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Motivazione vera o clausola di stile nell'affidamento incarichi da Comune a esterni? Corte dei Conti, sentenza 741 depositata il 5 maggio 2011-Avvocati part time.it

 

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avv. Maurizio Perelli

 

 

 La Corte dei Conti, con sentenza 741 depositata il 5 maggio 2011, chiarisce che per affidare incarichi a professionisti esterni senza servirsi di quelli in organico un Comune deve fornire motivazioni non generiche e che non si riducano a "clausole di stile" prive di riscontri.

 

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 741 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL LAZIO DELLA CORTE DEI CONTI ...

 

Sent. 741/2011

 

Repubblica Italiana

 

In nome del Popolo Italiano

 

La Corte dei Conti

 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

 

composta dai seguenti Magistrati:

 

Salvatore Nottola                              Presidente

 

Agostino Basta                        Consigliere, rel. est.

 

Luigi Impeciati                                  Consigliere

 

all’udienza del giorno 4 febbraio 2008, con l’assistenza del Segretario, dottoressa Antonella Cirillo

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

        sul ricorso introdotto dall’atto di citazione in data 6 giugno 2005, iscritto al n. 63568 del registro di segreteria della Sezione, a carico di

 

G.S., D.A.B., E.M. e L.M.

 

Rappresentati e difesi dagli Avvocati C.D. e C.M., ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via ... presso lo studio dell’Avvocato M.

 

esaminati gli atti ed i documenti della causa

 

uditi:

 

il consigliere relatore, Agostino Basta

 

il P.M. nella persona del V.P.G. Tammaro Maiello

 

l’Avvocato C.M.

 

PREMESSO IN FATTO

 

Il Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti presso la Regione Lazio ha citato in giudizio i Signori S.G., nella qualità di sindaco; B.D.A., M.E., M.L. quali assessori del Comune di ..., per danno erariale relativo ad incarichi di consulenza conferiti a diversi professionisti con varie delibere emesse nel periodo dal 2000 (n. 14) al 2004 (n. 4). Gli incarichi di consulenza hanno riguardato: progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione dei lavori relativi: alla realizzazione dei marciapiedi con pista ciclabile sulla via Litoranea, sistemazione di viale ..., incarico di progettazione definitiva ed esecutiva autoparco comunale e direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori.

 

Sostiene il Requirente che dall’analisi degli atti emerge il comportamento gravemente colposo degli amministratori pro-tempore del Comune di ... per aver adottato delibere di conferimento degli incarichi in violazione delle elementari regole di legittimità, correttezza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa; che nelle varie delibere non si rinviene alcuna motivazione relativa all’esistenza o meno all’interno dell’ente locale di personale all’altezza dell’incarico conferito all’esterno; l’indicazione dei criteri di scelta; nella vicenda i convenuti hanno omesso l’applicazione del regolamento per la ripartizione dei compensi di cui all’art. 18 della legge n. 109/94 e successive modificazioni approvato con delibera n. 90 dl 22 novembre 1999 del Consiglio comunale, specie in ordine all’art. 2 che stabilisce il principio di affidare gli incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dall’ente, “salve motivate certificate carenze in organico”.

 

I convenuti si sono costituiti in giudizio con memoria difensiva dei legali indicati in epigrafe, rilevando pregiudizialmente che è rimasta senza esito la richiesta del Procuratore di avvio  del procedimento monitorio, che gli stessi si erano dichiarati disposti ad accettare, escludendo nel merito ogni responsabilità in capo ai loro assistiti.

 

Sul primo punto, la Sezione – con sentenza n° 2305/06 – ha stabilito che “non     vi è alcuna norma che imponga l’obbligo di dare esecuzione al richiesto procedimento monitorio”.

 

Con successiva ordinanza, fu disposto di acquisire la seguente documentazione:

 

1)    Regolamento comunale;

 

2)    Le delibere inerenti ai lavori, anche ai fini di individuare i membri che hanno espresso parere favorevole;

 

3)    L’organico previsto del personale nei periodi relativi al conferimento degli incarichi di consulenza;

 

4)    Organico effettivamente presente nei periodi relativi al conferimento degli incarichi.

