avv. Maurizio Perelli
La Corte dei Conti, con sentenza 741 depositata il 5
maggio 2011, chiarisce che per affidare incarichi a
professionisti esterni senza servirsi di quelli in
organico un Comune deve fornire motivazioni non
generiche e che non si riducano a "clausole di stile"
prive di riscontri.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 741 DELLA SEZIONE
GIURISDIZIONALE DEL LAZIO DELLA CORTE DEI CONTI ...
Sent. 741/2011
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai seguenti Magistrati:
Salvatore Nottola
Presidente
Agostino Basta Consigliere, rel.
est.
Luigi Impeciati
Consigliere
all’udienza del giorno 4 febbraio 2008, con l’assistenza
del Segretario, dottoressa Antonella Cirillo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso introdotto dall’atto di citazione in
data 6 giugno 2005, iscritto al n. 63568 del registro di
segreteria della Sezione, a carico di
G.S., D.A.B., E.M. e L.M.
Rappresentati e difesi dagli Avvocati C.D. e C.M., ed
elettivamente domiciliati in Roma, alla via ... presso
lo studio dell’Avvocato M.
esaminati gli atti ed i documenti della causa
uditi:
il consigliere relatore, Agostino Basta
il P.M. nella persona del V.P.G. Tammaro Maiello
l’Avvocato C.M.
PREMESSO IN FATTO
Il Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti
presso la Regione Lazio ha citato in giudizio i Signori
S.G., nella qualità di sindaco; B.D.A., M.E., M.L. quali
assessori del Comune di ..., per danno erariale relativo
ad incarichi di consulenza conferiti a diversi
professionisti con varie delibere emesse nel periodo dal
2000 (n. 14) al 2004 (n. 4). Gli incarichi di consulenza
hanno riguardato: progettazione, direzione,
sorveglianza, contabilizzazione dei lavori relativi:
alla realizzazione dei marciapiedi con pista ciclabile
sulla via Litoranea, sistemazione di viale ..., incarico
di progettazione definitiva ed esecutiva autoparco
comunale e direzione, sorveglianza e contabilizzazione
dei lavori.
Sostiene il Requirente che dall’analisi degli atti
emerge il comportamento gravemente colposo degli
amministratori pro-tempore del Comune di ... per aver
adottato delibere di conferimento degli incarichi in
violazione delle elementari regole di legittimità,
correttezza, economicità e trasparenza dell’azione
amministrativa; che nelle varie delibere non si rinviene
alcuna motivazione relativa all’esistenza o meno
all’interno dell’ente locale di personale all’altezza
dell’incarico conferito all’esterno; l’indicazione dei
criteri di scelta; nella vicenda i convenuti hanno
omesso l’applicazione del regolamento per la
ripartizione dei compensi di cui all’art. 18 della legge
n. 109/94 e successive modificazioni approvato con
delibera n. 90 dl 22 novembre 1999 del Consiglio
comunale, specie in ordine all’art. 2 che stabilisce il
principio di affidare gli incarichi di progettazione a
tecnici dipendenti dall’ente, “salve motivate
certificate carenze in organico”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio con memoria
difensiva dei legali indicati in epigrafe, rilevando
pregiudizialmente che è rimasta senza esito la richiesta
del Procuratore di avvio del procedimento monitorio,
che gli stessi si erano dichiarati disposti ad
accettare, escludendo nel merito ogni responsabilità in
capo ai loro assistiti.
Sul primo punto, la Sezione – con sentenza n° 2305/06 –
ha stabilito che “non vi è alcuna norma che imponga
l’obbligo di dare esecuzione al richiesto procedimento
monitorio”.
Con successiva ordinanza, fu disposto di acquisire la
seguente documentazione:
1) Regolamento comunale;
2) Le delibere inerenti ai lavori, anche ai fini di
individuare i membri che hanno espresso parere
favorevole;
3) L’organico previsto del personale nei periodi
relativi al conferimento degli incarichi di consulenza;
4) Organico effettivamente presente nei periodi
relativi al conferimento degli incarichi.
In esecuzione dell’incombente, sono state prodotte varie
deliberazioni della Giunta Municipale (segnatamente,
quelle di conferimento degli incarichi) nonché la pianta
organica del comune e la situazione del settore
urbanistico – tutela ambientale, così articolato alla
data del 27 giugno 2000 (deliberazione di Giunta n°
284):
CAT. D3 – Responsabile di settore
CAT. C3 – Istruttore all’edilizia: vacante;
CAT. C1 – Istruttori-geometri di cui n.l 3 coperti e n.
