avv. Maurizio Perelli
La terza Sezione della Cassazione, con sentenza 10813
del 18 maggio 2011 ha confermato che è decennale la
prescrizione dell'azione in tema di risarimento del
danno che derivi dal mancato recepimento o dal ritardato
recepimento di una direttiva comunitaria. I chiarimente
innovativi attengono alla decorrenza del termine in
diversi possibili casi.
La sentenza 10813 del 2011 formula, infatti, i seguenti
principi di diritto:
"a) nel caso di direttiva comunitaria
sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai
singoli, ma non self-executing, l'inadempimento statuale
alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare
in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a
favore dei soggetti che successivamente si vengano a
trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva
fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i o i diritti
da essa riconosciuti, con la conseguenza che la
prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio
non corre, perchè la condotta di inadempimento statuale
cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die;
b) qualora, nel caso sub a), intervenga un atto
legislativo di adempimento parziale della direttiva
sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da
essa contemplati, dall'entrata in vigore di detto atto
inizia il decorso della prescrizione decennale
dell'azione di risarcimento danni di tali soggetti per
la parte di direttiva non adempiuta;
c) qualora, nel caso sub a), intervenga invece un
atto legislativo di adempimento della direttiva che sia
parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o
provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a
determinate categorie di soggetti fra quelle cui la
direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal
mero dato temporale della verificazione delle situazioni
di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei
diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata
tempestivamente, il corso della prescrizione per i
soggetti esclusi non inizia, perchè la residua condotta
di inadempimento sul piano soggettivo continua a
cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a
giustificare l'obbligo risarcitorio;
d) qualora, sempre nel caso sub a), l'atto di
adempimento parziale sul piano soggettivo concerna
invece alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano
verificate situazioni di fatto giustificative
dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che
la direttiva fosse stata attuata tempestivamente,
scelti, però, sulla base di circostanze fattuali diverse
dal mero dato temporale che li accomuna, la condotta di
inadempimento per i soggetti esclusi non può più dirsi
cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei
loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi
inizia il corso della prescrizione decennale del diritto
al risarcimento;
e) il diritto al risarcimento del danno da
inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva
delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a
favore dei soggetti che avevano seguito corsi di
specializzazione medica negli anni dal 1° gennaio 1983
all'anno accademico 1990 - 1991 in condizioni tali che
se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero
acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel
termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999,
data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370
del 1999".
Tra i motivi della decisione si legge, al paragrafo 3:
...
"... il Collegio intende in primo luogo dare continuità
all'insegnamento delle Sezioni Unite sulla
qualificazione della pretesa degli specializzandi
relativa alla mancata remunerazione per l'attività
prestata nell'ambito dei corsi di specializzazione.
Insegnamento che si è espresso con il principio di
diritto secondo cu: <<In caso di omessa o tardiva
trasposizione da parte del legislatore italiano nel
termine prescritto dalle direttive comunitarie (nella
specie le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non
autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione
dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai
principi più volte affermati dalla Corte di giustizia,
il diritto degli interessati al risarcimento dei danni
che va ricondotto -anche a prescindere dall'esistenza di
uno specifico intervento legislativo accompagnato da una
previsione risarcitoria- allo schema della
responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex
lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività
non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta
dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere
qualificata come antigiuridica nell'ordinamento
comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento
interno. Ne consegue che il relativo risarcimento,
avente natura di credito di valore, non è subordinato
all'esistenza del dolo o della colpa e deve essere
determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento
interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea
compensazione della perdita subita in ragione del
ritardo oggettivamente apprezzabile , restando
assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta
all'adempimento di una obbligazione "ex lege"
riconducibile all'area della responsabilità
contrattuale, all'ordinario tremine decennale di
prescrizione>>". |