(Filippo Di Camillo)
Con l’ordinanza 16 febbraio 2011 il
Tribunale di Enna fornisce un’importante interpretazione
dell’art. 155 comma 5 c.p.c., disposizione che estende
alla giornata del sabato la proroga del termine di
scadenza per il compimento di atti processuali “fuori
udienza” allorquando esso cada in un giorno festivo.
Segnatamente, la norma estende alla
giornata del sabato la portata del comma 4 dell’art. 155
c.p.c., che proroga di diritto il termine di scadenza
che cada in un giorno festivo al primo giorno non
festivo.
Il Tribunale di Enna, nello sforzo
interpretativo volto a chiarire l’effettiva portata
della “proroga”, affronta due tematiche connesse: quella
dell’applicabilità della proroga ex art. 155 comma 4 al
computo dei termini a ritroso e quella, più specifica,
dell’applicabilità della proroga (sempre nel computo dei
termini a ritroso) allorquando il termine scada nella
giornata di sabato.
La (non) applicabilità della
proroga nel computo dei termini a ritroso
Circa l’effettiva portata
applicativa della proroga ex art. 155 comma 4 c.p.c., la
pronuncia in commento, assestandosi sul consolidato
orientamento giurisprudenziale in materia, chiarisce che
la disposizione “si applica solo ai termini a decorrenza
successiva e non ai termini processuali che devono
computarsi a ritroso”.
Ciò in quanto l’assegnazione di un
intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere
compiuta una determinata attività processuale, con
conseguente computo ‘a ritroso’ del relativo termine di
scadenza, “è diretta ad assicurare alla parte che
subisce l’iniziativa processuale un adeguato e
inderogabile margine temporale per approntare le proprie
difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza,
producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a
pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia
difensiva”.
In altre parole, l’applicazione
della proroga anche al computo dei termini a ritroso
comporterebbe una ingiusta compressione dell’intervallo
temporale previsto dal Legislatore per consentire alla
parte destinataria dell’attività processuale la
predisposizione di un’adeguata difesa.
Ne deriva che, qualora il termine,
computato a ‘ritroso’, scada in un giorno festivo, la
scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo.
Computo dei termini “a ritroso” e
scadenza nella giornata di sabato: i due contrapposti
orientamenti
Chiarito il limite
dell’applicabilità della proroga ex art. 155 comma 4
c.p.c., il Tribunale passa poi ad affrontare la tematica
specifica della scadenza del termine nella giornata di
sabato.
Nulla quaestio nel caso si tratti
computo di un termine a decorrenza successiva: in tal
caso si darà applicazione al comma 5 dell’art. 155
c.p.c., in virtù del quale il termine in scadenza nella
giornata di sabato verrà prorogato ope legis al primo
giorno successivo non festivo.
Più complesso è l’esame della
questione riguardante la circostanza in cui si tratti di
un termine, con scadenza nella giornata di sabato, da
computarsi “a ritroso”.
Sul punto si fronteggiano due
orientamenti.
L’orientamento maggioritario
ritiene che, alla stregua di quanto stabilito dal quinto
comma dell’art. 155 comma 5 c.p.c., il giorno di sabato
sia da equipararsi ad un giorno festivo. Da siffatta
ricostruzione interpretativa deriva che, qualora il
termine, computato a “ritroso” scada nella giornata di
sabato, tale scadenza è anticipata al giorno precedente
non festivo.
A tale orientamento sembra aderire
il Tribunale di Milano, secondo cui “...con la
disposizione introdotta dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il
legislatore ha inteso recepire dal comune sentire la
valutazione in merito alla giornata del sabato,
parificandola in sostanza, almeno per quanto attiene
all'attività che deve essere svolta dalle parti fuori
udienza, a una giornata festiva ... che,
conseguentemente, nessun adempimento rituale può
ritenersi effettuato nella giornata del sabato con
riferimento al rispetto dei termini fissati per attività
processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi
tuttavia provvedere all’incombente nella giornata
precedente per i termini c.d.a ritroso...” (Trib.
Milano, ordinanza 4 maggio 2007).
Da tale posizione ermeneutica si
discosta la pronuncia in esame, che, al contrario, opina
nel senso di non considerare a tutti gli effetti la
giornata di sabato come un giorno festivo.
Tale ricostruzione prende le mosse
dall’esame del dato letterale dell’art. 155 comma 6
c.p.c., alla stregua del quale “resta fermo il regolare
svolgimento delle udienze e di ogni altra attività
giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata
del sabato, che ad ogni effetto è considerata
lavorativa”.
