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Scadenza di sabato: la proroga non si applica ai termini a ritroso-Tribunale Enna, sentenza 16.02.2011 –Altalex.it

 

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(Filippo Di Camillo)

 

Con l’ordinanza 16 febbraio 2011 il Tribunale di Enna fornisce un’importante interpretazione dell’art. 155 comma 5 c.p.c., disposizione che estende alla giornata del sabato la proroga del termine di scadenza per il compimento di atti processuali “fuori udienza” allorquando esso cada in un giorno festivo.

 

Segnatamente, la norma estende alla giornata del sabato la portata del comma 4 dell’art. 155 c.p.c., che proroga di diritto il termine di scadenza che cada in un giorno festivo al primo giorno non festivo.

 

Il Tribunale di Enna, nello sforzo interpretativo volto a chiarire l’effettiva portata della “proroga”, affronta due tematiche connesse: quella dell’applicabilità della proroga ex art. 155 comma 4 al computo dei termini a ritroso e quella, più specifica, dell’applicabilità della proroga (sempre nel computo dei termini a ritroso) allorquando il termine scada nella giornata di sabato.

 

La (non) applicabilità della proroga nel computo dei termini a ritroso

 

Circa l’effettiva portata applicativa della proroga ex art. 155 comma 4 c.p.c., la pronuncia in commento, assestandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, chiarisce che la disposizione “si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso”.

 

Ciò in quanto l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, con conseguente computo ‘a ritroso’ del relativo termine di scadenza, “è diretta ad assicurare alla parte che subisce l’iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia difensiva”.

 

In altre parole, l’applicazione della proroga anche al computo dei termini a ritroso comporterebbe una ingiusta compressione dell’intervallo temporale previsto dal Legislatore per consentire alla parte destinataria dell’attività processuale la predisposizione di un’adeguata difesa.

 

Ne deriva che, qualora il termine, computato a ‘ritroso’, scada in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo.

 

Computo dei termini “a ritroso” e scadenza nella giornata di sabato: i due contrapposti orientamenti

 

Chiarito il limite dell’applicabilità della proroga ex art. 155 comma 4 c.p.c., il Tribunale passa poi ad affrontare la tematica specifica della scadenza del termine nella giornata di sabato.

 

Nulla quaestio nel caso si tratti computo di un termine a decorrenza successiva: in tal caso si darà applicazione al comma 5 dell’art. 155 c.p.c., in virtù del quale il termine in scadenza nella giornata di sabato verrà prorogato ope legis al primo giorno successivo non festivo.

 

Più complesso è l’esame della questione riguardante la circostanza in cui si tratti di un termine, con scadenza nella giornata di sabato, da computarsi “a ritroso”.

 

Sul punto si fronteggiano due orientamenti.

 

L’orientamento maggioritario ritiene che, alla stregua di quanto stabilito dal quinto comma dell’art. 155 comma 5 c.p.c., il giorno di sabato sia da equipararsi ad un giorno festivo. Da siffatta ricostruzione interpretativa deriva che, qualora il termine, computato a “ritroso” scada nella giornata di sabato, tale scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo.

 

A tale orientamento sembra aderire il Tribunale di Milano, secondo cui “...con la disposizione introdotta dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il legislatore ha inteso recepire dal comune sentire la valutazione in merito alla giornata del sabato, parificandola in sostanza, almeno per quanto attiene all'attività che deve essere svolta dalle parti fuori udienza, a una giornata festiva ... che, conseguentemente, nessun adempimento rituale può ritenersi effettuato nella giornata del sabato con riferimento al rispetto dei termini fissati per attività processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi tuttavia provvedere all’incombente nella giornata precedente per i termini c.d.a ritroso...” (Trib. Milano, ordinanza 4 maggio 2007).

 

Da tale posizione ermeneutica si discosta la pronuncia in esame, che, al contrario, opina nel senso di non considerare a tutti gli effetti la giornata di sabato come un giorno festivo.

 

Tale ricostruzione prende le mosse dall’esame del dato letterale dell’art. 155 comma 6 c.p.c., alla stregua del quale “resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.

