Misure di sicurezza – personali –
libertà vigilata – soggetto passivo – collaboratore di
giustizia – persona ammessa a misure speciali di
protezione – applicazione della misura di sicurezza –
impossibilità – conseguenze (cod. pen., artt. 215, 228;
cod. proc. pen., art. 679; d.l. 15 gennaio 1991 n. 8,
convertito con modificazioni nella l. 15 marzo 1991 n.
82, nuove norme in materia di sequestri di persona a
scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di
giustizia, nonché per la protezione e il trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia, artt. 10 ss.).
Poiché i contenuti tipici della
libertà vigilata descritti dall’art. 228 cod. pen. non
possono essere attuati nei confronti di un collaboratore
di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione,
nei confronti di quest’ultimo la misura di sicurezza
predetta può essere applicata ex art. 679 cod. proc.
pen. solo dopo la cessazione delle misure di protezione.
18 / 11 R.P.M.S.
N. / 11 ORD.
UFFICIO DI SORVEGLIANZA
per le circoscrizioni dei Tribunali
di Alessandria, Tortona e Acqui Terme
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza
relativo all’esame della pericolosità sociale per
applicazione della misura di sicurezza della libertà
vigilata per anni 1 nei confronti di G. S., nato il
X.X.XX a XXXX in atto agli arresti domiciliari in
località segreta a conoscenza del Servizio Centrale di
Protezione, difeso dall’Avv. V. M. di Roma – di fiducia,
in relazione alla misura di sicurezza di cui a sentenza
25.3.09 della Corte Appello di XXXX (in riforma sentenza
16.3.06 Tribunale di XXXX).
Visti gli atti del procedimento di
sorveglianza sopra specificato;
Verificata, preliminarmente, la
regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti
avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato ed al
difensore;
Considerate le risultanze delle
documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli
accertamenti svolti, della trattazione e della
discussione di cui a separato processo verbale;
Udite le conclusioni del
rappresentante del P.M. e del difensore;
O S S E R V A
quanto segue.
1. - Con sentenza emessa il 25
marzo 2009 la Corte di Appello di XXXX, in riforma della
sentenza del Tribunale di XXXX in data 16 marzo 2006,
dichiarava G. S. colpevole del reato ex art. 416 bis
c.p. (commesso in XXXX e Comuni limitrofi ed accertato
dal 13 luglio 1995 con condotta all’epoca perdurante),
lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione e gli
applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata
per la durata minima di anni uno.
Nell’imminenza della fine
dell’esecuzione della pena (avvenuta il 12 aprile 2011),
il 15 marzo 2011 il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Alessandria chiedeva a questo Ufficio
(competente perchè all’epoca l’interessato era detenuto
presso la Casa Circondariale alessandrina) di procedere
al riesame della pericolosità sociale del G. ai fini
dell’esecuzione della suindicata misura di sicurezza.
Il G. ha altre tre precedenti
condanne per commercio abusivo di materie esplodenti,
ricettazione e tentata estorsione in concorso (fatti
commessi tra il 1994 ed il 2007).
Risultano pendenti a suo carico
altri due procedimenti per estorsione del 2006 e per
violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di
cose sottoposte a sequestro del 2007.
Avvenuta la scarcerazione, il G. ha
immediatamente iniziato l’esecuzione della misura degli
arresti domiciliari in località protetta (applicatagli
dal GIP di XXXX il 21 dicembre 2009 in sostituzione
dell’originaria misura della custodia cautelare in
carcere disposta, a sua volta, il 21 maggio 2009 dal
medesimo GIP in relazione ad imputazioni ex artt. 416
bis c.p., 81-110, 629 c.p. e 73 DPR 309/1990:
imputazioni per le quali l’indagato è stato rinviato a
giudizio innanzi al Tribunale di XXXX).
La superiore sostituzione è stata
motivata con la circostanza che il G. sta collaborando
con la Giustizia (ragione per la quale si trova
sottoposto allo speciale programma di protezione): fatto
che ha indotto il GIP ha ritenere “affievolite” le
originarie esigenze cautelari.
Prima di quella cessata il 12
aprile 2011, il G. ha avuto altre carcerazioni dal 1995
al 2009, nel corso delle quali il predetto non ha
espletato attività trattamentali strutturate, mentre ha
avuto un rilievo disciplinare (il 27 luglio 2009 per
minacce da e verso un altro detenuto) ed una sanzione
disciplinare (richiamo del 16 aprile 2004).
La Casa di Reclusione di Padova ha
comunicato pure che a carico del soggetto risultano
(oltre al predetto rilievo disciplinare del luglio 2009)
rapporti relativi a diversi scioperi della fame.
La Direzione Distrettuale Antimafia
di XXXX il 4 aprile 2011, infine, ha evidenziato che:
dal luglio 2009 il G. ha
iniziato a collaborare con la Giustizia;
in ragione della sua “massima
attendibilità” è stato sottoposto allo speciale
programma di protezione;
tale collaborazione si è
rivelata “decisiva in relazione a numerose vicende
collegate a gruppi” camorristici;
“in ragione delle suesposte
considerazioni ... non sussistono più le condizioni di
pericolosità necessarie per la irrogazione della misura
di sicurezza, potendo tranquillamente ritenersi che il
Giordano ha reciso definitivamente ogni legame con
l’ambiente criminale di originaria appartenenza”.