Il Giudice siciliano osserva che
l’equiparazione del sabato al giorno festivo, quanto
agli effetti dell’attività svolta fuori udienza in tale
giornata, si traduce in un conseguente impedimento allo
svolgimento delle attività processuali da realizzarsi
fuori udienza (in una giornata che, secondo il comma 6
dell’art. 155 c.p.c., “ad ogni effetto è considerata
lavorativa”), ritorcendosi ingiustificatamente a danno
della parte tenuta ad effettuare tale attività.
Tale conclusione è supportata dalla
considerazione che gli uffici giudiziari sono
disponibili ad accettare atti depositati nella giornata
del sabato; in tal caso le attività processuali svolte
fuori udienza, con l’avvenuto ritiro degli atti da parte
delle cancellerie o dell’ufficiale giudiziario, devono
ritenersi correttamente adempiute dalla parte onerata.
La conseguenza applicativa della
tesi esposta dal Tribunale consiste, quindi, nel
considerare la giornata di sabato come utile al
compimento di attività processuali fuori udienza
allorquando la scadenza del termine “a ritroso” cada in
tale giornata.
Questa interpretazione è condivisa
dal Tribunale di Lodi, sentenza 20 gennaio 2009, che,
testualmente, sancisce : “Ove il termine a ritroso
previsto nel processo del lavoro per la costituzione
della parte resistente scada nella giornata di sabato,
non trova applicazione l’art. 155, comma 5, c.p.c. e,
conseguentemente, deve ritenersi tempestiva la
costituzione effettuata in tale giornata”.
(Altalex, 6 maggio 2011. Nota di
Filippo Di Camillo. Si ringrazia per la segnalazione
Massimiliano De Simone)
| termine processuale | proroga |
sabato | Filippo Di Camillo |
Tribunale di Enna
Sentenza 16 febbraio 2011
Il G.L.
Sciogliendo al riserva trattenuta
l’8.2.2011,
letti gli atti ed esaminati i
documenti della presente causa,
rilevato, in relazione alle sole
questioni sollevate da parte ricorrente alla prima
udienza, quanto segue:
a) in relazione alla posizione
processuale della convenuta, non vi è difetto di
legittimazione processuale, né di rappresentanza, in
quanto la procura alle liti è stata ritualmente
conferita dal legale rappresentante della Camera di
Commercio Gulino Liborio; non è rilevante, ai fini della
regolare instaurazione della presente controversia, che
l’incarico difensivo sia stato conferito al procuratore
della convenuta da un soggetto diverso dal Gulino;
l’eventuale incompetenza a sottoscrivere un mandato
professionale, difatti, assume un rilievo esclusivamente
interno all’ente.
b) quanto alla costituzione della
resistente, deve rilevarsi, in primo luogo, che la
stessa è avvenuta il 29.1.2011, data cadente nella
giornata di sabato e coincidente con il decimo giorno
non libero antecedente all’udienza di discussione,
fissata per il giorno 8.2.2011. Ad avviso del
ricorrente, il termine di costituzione andava
considerato in scadenza il 28.1.2011, ovvero nel primo
giorno non festivo antecedente alla scadenza del termine
di costituzione. Ciò in quanto l’art. 155 c.p.c. non si
applica ai termini ‘a ritroso’ e il sabato, ai fini del
calendario giudiziario, va inteso quale giorno festivo.
Orbene, al riguardo giova
rammentare, in primo luogo, che la Cassazione ha da
sempre affermato il principio secondo cui l’art. 155,
quarto comma, c.p.c. si applica solo ai termini a
decorrenza successiva e non ai termini processuali che
devono computarsi a ritroso.
Ed invero, nella recente sentenza
della Corte di Cassazione civile, sez. lav., 7 maggio
2008, n. 11163, si legge che “L'art. 155, comma 5,
c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della
legge n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo
giorno non festivo il termine che scada nella giornata
di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a
decorrenza successiva e non anche per quelli che si
computano "a ritroso", con l'assegnazione di un
intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere
compiuta una determinata attività, in quanto,
altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una
abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le
esigenze garantite con previsione del termine
medesimo.”; (idem, Cassazione civile, sez. I, 12
dicembre 2003, n. 19041; Cass. 20 maggio 2002 n. 7331;
Cass. 20 novembre 2002, n. 16343; Cass. 29 novembre
1977, n. 5187;).
