* * *
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 24/2/2000 Z.M.
conveniva, in giudizio il Consorzio di Bonifica
Pedemontano Brenta per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura,
parcheggiata all'interno della propria unità immobiliare
in (OMISSIS) , a seguito della, tracimazione della
roggia XXXXXXX, gestita dal Consorzio, avvenuta il
(OMISSIS), In esito al giudizio, in cui si costituiva il
Consorzio contestando la propria responsabilità, il
giudice di Pace di Bassano del Grappa, rigettava la
domanda. Avverso tale decisione la Z. proponeva appello
ed in esito al giudizio, in cui si costituiva
l'appellato il Tribunale di Bassano del Grappa con
sentenza depositata in data 8 agosto 2005 rigettava il
gravame. Avverso la detta sentenza la Z. ha quindi
proposto ricorso per cassazione articolato in due
motivi. Resiste il Consorzio con controricorso
illustrato da memoria a norma dell'art.378 cpc.
Motivi della decisione
Le due doglianze, svolte dalla ricorrente, intimamente
connesse tra loro ed articolate, la prima, sotto il
profilo della violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 2051 cc, e la seconda, sotto il profilo dei
vizio motivazionale, si fondano sulla premessa che il
Tribunale avrebbe violato ogni elementare iter logico,
"tanto da inficiare la motivazione della sentenza di
gravi ed insanabili lacunosità e contraddittorietà",
ritenendo che l'esondazione probabilmente non si sarebbe
prodotta se la roggia fosse stata sottoposta ad adeguata
manutenzione ed aggiungendo, subito dopo, che gli
interventi manutentivi dei Consorzio, ancorché
assolutamente sporadici, dovevano ritenersi adeguati
stante l'esistenza dello "scolmatore" realizzato alla
fine degli anni ottanta, inidoneo a smaltire soltanto la
portata eccedente i 7,5 mc/s e quindi solo la portata
d'acqua in caso di piogge estremamente rilevanti. In tal
modo, il Tribunale avrebbe violato 1 principi in materia
di responsabilità ex art.2051 cc la quale può essere
esclusa solo dal fortuito laddove nella specie il
Consorzio non aveva fornito la prova di aver adottato,
in relazione alle condizioni della cosa ed alla sua
funzione tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Entrambe le censure meritano attenzione. A riguardo,
giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai
consolidato ha avuto modo di affermare il principio
secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da
cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. viene
esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso
fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il
fattore causale estraneo ai soggetto danneggiante abbia
un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso
eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo,
ossia che possa essere considerato una causa
sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
In particolare - il principio è stato affermato con
riferimento ad una vicenda assolutamente analoga a
quella per cui è causa - una pioggia di eccezionale
intensità, può costituire caso fortuito in relazione ai
danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati
da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione
che l'ente preposto provi di aver provveduto alla
manutenzione del sistema di smaltimento delle acque
nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò,
l'evento dannoso si è ugualmente determinato. (Cass.
5658/010).
Considerato che la sentenza impugnata non si è
uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi
dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il
ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la
sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo
non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere
cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un
rinnovato esame da condursi nell'osservanza del
principio richiamato, la causa va rinviata al Tribunale
di Bassano del Grappa in diversa composizione, che
provvederà anche in ordine al regolamento delle spese
della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Bassano
del Grappa in diversa composizione, che provvederà anche
in ordine al regolamento delle spese della presente fase
di legittimità |