorie e dei necessari elementi di fatto. (1)
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 28 aprile
2011, n. 9459 - Presidente Triola - Relatore Scalisi
(1) In argomento, ex multis, vedi, Cassazione civile,
Sez. II, sentenza 21 maggio 2010, n. 12519, secondo cui
il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si
differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione
dell'opera commissionata avviene mediante una
organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato
è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro
di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della
sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il
modulo organizzativo della piccola impresa.
Contratti in genere - Efficacia del contratto -
Simulazione del contratto - Simulazione - Assoluta o
relativa - Litisconsorzio necessario - Sussistenza -
Configurabilità - Condizioni. (Cc, articoli 1414 e 1418;
cpc, articolo 102)
La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o
relativa, integra una ipotesi di litisconsorzio
necessario tra le parti del contratto solamente nel caso
in cui il relativo accertamento risulti proposto in via
principale, e non anche quando ad esso si proceda in via
meramente incidentale, nell'ambito di un altro e diverso
procedimento volto ad una pronuncia che non incida
direttamente sul patrimonio del contraente pretermesso,
ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente
tra le parti del processo. (1)
Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 27 aprile
2011, n. 9417 - Presidente Trifone - Relatore Spirito
(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II,
sentenza 2 marzo 2007, n. 4901, Cassazione civile, Sez.
III, sentenza 8 maggio 2006, n. 10490.
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