2. - Va precisato, anzitutto, che
non si condivide la superiore conclusione della DDA di
XXXX (che ha desunto la cessazione della pericolosità
sociale del G. esclusivamente dal suo status di
collaboratore di giustizia sottoposto a speciale
programma di protezione), atteso che:
la condotta mantenuta dal G.
durante le precedenti carcerazioni (caratterizzata dalla
mancata partecipazione ad attività trattamentali
strutturate, da rilievi disciplinari e da atteggiamenti
di insofferenza verso le istituzioni penitenziarie) è
sintomatica della mancanza di una completa e piena
evoluzione della personalità del predetto verso modelli
di vita socialmente adeguati;
è vero che nei confronti del
soggetto “ammesso allo speciale programma di protezione
previsto per i cosiddetti ‘collaboratori di giustizia’
dall'art. 10 d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con
modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, il
requisito della pericolosità deve essere puntualmente
accertato sulla base di elementi di fatto idonei a
superare la presunzione, derivante dalla suddetta
ammissione, che il proposto abbia reciso i propri legami
con il mondo del crimine” (così Cass. pen., Sez. I,
sentenza 22 settembre 2000, n. 5228, Archetti);
altrettanto vera, nondimeno, è
la circostanza che nella fattispecie tale “presunzione
di recisione dei legami con la criminalità organizzata”
non può equivalere (pure) a “cessazione della
pericolosità sociale del soggetto” (potendo notoriamente
delinquere anche soggetti non collegati alla criminalità
organizzata);
in mancanza di codesta
pericolosità, infatti, l’ordinanza di custodia cautelare
emessa nei confronti del G. il 21 maggio 2009 avrebbe
dovuto essere senz’altro revocata;
viceversa, la stessa il 21
dicembre 2009 (come testé detto) è stata (non revocata,
ma soltanto) sostituita con quella degli arresti
domiciliari, ritenendosi “affievolite” (e, dunque,
persistenti) le originarie esigenze cautelari [e nella
surricordata ordinanza del 21 maggio 2009 si legge al
riguardo che le esigenze cautelari sono tutte (compresa,
quindi, quella ex art. 274, lettera c, c.p.p.) “presunte
ex lege (art. 275, comma 3, c.p.p.) al massimo grado in
ragione della natura dei delitti per i quali si
procede”; e si sottolinea in particolare che nella
fattispecie “la recidivanza, più che un rischio, é una
certezza”].
Ciò posto, si rileva adesso che
allo stato la misura di sicurezza in questione non può
essere “utilmente” disposta.
Invero, poiché il G. si trova
attualmente in località protetta in virtù del suindicato
programma di protezione, risulta oggi impossibile dare
effettiva e concreta attuazione ai contenuti tipici
della libertà vigilata descritti dall’art. 228 c.p.
[cfr. Corte cost., ordinanza 19 giugno 1998, n. 224: “È
manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3,
27, 25 e 101 Cost., nei confronti dell'art, 212, primo
comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la
sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza
della libertà vigilata, quando il soggetto che vi è
sottoposto venga ristretto, per custodia cautelare, in
carcere. Contrariamente agli assunti interpretativi da
cui muove il giudice "a quo", infatti, tra la misura di
sicurezza della libertà vigilata e la privazione della
libertà - sia essa derivata dall'esecuzione di pena
detentiva o dall'applicazione di custodia cautelare in
carcere - sussiste un'incompatibilità assoluta che rende
impossibile, naturalisticamente ancor prima che
giuridicamente, applicare tale misura (così come le
altre misure di sicurezza personali non detentive, quali
il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o il divieto
di frequentare osterie o spacci di bevande alcooliche,
ecc.) e in particolare impedisce di dare attuazione ai
contenuti tipici della libertà vigilata descritti
dall'art. 228 cod. pen. Il che spiega perché il
legislatore abbia ritenuto superfluo disporre
espressamente, nell'ipotesi "de qua", la pretesa
sospensione”].
Solo quando tale programma di
protezione verrà meno, sarà “naturalisticamente e
giuridicamente” possibile l’applicazione della misura de
qua ad opera del Magistrato di Sorveglianza che
risulterà competente ex art. 677 c.p.p. (innanzi al
quale sarà avviato il procedimento ex art. 679 c.p.p.).
P.Q.M.
dichiara allo stato non luogo a
provvedere sulla richiesta ex art. 679 c.p.p. formulata
il 15 marzo 2011 dal Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Alessandria nei confronti di G. S.
Manda al Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di XXXX di curare
l’applicazione della misura di sicurezza in questione ex
art. 679 c.p.p. allorché cesserà lo speciale programma
di protezione disposto nei confronti di G. S. ex art. 10
d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modificazioni nella
legge 15 marzo 1991 n. 82.
Alessandria, 6 maggio 2011
Il Magistrato di Sorveglianza
(Dr. Giuseppe Vignera)
Depositato in Cancelleria il
9.5.2011
Il Cancelliere |