Tribunale di L'Aquila, Sezione
Lavoro, Sentenza 11 aprile 2011, n. 145
a cura di Lex24 19 maggio 2011
Documenti e Approfondimenti
Il Sole 24 Ore - Guida al
Diritto n. 11 del 13-03-2010 - La prova di patologie non
previste dalla tabella si deve fondare sull'elevato
grado di probabilità, pag. 66
SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI
GIURIDICA LEX24
Infortunio in itinere - Infortunio
occorso durante il tragitto per recarsi sul posto di
lavoro per riscuotere lo stipendio - Indennizzabilità -
Sussistenza - Motivi. (c.c., art. 2110)
Il requisito della "occasione di
lavoro" che costituisce il presupposto indispensabile ai
fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere,
implica la rilevanza di ogni esposizione al rischio,
indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo,
assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del
rischio stesso ed essendo il limite della copertura
assicurativa costituito esclusivamente dal rischio
"elettivo", ossia quello che, estraneo e non attinente
all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta
arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti
volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali,
una situazione diversa da quella inerente alla attività
lavorativa, ponendo, così, in essere una causa
interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed
evento. Il presupposto dell'"occasione di lavoro" deve
ritenersi sussistente anche in relazione all'infortunio
occorso durante il tragitto per recarsi sul posto di
lavoro per riscuotere lo stipendio, ove verificatosi in
concomitanza della fine dell'orario di lavoro. Infatti,
poiché nel concetto di posto di lavoro, rientra
senz'altro la sede dell'impresa datrice di lavoro, e che
la riscossione delle stipendio è comunque attinente allo
svolgimento del rapporto di lavoro, in simile evenienza
si configura un vero e proprio rapporto finalistico o
strumentale, tra l'attività di locomozione e di
spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro,
e viceversa) e l'attività comunque attinente la
prestazione lavorativa, rapporto che di per sé è
sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto
per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere.
Tribunale di L'Aquila, Sezione
Lavoro, Sentenza 11 aprile 2011, n. 145
Previdenza (Assicurazioni sociali)
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - Infortunio - Occasione di
lavoro - Infortunio in itinere - Rischio elettivo -
Contenuto - Tragitto dal luogo di dimora a quello di
lavoro - Percorso "più breve" - Mancata scelta -
Rilevanza - Esclusione - Criterio della "normalità"
dell'itinerario, non riconducibile a ragioni personali -
Necessità - Riferimento al percorso più breve -
Necessità.
"In tema di infortunio "in
itinere", indipendentemente dall'applicazione dell'art.
2, comma terzo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (aggiunto
dall'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000), per rischio
elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di
lavoro", si intende una condotta personalissima del
lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione
lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed
intrapresa volontariamente in base a ragioni e
motivazioni del tutto personali, al di fuori
dell'attività lavorativa a prescindere da essa, idonea
ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed
attività assicurata. Ne consegue che l'infortunio che
sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto dal
lavoratore per raggiungere il posto di lavoro non è
escluso dalla copertura assicurativa per il solo fatto
che non fosse il "più breve", dovendosi verificare la
"normalità" della percorrenza dell'itinerario seguito e
la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee
all'attività lavorativa".
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 24 settembre 2010, n. 20221
Infortunio in itinere - Nesso
eziologico tra percorso seguito ed evento -
Indennizzabilità - Motivi del ricorso - Vizi di
motivazione - Nozione - Deduzione di una diversa
ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito -
Inammissibilità - Fattispecie
La configurabilità e la conseguente
indennizzabilità di un infortunio in itinere, subito dal
lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la
distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro,
postula la sussistenza di un nesso eziologico tra il
percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso
deve costituire per l'infortunato quello normale per
recarsi al lavoro, a prescindere dalle concrete modalità
del sinistro e dalla colpa dell'assicurato.