 

Il Giudice siciliano osserva che l’equiparazione del sabato al giorno festivo, quanto agli effetti dell’attività svolta fuori udienza in tale giornata, si traduce in un conseguente impedimento allo svolgimento delle attività processuali da realizzarsi fuori udienza (in una giornata che, secondo il comma 6 dell’art. 155 c.p.c., “ad ogni effetto è considerata lavorativa”), ritorcendosi ingiustificatamente a danno della parte tenuta ad effettuare tale attività.

 

Tale conclusione è supportata dalla considerazione che gli uffici giudiziari sono disponibili ad accettare atti depositati nella giornata del sabato; in tal caso le attività processuali svolte fuori udienza, con l’avvenuto ritiro degli atti da parte delle cancellerie o dell’ufficiale giudiziario, devono ritenersi correttamente adempiute dalla parte onerata.

 

La conseguenza applicativa della tesi esposta dal Tribunale consiste, quindi, nel considerare la giornata di sabato come utile al compimento di attività processuali fuori udienza allorquando la scadenza del termine “a ritroso” cada in tale giornata.

 

Questa interpretazione è condivisa dal Tribunale di Lodi, sentenza 20 gennaio 2009, che, testualmente, sancisce : “Ove il termine a ritroso previsto nel processo del lavoro per la costituzione della parte resistente scada nella giornata di sabato, non trova applicazione l’art. 155, comma 5, c.p.c. e, conseguentemente, deve ritenersi tempestiva la costituzione effettuata in tale giornata”.

 

(Altalex, 6 maggio 2011. Nota di Filippo Di Camillo. Si ringrazia per la segnalazione Massimiliano De Simone)

 

 

| termine processuale | proroga | sabato | Filippo Di Camillo |

 

Tribunale di Enna

 

Sentenza 16 febbraio 2011

 

Il G.L.

 

Sciogliendo al riserva trattenuta l’8.2.2011,

 

letti gli atti ed esaminati i documenti della presente causa,

 

rilevato, in relazione alle sole questioni sollevate da parte ricorrente alla prima udienza, quanto segue:

 

a) in relazione alla posizione processuale della convenuta, non vi è difetto di legittimazione processuale, né di rappresentanza, in quanto la procura alle liti è stata ritualmente conferita dal legale rappresentante della Camera di Commercio Gulino Liborio; non è rilevante, ai fini della regolare instaurazione della presente controversia, che l’incarico difensivo sia stato conferito al procuratore della convenuta da un soggetto diverso dal Gulino; l’eventuale incompetenza a sottoscrivere un mandato professionale, difatti, assume un rilievo esclusivamente interno all’ente.

 

b) quanto alla costituzione della resistente, deve rilevarsi, in primo luogo, che la stessa è avvenuta il 29.1.2011, data cadente nella giornata di sabato e coincidente con il decimo giorno non libero antecedente all’udienza di discussione, fissata per il giorno 8.2.2011. Ad avviso del ricorrente, il termine di costituzione andava considerato in scadenza il 28.1.2011, ovvero nel primo giorno non festivo antecedente alla scadenza del termine di costituzione. Ciò in quanto l’art. 155 c.p.c. non si applica ai termini ‘a ritroso’ e il sabato, ai fini del calendario giudiziario, va inteso quale giorno festivo.

 

Orbene, al riguardo giova rammentare, in primo luogo, che la Cassazione ha da sempre affermato il principio secondo cui l’art. 155, quarto comma, c.p.c. si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso.

 

Ed invero, nella recente sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. lav., 7 maggio 2008, n. 11163, si legge che “L'art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo.”; (idem, Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19041; Cass. 20 maggio 2002 n. 7331; Cass. 20 novembre 2002, n. 16343; Cass. 29 novembre 1977, n. 5187;).