Dunque, l’art. 155, quarto comma,
c.p.c. - diretto a prorogare al primo giorno seguente
non festivo il termine che scada in giorno festivo -
opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a
decorrenza successiva, non già con riguardo ai termini
che si computano ‘a ritroso’, con l’assegnazione di un
intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere
compiuta una determinata attività processuale (come
quello di cui all’art. 416 c.p.c.), giacché,
diversamente opinando, si produrrebbe l’effetto di
contrarre l’intervallo di tempo stabilito dal
legislatore a tutela delle esigenze di difesa della
(contro) parte destinataria dell’iniziativa processuale
(nella presente fattispecie, il ricorrente) e garantite
con la previsione del medesimo.
In tali casi, la fissazione del
termine è diretta ad assicurare alla parte che subisce
l’iniziativa processuale un adeguato e inderogabile
margine temporale per approntare le proprie difese,
sicché lo spostamento in avanti della scadenza,
producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a
pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia
difensiva.
Secondo tale opzione ermeneutica, i
termini ‘a ritroso’ non sono posti a garanzia della
parte che deve effettuare l’attività, ma della parte
avversa, nei confronti della quale deve essere
salvaguardato il lasso di tempo non comprimibile durante
il quale una determinata attività non può essere
compiuta.
Con particolare riferimento alle
disposizioni che prevedono la proroga del termine in
scadenza in giorno festivo, l’orientamento
giurisprudenziale ad oggi maggioritario ritiene che tra
i giorni festivi vada incluso il giorno di sabato (in
tal senso, cfr. Tribunale Torino, 8 aprile 2009, in
Giur. merito 2009, 9, 2170 - in tale giudizio l’udienza
di discussione risultava fissata nella giornata dell’11
febbraio 2009 e il termine per la costituzione, ritenuto
dalla stessa parte onerata «libero», risultava scadere
il sabato 31 gennaio 2009 – nonché Trib. Milano, ord. 4
maggio 2007, in D&L Riv. crit. dir. lav., 2007, 610.).
Ciò posto, tuttavia, ad avviso di
questo Giudicante occorre interrogarsi se, in forza dei
principi contenuti nell’art. 155 c.p.c., sia
condivisibile quella soluzione interpretativa che
comporta la piena equiparazione del sabato ai giorni
festivi, quanto agli effetti degli “atti processuali da
svolgersi fuori dall'udienza” che vengano perfezionati
in tale giornata.
Al riguardo, è stato osservato, in
dottrina, che il legislatore, al fine di non ingenerare
ambiguità nell’interpretazione della disposizione di cui
al comma quinto dell’art. 155 c.p.c., che estende agli
atti in scadenza il sabato il regime di proroga ope
legis di cui al comma quarto, ha puntualmente chiarito
che “Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e
di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da
ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni
effetto è considerata lavorativa” (art. 155, sesto
comma, c.p.c.).
La ratio di tale disposizione pare
volta ad escludere una automatica equiparazione della
giornata del sabato ai giorni festivi, fatta esclusione
per l’estensione del meccanismo di proroga sopra
delineato. Taluni autori, sul punto, hanno osservato che
“se per quest'aspetto – proroga - il sabato viene dunque
equiparato ad un giorno festivo, il legislatore si è
però preoccupato di precisare che ogni altro effetto
esso rimane una giornata lavorativa”.
Altri autori, in sintonia con la
maggioritaria interpretazione pretoria, sono di
contrario avviso.
Ad avviso di costoro, il dettato
della norma di cui al comma sesto si riferisce al
regolare svolgimento nel corso del sabato di “ogni altra
attività giudiziaria”, e tale scelta lessicale potrebbe
risultare indice di una volontà del legislatore di
circoscrivere l’attività per cui è da ritenersi regolare
lo svolgimento nella giornata del sabato a quelle
ricadenti nella sfera di competenza del Giudice e
dell’ufficio giudiziario, in contrapposizione al
“compimento degli atti processuali svolti fuori
dall'udienza” di cui al comma quinto, rivolta piuttosto
alle attività di competenza delle parti(In tal senso,
espressamente, Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, già
citata, secondo cui “...con la disposizione introdotta
dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il legislatore ha inteso
recepire dal comune sentire la valutazione in merito
alla giornata del sabato, parificandola in sostanza,
almeno per quanto attiene all'attività che deve essere
svolta dalle parti fuori udienza, a una giornata festiva
... che, conseguentemente, nessun adempimento rituale
può ritenersi effettuato nella giornata del sabato con
riferimento al rispetto dei termini fissati per attività
processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi
tuttavia provvedere all'incombente nella giornata
precedente per i termini c.d.a ritroso...”). Autorevole
dottrina, in coerenza con tale lettura, ha affermato che
il quinto comma dell’art. 155 c.p.c. “estende al sabato
la disciplina dei giorni festivi, ma esclusivamente per
gli atti processuali che si svolgono fuori udienza”
individuando la ratio della disposizione nella volontà
di “evitare l’accesso agli uffici pubblici -
essenzialmente alle cancellerie ed agli ufficiali
giudiziari - nel giorno di sabato” con la conseguenza
che “nell'ipotesi di termini a ritroso, la scadenza del
sabato è anticipata al giorno precedente”.