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 21 settembre 2010, n. 19937
Previdenza (assicurazioni sociali)
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - Infortunio - Occasione di
lavoro - In genere - Infortunio "in itinere" e
infortunio occorso durante uno spostamento spaziale del
lavoratore funzionale alla prestazione - Uso del mezzo
di trasporto privato - Indennizzabilità dell'infortunio
- Condizioni - Fattispecie relativa ad un infortunio
occorso ad un lavoratore mentre utilizzando il proprio
ciclomotore effettuava uno spostamento per motivi
inerenti allo svolgimento della prestazione
In materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro vale il principio secondo cui
sia l'infortunio "in itinere" sia l'infortunio
verificatosi nel corso di uno spostamento del lavoratore
per motivi inerenti allo svolgimento della propria
prestazione sono indennizzabili anche in caso di
utilizzazione di mezzi di trasporto privati, purché tale
utilizzazione sia "necessitata", cioè funzionalizzata,
in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui
avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei
compiti lavorativi.
In materia di indennizzabilità
dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che
utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono
farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie
previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro
situazioni che senza rivestire carattere di necessità -
perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento
di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari
proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad
aspettative che, seppure legittime per accreditare
condotte di vita quotidiana improntate a maggiore
comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore
sociale tale da giustificare un intervento a carattere
solidaristico a carico della collettività.
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 29 luglio 2010, n. 17752
Infortuni sul lavoro -
Responsabilità penale - Esistenza di più garanti
all'interno dell'impresa - Trasferimento automatico
della responsabilità penale da un soggetto all'altro -
Insussistenza - Applicazione del principio di
corresponsabilità - Sussistenza - Motivi.
La normativa in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro individua, quali
garanti della salute del dipendente, differenti
categorie di soggetti: il datore di lavoro (che rimane
sempre e comunque il principale garante dell'incolumità
fisica dei lavoratori), il legale rappresentante, il
titolare di poteri gestori dell'impresa, il responsabile
della sicurezza e gli stessi lavoratori, i quali, in
particolare, in forza dell'art. 5 del D.Lgs. 626/1994,
in ragione dell'attività svolta, hanno l'obbligo di
prendersi cura non solo della propria sicurezza e della
propria salute, ma anche di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, evitando comportamenti
contrari alle regole di prudenza e diligenza
nell'esecuzione della prestazione lavorativa. La
contemporanea presenza di più garanti all'interno
dell'impresa non determina l'automatico trasferimento
della responsabilità penale da un soggetto all'altro -
ossia il passaggio del testimone dal responsabile
principale a quello di grado secondario -, ma, al
contrario, implica la distribuzione tra le diverse
figure di tale responsabilità - ferma restando,
ovviamente, la sussistenza del nesso di causalità tra
gli obblighi di garanzia della sicurezza violati e
l'evento dannoso - secondo un principio di
corresponsabilità che trae fondamento dalla necessità di
cooperazione nell'attuazione delle misure di
prevenzione.
Corte d'Appello Trieste, Sezione 1
Penale, Sentenza 18 maggio 2010, n. 434
Previdenza (assicurazioni sociali)
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - Infortunio - Occasione di
lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità -
Limiti - Rischio elettivo - Valutazione - Modalità -
Fattispecie in tema di violazione di norme fondamentali
del codice della strada
In tema di infortunio "in itinere",
il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità
deve essere valutato con maggior rigore che
nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione
di norme fondamentali del codice della strada può
integrare, secondo la valutazione del giudice di merito,
un aggravamento del rischio tutelato talmente
esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la
stessa in radice.
Il rischio elettivo, configurato
come l'unico limite alla copertura assicurativa di
qualsiasi infortunio, assume una nozione più ampia
rispetto all'infortunio che si verifica nel corso
dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto
comprende comportamenti del lavoratore infortunato di
per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma
semplicemente contrari a norme di legge o di comune
prudenza.
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 7 maggio 2010, n. 11150
Previdenza (Assicurazioni sociali)
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - Infortunio - Occasione di
lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità -
Limiti - Rischio elettivo - Valutazione - Criteri -
Violazione di norme fondamentali del codice della strada
- Configurabilità - Fattispecie.