 

Dunque, l’art. 155, quarto comma, c.p.c. - diretto a prorogare al primo giorno seguente non festivo il termine che scada in giorno festivo - opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, non già con riguardo ai termini che si computano ‘a ritroso’, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale (come quello di cui all’art. 416 c.p.c.), giacché, diversamente opinando, si produrrebbe l’effetto di contrarre l’intervallo di tempo stabilito dal legislatore a tutela delle esigenze di difesa della (contro) parte destinataria dell’iniziativa processuale (nella presente fattispecie, il ricorrente) e garantite con la previsione del medesimo.

 

In tali casi, la fissazione del termine è diretta ad assicurare alla parte che subisce l’iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia difensiva.

 

Secondo tale opzione ermeneutica, i termini ‘a ritroso’ non sono posti a garanzia della parte che deve effettuare l’attività, ma della parte avversa, nei confronti della quale deve essere salvaguardato il lasso di tempo non comprimibile durante il quale una determinata attività non può essere compiuta.

 

Con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la proroga del termine in scadenza in giorno festivo, l’orientamento giurisprudenziale ad oggi maggioritario ritiene che tra i giorni festivi vada incluso il giorno di sabato (in tal senso, cfr. Tribunale Torino, 8 aprile 2009, in Giur. merito 2009, 9, 2170 - in tale giudizio l’udienza di discussione risultava fissata nella giornata dell’11 febbraio 2009 e il termine per la costituzione, ritenuto dalla stessa parte onerata «libero», risultava scadere il sabato 31 gennaio 2009 – nonché Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, in D&L Riv. crit. dir. lav., 2007, 610.).

 

Ciò posto, tuttavia, ad avviso di questo Giudicante occorre interrogarsi se, in forza dei principi contenuti nell’art. 155 c.p.c., sia condivisibile quella soluzione interpretativa che comporta la piena equiparazione del sabato ai giorni festivi, quanto agli effetti degli “atti processuali da svolgersi fuori dall'udienza” che vengano perfezionati in tale giornata.

 

Al riguardo, è stato osservato, in dottrina, che il legislatore, al fine di non ingenerare ambiguità nell’interpretazione della disposizione di cui al comma quinto dell’art. 155 c.p.c., che estende agli atti in scadenza il sabato il regime di proroga ope legis di cui al comma quarto, ha puntualmente chiarito che “Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa” (art. 155, sesto comma, c.p.c.).

 

La ratio di tale disposizione pare volta ad escludere una automatica equiparazione della giornata del sabato ai giorni festivi, fatta esclusione per l’estensione del meccanismo di proroga sopra delineato. Taluni autori, sul punto, hanno osservato che “se per quest'aspetto – proroga - il sabato viene dunque equiparato ad un giorno festivo, il legislatore si è però preoccupato di precisare che ogni altro effetto esso rimane una giornata lavorativa”.

 

Altri autori, in sintonia con la maggioritaria interpretazione pretoria, sono di contrario avviso.

 

Ad avviso di costoro, il dettato della norma di cui al comma sesto si riferisce al regolare svolgimento nel corso del sabato di “ogni altra attività giudiziaria”, e tale scelta lessicale potrebbe risultare indice di una volontà del legislatore di circoscrivere l’attività per cui è da ritenersi regolare lo svolgimento nella giornata del sabato a quelle ricadenti nella sfera di competenza del Giudice e dell’ufficio giudiziario, in contrapposizione al “compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza” di cui al comma quinto, rivolta piuttosto alle attività di competenza delle parti(In tal senso, espressamente, Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, già citata, secondo cui “...con la disposizione introdotta dall'art. 155 comma 5 c.p.c. il legislatore ha inteso recepire dal comune sentire la valutazione in merito alla giornata del sabato, parificandola in sostanza, almeno per quanto attiene all'attività che deve essere svolta dalle parti fuori udienza, a una giornata festiva ... che, conseguentemente, nessun adempimento rituale può ritenersi effettuato nella giornata del sabato con riferimento al rispetto dei termini fissati per attività processuali da svolgersi fuori udienza, dovendosi tuttavia provvedere all'incombente nella giornata precedente per i termini c.d.a ritroso...”). Autorevole dottrina, in coerenza con tale lettura, ha affermato che il quinto comma dell’art. 155 c.p.c. “estende al sabato la disciplina dei giorni festivi, ma esclusivamente per gli atti processuali che si svolgono fuori udienza” individuando la ratio della disposizione nella volontà di “evitare l’accesso agli uffici pubblici - essenzialmente alle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari - nel giorno di sabato” con la conseguenza che “nell'ipotesi di termini a ritroso, la scadenza del sabato è anticipata al giorno precedente”.