Ciò posto, tuttavia, osserva il
giudicante che il tenore letterale dell’ultimo inciso
del comma sesto, secondo il quale il sabato “ad ogni
effetto è considerata lavorativa” è suscettibile di
avvalorare, a ben vedere, la diversa tesi per cui
l’attività processuale extraudienza di pertinenza delle
parti sia regolarmente svolgibile anche in tale
giornata, a differenza che nei giorni festivi.
E, invero, non pare condivisibile
la teoria maggioritaria, nella parte in cui, prendendo
abbrivio da una norma posta a beneficio della parte
onerata degli adempimenti processuali, desume un
corollario non espressamente previsto dalla lettera
della legge - quale l’equiparazione del sabato al giorno
festivo, quanto agli effetti dell’attività svolta fuori
udienza in tale giornata – che, traducendosi in un
conseguente impedimento allo svolgimento delle attività
processuali da realizzarsi fuori udienza (in una
giornata che, secondo il comma 6 dell’art. 155 c.p.c.,
“ad ogni effetto è considerata lavorativa”), si ritorce
a danno della medesima parte.
L’interpretazione del comma quinto
dell’art. 155 c.p.c., nel senso di ritenere tardivo
l’adempimento posto in essere nella giornata di scadenza
di sabato, pare esorbitare rispetto alla effettiva
portata della disposizione, che non dispone in ordine
alla estensione al sabato della disciplina applicabile
ai giorni festivi.
In ordine alle attività processuali
da compiersi fuori udienza in tale giornata si è
significativamente affermato in dottrina che “alla luce
del combinato disposto dell'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.
si deve dunque ritenere che, se l’ufficiale giudiziario
esegue una notifica durante la giornata di sabato, essa
è compiuta validamente...”. Ponendosi in tale
prospettiva, assorbente rilievo deve essere conferito
alla circostanza che gli uffici giudiziari sono
disponibili ad accettare atti depositati nella giornata
del sabato; in tal caso le attività processuali svolte
fuori udienza, con l’avvenuto ritiro degli atti da parte
delle cancellerie o dell’ufficiale giudiziario, devono
ritenersi correttamente adempiuti dalla parte onerata.
Tale soluzione consente un adeguato
contemperamento degli interessi delle diverse parti
processuali, non conducendo ad una preclusione di
svolgimento delle attività nella giornata del sabato,
qualora vi siano le condizioni per realizzare
l’adempimento processuale in tale scadenza. L’attività
processuale ‘fuori udienza’ è del resto svolta con la
cooperazione degli uffici giudiziari, che rendono il
relativo servizio nella giornata di sabato, ritenuta
lavorativa anche a tali fini.
In conclusione, deve considerarsi
valida la costituzione effettuata dalla resistente, non
ritenendosi che sussistano sufficienti ragioni per
desumere dall’art. 155 c.p.c. una equiparazione della
giornata del sabato al giorno festivo, tale da condurre
ad un’esclusione di qualsiasi effetto giuridico alle
attività processuali ‘fuori udienza’ effettivamente
svolte in tale giorno. Non manca giurisprudenza di
merito favorevole a tale, seppur minoritario,
orientamento (cfr. Tribunale Lodi, 20 gennaio 2009, in
D.L. Riv. critica dir. lav. 2009, 4, 1083 (s.m.): “Ove
il termine a ritroso previsto nel processo del lavoro
per la costituzione della parte resistente scada nella
giornata di sabato, non trova applicazione l'art. 155,
comma 5, c.p.c. e, conseguentemente, deve ritenersi
tempestiva la costituzione effettuata in tale
giornata.”).
P.Q.M.
rilevata la regolare costituzione
del rapporto processuale e la tempestività della
costituzione di parte convenuta;
fissa, per la discussione e le
statuizioni in ordine alle istanze istruttorie, e fermi
i diritti di prima udienza, l’udienza del 17.5.2011.
Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di competenza. |