Cassazione, sez. III,
16 maggio 2011, n. 10717-Diritto e processo.it
I condomini, che devono essere considerati non terzi ma
parti originarie, possono intervenire nel giudizio in
cui la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata
già assunta dall'amministratore; inoltre, possono
ricorrere all'autorità giudiziaria autonomamente, sia
nel caso di inerzia dell'amministratore, a norma
dell’art. 1105 c.c. applicabile anche al condominio per
il rinvio posto dall'art. 1139 c.c., sia allorquando gli
altri condomini non intendano agire o resistere in
giudizio; possono infine esperire i mezzi di
impugnazione necessari ad evitare gli effetti
sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti
dell'amministratore
Cassazione, sez. III, 16 maggio 2011, n. 10717
(Pres. Amatucci – Rel. Carleo)
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 22.3.1994 la s.r.l.
A/2F M. F. conveniva in giudizio il Condominio
dell'edificio (OMISSIS) chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni causati ai suoi M. nei locali
cantinati dell'edificio condominiale dai liquami e dalle
acque provenienti dalle tubazioni fognarie che si erano
otturate. Il Condominio si costituiva in giudizio
chiedendo il rigetto della domanda e, comunque,
l'autorizzazione a chiamare in giudizio il Comune di
Caltagirone che si costituiva a sua volta. In esito al
giudizio il Tribunale di Caltagirone condannava il
Condominio a pagare all'attrice la somma di L. 7.823.400
oltre svalutazione, interessi e spese. Avverso tale
decisione proponevano appello alcuni condomini,
esattamente C.G., Cr.Fu., P.A. e Pa.An. ed in esito al
giudizio, in cui si costituiva il solo Comune di
Caltagirone il quale chiedeva il rigetto
dell'impugnazione, la Corte di Appello di Catania con
sentenza depositata in data 5 agosto 2005, in riforma
della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta
dall'originaria attrice. Avverso la detta sentenza la
società A/2F M. F. ha quindi proposto ricorso per
cassazione articolato in due motivi. Resistono con
controricorso C.G., Cr.Fu., P.A. e P.A. Entrambe le
parti hanno depositato memoria difensiva a norma
dell'art. 37 8 del C.P.C.
Motivi della decisione
Introduttivamente, appare opportuno soffermare
l'attenzione su una questione preliminare sollevata dai
controricorrenti, i quali hanno eccepito
l'inammissibilità delle doglianze formulate dalla
società ricorrente sulla base della considerazione che,
essendo rimasta contumace nel giudizio di appello, essa
non potrebbe sollevare in sede di legittimità temi di
contestazione non trattati nella fase di merito.
L'eccezione è infondata. Ed invero, come sarà più chiaro
in seguito, le doglianze della ricorrente investono
sostanzialmente il preteso difetto di legittimazione ad
impugnare la sentenza di primo grado, riscontrabile in
capo ai condomini dell'edificio (OMISSIS), per aver
questi ultimi proposto appello avverso una decisione che
vedeva come parte il Condominio dell'Edificio e non i
singoli condomini.
Ciò posto, è appena il caso di sottolineare che il
difetto di legittimazione ad impugnare costituisce
questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
processo, così come il difetto di legittimazione ad
agire, attenendo alla regolare costituzione del
contraddittorio, e che la contumacia nel precedente
grado di giudizio non impedisce alla parte di sollevare
(ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento
- e, quindi, anche nel giudizio di legittimità - tutte
le difese in senso lato e le questioni rilevabili
d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso.
Esaurita tale questione preliminare, passando all'esame
dei ricorso proposto dalla società A/2F M. F., deve
rilevarsi che, con la prima doglianza, deducendo la
nullità della sentenza e del procedimento, la società
ricorrente ha censurato la decisione impugnata per non
aver la Corte di Appello rilevato d'ufficio "la nullità
dell'appello perché proposto da soggetti diversi dalle
parti del giudizio di primo grado".
Inoltre - ed in tale rilievo si sostanzia la seconda
doglianza, articolata sotto il profilo della violazione
e/o falsa applicazione delle norme di diritto
processuale - la Corte territoriale avrebbe trascurato
che le dette norme non consentono di proporre gravame
avverso la sentenza a soggetto diverso dalle parti
processuali.
I motivi in questione, che vanno trattati
congiuntamente, proponendo sostanzialmente la stessa
questione, sono manifestamente infondati. A riguardo,
mette conto di rilevare che, se è vero che la
legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta
soltanto ai soggetti che siano stati parti nel giudizio
di primo grado e che siano rimasti soccombenti, deve
tenersi però presente, in senso contrario, che,
configurandosi il condominio come un ente di gestione
sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei
singoli condomini, l'esistenza dell'amministratore non
priva i singoli condomini della facoltà di agire a
difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti
all'edificio condominiale (cfr. tra le tante Cass.
9206/05, 5084/93).
Ed invero, i condomini, che devono essere considerati
non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel
giudizio in cui la difesa dei diritti sulle parti comuni
sia stata già assunta dall'amministratore; inoltre,
possono ricorrere all'autorità giudiziaria
autonomamente, sia nel caso di inerzia
dell'amministratore, a norma dell’art. 1105 c.c.
applicabile anche al condominio per il rinvio posto
dall'art. 1139 c.c., sia allorquando gli altri condomini
non intendano agire o resistere in giudizio; possono
infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad
evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei
confronti dell'amministratore (ex multis Cass. n.
7872/03, n. 8132/04, n. 7130/2001, n. 22942/04, n.
8479/99).
Ne deriva l'infondatezza delle doglianze in esame per
cui il ricorso per cassazione in esame, siccome
infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso
segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle
spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla
rifusione delle spese processuali che liquida in Euro
1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori
di legge. |