Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di
autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la
marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella
quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne
consegue che se il giudice di merito accerti che un
sinistro stradale e' da ascriversi, sotto il profilo
eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole
del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di
stop, risulta superata la presunzione di concorso di
colpa di cui all'articolo 2054 cod. civ., comma 2,
avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria,
operante solo se non sia possibile in concreto,
accertare le rispettive responsabilita' (cfr. Cass. n.
4055/2009)
Corte di Cassazione Sezione 3
Civile, Sentenza del 31 marzo 2011, n. 7439
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente
Dott. SEGRETO Antonio - rel.
Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso -
Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI. MA. (OMESSO), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio
dell'avvocato BLASI SERGIO, rappresentato e difeso
dall'avvocato FRANCESCHINI ROSELLA giusta delega a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA. AS. S.P.A. (OMESSO) in persona
del legale rappresentante pro tempore BE. FA. ,
elettivamente domiciliata in ROMA, VLE MAZZINI 114/B,
presso lo studio dell'avvocato MELUCCO GIORGIO, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;
DI. DO. SE. (OMESSO), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA RECH 76, presso lo
studio dell'avvocato POERIO GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall'avvocato TRIVELLIZZI PIERLUIGI giusta delega
a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 800/2005
della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, emessa il 16/3/2005,
depositata il 22/09/2005, R.G.N. 42/2003;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 16/02/2011 dal
Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l'Avvocato SERGIO BLASI per
delega dell'Avvocato ROSELLA FRANCESCHINI;
udito l'Avvocato FEDERICA MELUCCO
per delega dell'Avvocato GIORGIO MELUCCO;
udito l'Avvocato FEDERICA MELUCCO
per delega dell'Avvocato PIERLUIGI TRIVELLIZZI;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ca. Ma. conveniva davanti al
tribunale di Teramo Di. Do. Se. e la No. As. per
sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni,
conseguenti a sinistro stradale tra l'auto del Di. Do.
ed il ciclomotore dell'attore.
Il tribunale rigettava la domanda.
La corte di appello di L'Aquila,
adita dall'attore, con sentenza depositata il 22.9.2005
rigettava l'appello sul rilievo che andava affermata la
responsabilita' esclusiva dell'attore, che aveva invaso
la corsia opposta, dove viaggiava il convenuto, e che
non si era fermato allo stop.
Avverso questa sentenza ha proposto
ricorso per cassazione l'attore, che ha anche presentato
memorie.
Resistono con rispettivi
controricorsi sia Di. Do. che la Ca. As. s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso
il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 132 e
161 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3,
per non avere il giudice di appello ritenuta la nullita'
della sentenza di primo grado, pur in assenza della
trascrizione delle conclusioni.
2. Il motivo e' infondato.
Infatti la mancata trascrizione
delle conclusioni delle parti non costituisce di per se
motivo di nullita' della sentenza occorrendo che a tal
fine l'omissione abbia in concreto inciso sull'attivita'
del giudice nel senso di avere determinato o una mancata
pronuncia sulle domande o sulle eccezioni oppure un
difetto di motivazione in ordine a punti decisivi
prospettati (Cass. n. 12036/2000).
La sentenza impugnata ha rilevato
correttamente che la sentenza di primo grado si e'
pronunziata su tutte le questioni prospettate con le
conclusioni in tema di responsabilita' dell'incidente,
con la conseguenza che correttamente i giudici di
appello hanno rilevato che era assorbita ogni ulteriore
questione sulla congruita' della somma richiesta come
danno.
3. Con il secondo motivo di ricorso
il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2054
c.c., nonche' il vizio di motivazione della sentenza in
tema di ricostruzione di incidente, ai sensi
dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5.
Il ricorrente sostiene che la corte
territoriale abbia erratamente valutato le risultanze
processuali ed in ogni caso che non abbia tenuto conto
della presunzione di colpa di cui all'articolo 2054 c.c.
gravante anche sull'altro conducente fino a prova
contraria.
4. Il motivo e' infondato.
Come costantemente affermato da
questa Corte, in tema di responsabilita' da sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento
del giudice del merito in ordine alla ricostruzione
delle modalita' di un incidente e al comportamento delle
persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si
concretizza in un giudizio di mero fatto che resta
insindacabile in sede di legittimita', quando sia
adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da
errori giuridici (Case. 2/03/2004, n. 4186; Cass.
25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass.
05/04/2003, n. 5375).
Nella fattispecie il giudice di
appello ha ricostruito l'incidente stradale sulla base
degli accertamenti effettuati dai C.C. nonche' delle
deposizioni dei testi ed ha ritenuto che l'incidente si
e' verificato per colpa esclusiva dell'attore che non si
era arrestato al segnale di stop ed aveva invaso la
corsia opposta. Il segnale di "stop" pone a carico dei
conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre
e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la
strada nella quale intendano confluire sia sgombra da
veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti
che un sinistro stradale e' da ascriversi, sotto il
profilo eziologico, esclusivamente al comportamento
colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il
segnale di stop, risulta superata la presunzione di
concorso di colpa di cui all'articolo 2054 cod. civ.,
comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente
sussidiaria, operante solo se non sia possibile in
concreto, accertare le rispettive responsabilita' (cfr.
Cass. n. 4055/2009).
L'incidente si e' verificato ben
all'interno della corsia di marcia del Di. Do. e non in
quella dell'attore, il quale non si era arrestato al
segnale di stop e non aveva dato la precedenza all'auto
antagonista.
Trattasi di valutazione fattuale,
che rientra negli esclusivi poteri del giudice di merito
mentre la censura sul punto si risolve in una diversa
lettura delle risultanze processuali, che non puo'
essere effettuata da questa corte di legittimita'.
5. Il ricorso va rigettato ed il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione sostenute dai resistenti e liquidate per
ciascuno in complessivi euro 1200,00, di cui euro
200,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di
legge.
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