In tema di infortunio "in itinere",
il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità
deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a
quello che si verifichi nel corso della attività
lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti
del lavoratore infortunato di per sé non abnormi,
secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a
norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la
violazione di norme fondamentali del codice della strada
può integrare, secondo la valutazione del giudice di
merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente
esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la
stessa. (Nella fattispecie, anteriore all'entrata in
vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, la S.C.
ha confermato la decisione di merito che, analizzando le
concrete condizioni psicologiche ed ambientali in cui si
era verificato l'infortunio a causa dell'inosservanza di
uno "stop" da parte del lavoratore nel tragitto da casa
al luogo di lavoro, aveva stabilito che il comportamento
del medesimo non aveva comportato l'assunzione di un
rischio elettivo escludente la configurabilità di un
infortunio "in itinere" indennizzabile).
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 29 luglio 2009, n. 17655
Previdenza (Assicurazioni sociali)
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - Infortunio - Occasione di
lavoro - Infortunio in itinere - Omicidio del
lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso
per recarsi al lavoro - Tutela assicurativa -
Esclusione.
In tema di indennizzabilità dell'
infortunio "in itinere", si sottrae a censure la
decisione di merito che, a fronte dell'omicidio del
lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso
per recarsi al lavoro, ha ravvisato tra prestazione
lavorativa ed evento una mera coincidenza cronologica e
topografica, un indizio del nesso di occasionalità,
peraltro contraddetto da altri indizi (quali alcuni
prossimi congiunti del lavoratore rimasti a loro volta
vittime di omicidi due anni prima), escludendo qualsiasi
collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro
e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro
a bordo della propria autovettura.
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 11 giugno 2009, n. 13599
Previdenza (assicurazioni sociali)
- Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - Infortunio in itinere - Causa
violenta - Inerenza alla attività lavorativa - Necessità
Per la configurazione di un
infortunio sul lavoro non è sufficiente che sussista la
causa violenta (la quale può essere costituita anche dal
fatto delittuoso del terzo) e che questa abbia colpito
l'assicurato nel luogo di svolgimento delle sue
mansioni, ma è necessario che tale causa sia
strettamente connessa con l'esplicazione dell'attività
lavorativa, nel senso che essa inerisca a tale attività
e sia, quanto meno, occasionata dal suo esercizio (allo
stesso modo il nesso eziologico tra attività lavorativa
e rischio va verificato anche ai fini
dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere).
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 11 giugno 2009, n. 13599
Previdenza (Assicurazioni sociali)
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
malattie professionali - Infortunio - Occasione di
lavoro - Rischio specifico - Rischio elettivo - Nozione
- Fattispecie relativa ad infortunio verificatosi in
conseguenza della scelta del lavoratore di percorrere,
fra due sentieri di accesso all'azienda, quello più
scosceso.
In materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro,
costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente
arbitraria ed animata da finalità personali, dalle
normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi
da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione
della prestazione. Tale genere di rischio - che è in
grado di incidere, escludendola, sull'occasione di
lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei
seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed
arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità
produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione
di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di
derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della
corte territoriale, che aveva negato l'indennizzabilità
dell'infortunio occorso ad un lavoratore, infortunatosi
nell'uscire dall'azienda imboccando un viottolo scosceso
e con curva in forte pendenza, per aver omesso di
considerare che, a fronte di un comportamento imprudente
del lavoratore, l'infortunio era, comunque,
ricollegabile alle finalità aziendali, perché occorso
nell'espletamento dell'attività lavorativa ed in
conseguenza di una scelta, quale quella di percorrere,
fra i due sentieri di accesso all'azienda, quello più
scosceso, che, sebbene non necessitata, ed anzi
evitabile, non risultava del tutto estranea alle
finalità lavorative e non corrispondeva solo ad esigenze
meramente personali)
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 18 maggio 2009, n. 11417
Previdenza (Assicurazioni sociali)
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - Infortunio - Occasione di
lavoro - Rischio specifico - Rischio elettivo - Nozione
- Fattispecie relativa ad incidente verificatosi in
ambiente lavorativo diverso da quello proprio per mera
curiosità.
In materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce
rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed
animata da finalità personali, dalle normali modalità
lavorative, che comporta rischi diversi da quelli
inerenti le usuali modalità di esecuzione della
prestazione. Tale genere di rischio - che è in grado di
incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si
connota per il simultaneo concorso dei seguenti
elementi: a) presenza di un atto volontario ed
arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità
produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione
di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di
derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa
(nella specie la S.C. ha respinto il ricorso contro la
sentenza che aveva negato l'indennizzabilità
dell'infortunio occorso ad un lavoratore che,
frequentando un corso di perfezionamento antincendio,
durante la pausa del caffè aveva voluto osservare da
vicino il vano nel quale era allocato il discensore per
i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perdere
l'equilibrio e così cadere nello stesso).
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 4 luglio 2007, n. 15047
Previdenza (assicurazioni sociali)
- Inail - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di
lavoro - In genere - Occasione di lavoro - Nozione -
Rischio di elezione - Indennizzabilità - Esclusione -
Fattispecie
Il rischio elettivo può essere
individuato attraverso il concorso simultaneo dei
seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non
solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti
automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma
altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo
alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare
impulsi meramente personali (il che esclude le
iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle
direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive,
come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre
1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire
rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato
eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un
fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali,
si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad
una più rapida consegna dei plichi della quale è
incaricato); c) che affronti un rischio diverso da
quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non
abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento
dell'attività lavorativa.
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 4 luglio 2007, n. 15047
Previdenza (Assicurazioni sociali)
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - Infortunio - Occasione di
lavoro - Infortunio in itinere.
La colpa esclusiva del lavoratore
non osta all'operatività dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, salvo, anche in ipotesi
di infortunio "in itinere", il limite del "rischio
elettivo", inteso quale scelta di un comportamento
abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore,
tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli
inerenti alla normale attività, secondo l'apprezzamento
del fatto al riguardo compiuto dal giudice di
merito.(Nella specie, in riferimento ad un infortunio
"in itinere" occorso ad un lavoratore che aveva
utilizzato la propria autovettura per tornare dal lavoro
alla propria abitazione, il giudice di merito aveva
escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, sulla base
del rilievo che l'incidente era addebitabile alla colpa
esclusiva del medesimo lavoratore, che non aveva
osservato un segnale di "stop"; la S.C. ha annullato con
rinvio tale sentenza, sulla base del riportato principio
di diritto e dell'inerente rilievo che neanche
l'addebitabilità dell'incidente alla violazione di una
specifica prescrizione delle regole della circolazione
stradale è idonea, di per sè, a configurare l'ipotesi
del rischio elettivo).
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 4 dicembre 2001, n. 15312
Assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali - Occasione di
lavoro - Infortunio
Quando l'infortunio si verifica al
di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della
materiale attivita` lavorativa e delle vere e proprie
prestazioni di lavoro (e cioe` anteriormente o
successivamente a queste, ovvero durante una pausa), la
ravvisabilita` della occasione di lavoro, ai sensi
dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e`
rigorosamente condizionata all'esistenza di circostanze
- la cui prova, a norma dell'art. 2697 cod. civ.,
incombe sull'assicurato che agisce in sede giudiziaria
per ottenere la prestazione previdenziale - che non ne
facciano venir meno la riconducibilita` eziologica al
lavoro e lo facciano invece rientrare nell'ambito dell'attivita`
lavorativa o di tutto cio` che ad essa e` connesso in
virtu` di un collegamento non del tutto marginale; in
particolare, l'attivita` non intrinsecamente lavorativa,
e non coincidente per modalita` di tempo o di luogo, con
le prestazioni dovute, deve essere richiesta "ex
necessitate" o dalle modalita` di esecuzione imposte dal
datore di lavoro, o da circostanze di tempo e di luogo
che prescindono dalla volonta` di scelta del lavoratore.
(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla
S.C., aveva dichiarato la non indennizzabilita`
dell'infortunio subito dal lavoratore mentre, durante
l'orario di lavoro, si stava recando al bar per prendere
un caffe`).
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, Sentenza 30 maggio 1995, n. 6088 |