 

Ciò posto, tuttavia, osserva il giudicante che il tenore letterale dell’ultimo inciso del comma sesto, secondo il quale il sabato “ad ogni effetto è considerata lavorativa” è suscettibile di avvalorare, a ben vedere, la diversa tesi per cui l’attività processuale extraudienza di pertinenza delle parti sia regolarmente svolgibile anche in tale giornata, a differenza che nei giorni festivi.

 

E, invero, non pare condivisibile la teoria maggioritaria, nella parte in cui, prendendo abbrivio da una norma posta a beneficio della parte onerata degli adempimenti processuali, desume un corollario non espressamente previsto dalla lettera della legge - quale l’equiparazione del sabato al giorno festivo, quanto agli effetti dell’attività svolta fuori udienza in tale giornata – che, traducendosi in un conseguente impedimento allo svolgimento delle attività processuali da realizzarsi fuori udienza (in una giornata che, secondo il comma 6 dell’art. 155 c.p.c., “ad ogni effetto è considerata lavorativa”), si ritorce a danno della medesima parte.

 

L’interpretazione del comma quinto dell’art. 155 c.p.c., nel senso di ritenere tardivo l’adempimento posto in essere nella giornata di scadenza di sabato, pare esorbitare rispetto alla effettiva portata della disposizione, che non dispone in ordine alla estensione al sabato della disciplina applicabile ai giorni festivi.

 

In ordine alle attività processuali da compiersi fuori udienza in tale giornata si è significativamente affermato in dottrina che “alla luce del combinato disposto dell'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c. si deve dunque ritenere che, se l’ufficiale giudiziario esegue una notifica durante la giornata di sabato, essa è compiuta validamente...”. Ponendosi in tale prospettiva, assorbente rilievo deve essere conferito alla circostanza che gli uffici giudiziari sono disponibili ad accettare atti depositati nella giornata del sabato; in tal caso le attività processuali svolte fuori udienza, con l’avvenuto ritiro degli atti da parte delle cancellerie o dell’ufficiale giudiziario, devono ritenersi correttamente adempiuti dalla parte onerata.

 

Tale soluzione consente un adeguato contemperamento degli interessi delle diverse parti processuali, non conducendo ad una preclusione di svolgimento delle attività nella giornata del sabato, qualora vi siano le condizioni per realizzare l’adempimento processuale in tale scadenza. L’attività processuale ‘fuori udienza’ è del resto svolta con la cooperazione degli uffici giudiziari, che rendono il relativo servizio nella giornata di sabato, ritenuta lavorativa anche a tali fini.

 

In conclusione, deve considerarsi valida la costituzione effettuata dalla resistente, non ritenendosi che sussistano sufficienti ragioni per desumere dall’art. 155 c.p.c. una equiparazione della giornata del sabato al giorno festivo, tale da condurre ad un’esclusione di qualsiasi effetto giuridico alle attività processuali ‘fuori udienza’ effettivamente svolte in tale giorno. Non manca giurisprudenza di merito favorevole a tale, seppur minoritario, orientamento (cfr. Tribunale Lodi, 20 gennaio 2009, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2009, 4, 1083 (s.m.): “Ove il termine a ritroso previsto nel processo del lavoro per la costituzione della parte resistente scada nella giornata di sabato, non trova applicazione l'art. 155, comma 5, c.p.c. e, conseguentemente, deve ritenersi tempestiva la costituzione effettuata in tale giornata.”).

 

P.Q.M.

 

rilevata la regolare costituzione del rapporto processuale e la tempestività della costituzione di parte convenuta;

 

fissa, per la discussione e le statuizioni in ordine alle istanze istruttorie, e fermi i diritti di prima udienza, l’udienza del 17.5.2011.

 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

 

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