2 vacanti
CAT. B3 – occupati
Catt. B1 – occupati
- Settore lavori pubblici:
cat. D3 – responsabile di settore: vacante
CAT. C3 – Istruttore: vacante
CAT. C1 – Istruttori geometri: 3 coperti e 2 vacanti
Cat. A3 – operaio: occupato
SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI
CAT. D1 – responsabile di settore: vacante
CAT. C1 – n. 3 responsabili di servizi: vacanti
CAT. C1 – Istruttori amministrativi: 3 occupati; 1
vacante
CAT C – Istruttore tecnico: occupato
CAT. B3 – Esecutori amministrativi 5 di cui 2 occupati
3 Unità CAT. B1 – Esecutori amministrativi occupati
28 unità operatori generici: occupati
Successivamente, con atto n° 30 del 2 febbraio 2001, si
è proceduto alla modifica del modello organizzativo
sopra riportato per adeguamento alle nuove esigenze
scaturite dal nuovo9 CCDI:
Settore urbanistico-tutela ambientale
Dotazione organica 14 posti di cui occupati 9
Settore lavori pubblici
Dotazione organica 7 di cui occupati 7
Settore servizi tecnologici
Dotazione organica 51 di cui occupati 40
Si sono costituiti in giudizio i Signori G.S., D.A.B.,
E.M., L.M. per ministerio degli Avvocati C. M. e C.D..
Con l’unico motivo di difesa (superato quello relativo
alla mancata instaurazione del giudizio monitorio)
rappresentano che tutti gli incarichi sono stati
conferiti ai sensi degli artt. 51 comma 7 della legge
142/1990 (ora art. 110 comma 6 del d. lgs. 267/2000) e
dell’art. 7, comma 6 del d. lgs. N. 29/93 (ora art. 7
comma 6 del d. lgs. 165/2001), stante l’insufficienza
del personale in organico all’ufficio tecnico, comunque
impegnato in altre progettazioni ben più importanti);
concludono per l’assoluzione nel merito.
Alla pubblica udienza le parti hanno con fermato le
rispettive richieste, ulteriormente argomentandole.
In tale stato la causa è pervenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I lavori di cui agli incarichi esterni conferiti sono i
seguenti:
- All’architetto F.S. e Ing. A.M. per i marciapiedi di
via ..... (delibera G.C. n. 173/2000);
- All’Ing. R.D. e al Geom. F.P. per i marciapiedi di
via ....... (delibera G.M. 175/2000 e successive);
- All’Ing. A. M. per isola ecologica (delibera di G.M.
244/2000).
L’importo complessivo dei compensi corrisposto è stato
ridotto dal Requirente nella ben più modesta misura di €
10.000,00, attesi i vantaggi arrecati alla collettività
dall’esecuzione delle opere, ai sensi di quanto dispone
la legge n. 639/96.
L’unico motivo di difesa opposto dai convenuti non
appare condivisibile, atteso che l’asserita
insufficienza del personale tecnico in organico, idonea
a giustificare tale affidamento, si traduce in una
clausola di stile, in una affermazione priva di
riscontri, specie, poi, se considerato alla luce della
circostanza – evidenziata, ma non provata – che tale
personale, sia pure insufficiente, “sarà utilizzato per
altre progettazioni che questa Amministrazione ha in
programma” (non essendo fornita la prova né della
previsione di “altre progettazioni” né
dell’effettuazione in concreto di altri lavori).
La sbrigativa clausola dell’insufficienza del personale
tecnico e del suo preventivato impegno in altre non
specificate progettazioni in programma si trova in tutte
le deliberazioni di affidamento degli incarichi, senza
che si faccia nemmeno cenno delle altre importanti
progettazioni cui sarebbero stati (in futuro…)
utilizzati i dirigenti e funzionari tecnici in organico.
Tuttavia, è indubbio che le opere nondimeno eseguite
abbiano apportato dei vantaggi alla comunità
amministrata, essendo consistiti in lavori di
sistemazione di marciapiedi di vie comunali nonché nella
realizzazione dell’isola ecologica; di talchè, appare
equo e ragionevole limitare l’importo del danno
risarcibile nella somma di € 10.000,00 richiesta dal
Procuratore Regionale.
PQM
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio
CONDANNA i Signori: ....
a restituire al Comune di ... la somma di € 10.000,00,
in ragione di € 2.500,00 ciascuno di essi e senza
vincolo di solidale responsabilità.
Alla condanna alla sorte principale segue la condanna
alle spese legali che, fino alla pubblicazione della
presente sentenza, si liquidano nella somma di € 889,15
(ottocentoottantanove/15), nonchè agli interessi su tale
sorte maturati, dal deposito della presente sentenza e
fino al soddisfo.
Roma, 4 febbraio 2008
IL PRESIDENTE F.to Salvatore Nottola
IL RELATORE EST. F.to Agostino Basta
Depositato in segreteria il 5 maggio 2011.
P. IL
DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
GIUDIZI DI
RESPONSABILITÀ
F.to
Francesco Maffei |