 

In esecuzione dell’incombente, sono state prodotte varie deliberazioni della Giunta Municipale (segnatamente, quelle di conferimento degli incarichi) nonché la pianta organica del comune e la situazione del settore urbanistico – tutela ambientale, così articolato alla data del 27 giugno 2000 (deliberazione di Giunta n° 284):

 

CAT. D3 – Responsabile di settore

 

CAT. C3 – Istruttore all’edilizia: vacante;

 

CAT. C1 – Istruttori-geometri di cui n.l 3 coperti e n. 2 vacanti

 

CAT. B3 – occupati

 

Catt. B1 – occupati

 

-  Settore lavori pubblici:

 

cat. D3 – responsabile di settore: vacante

 

CAT. C3 – Istruttore: vacante

 

CAT. C1 – Istruttori geometri: 3 coperti e 2 vacanti

 

Cat. A3 – operaio: occupato

 

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI

 

CAT. D1 – responsabile di settore: vacante

 

CAT. C1 – n. 3 responsabili di servizi: vacanti

 

CAT. C1 – Istruttori amministrativi: 3 occupati; 1 vacante

 

CAT C – Istruttore tecnico: occupato

 

CAT. B3 – Esecutori amministrativi 5 di cui 2 occupati

 

3 Unità CAT. B1 – Esecutori amministrativi occupati

 

28 unità operatori generici: occupati

 

Successivamente, con atto n° 30 del 2 febbraio 2001, si è proceduto alla modifica del modello organizzativo sopra riportato per adeguamento alle nuove esigenze scaturite dal nuovo9 CCDI:

 

Settore urbanistico-tutela ambientale

 

Dotazione organica 14 posti di cui occupati 9

 

Settore lavori pubblici

 

Dotazione organica 7 di cui occupati 7

 

Settore servizi tecnologici

 

Dotazione organica 51 di cui occupati 40

 

Si sono costituiti in giudizio i Signori G.S., D.A.B., E.M., L.M. per ministerio degli Avvocati C. M. e C.D..

 

Con l’unico motivo di difesa (superato quello relativo alla mancata instaurazione del giudizio monitorio) rappresentano che tutti gli incarichi sono stati conferiti ai sensi degli artt. 51 comma 7 della legge 142/1990 (ora art. 110 comma 6 del d. lgs. 267/2000) e dell’art. 7, comma 6 del d. lgs. N. 29/93 (ora art. 7 comma 6 del d. lgs. 165/2001), stante l’insufficienza del personale in organico all’ufficio tecnico, comunque impegnato in altre progettazioni ben più importanti); concludono per l’assoluzione nel merito.

 

Alla pubblica udienza le parti hanno con fermato le rispettive richieste, ulteriormente argomentandole.

 

In tale stato la causa è pervenuta in decisione.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

I lavori di cui agli incarichi esterni conferiti sono i seguenti:

 

-  All’architetto F.S. e Ing. A.M. per i marciapiedi di via ..... (delibera G.C. n. 173/2000);

 

-   All’Ing. R.D. e al Geom. F.P. per i marciapiedi di via ....... (delibera G.M. 175/2000 e successive);

 

-  All’Ing. A. M. per isola ecologica (delibera di G.M. 244/2000).

 

L’importo complessivo dei compensi corrisposto è stato ridotto dal Requirente nella ben più modesta misura di € 10.000,00, attesi i vantaggi arrecati alla collettività dall’esecuzione delle opere, ai sensi di quanto dispone la legge n. 639/96.

 

L’unico motivo di difesa opposto dai convenuti non appare condivisibile, atteso che l’asserita insufficienza del personale tecnico in organico, idonea a giustificare tale affidamento, si traduce in una clausola di stile, in una affermazione priva di riscontri, specie, poi, se considerato alla luce della circostanza – evidenziata, ma non provata – che tale personale, sia pure insufficiente, “sarà utilizzato per altre progettazioni che questa Amministrazione ha in programma” (non essendo fornita la prova né della previsione di “altre progettazioni” né dell’effettuazione in concreto di altri lavori).

 

La sbrigativa clausola dell’insufficienza del personale tecnico e del suo preventivato impegno in altre non specificate progettazioni in programma si trova in tutte le deliberazioni di affidamento degli incarichi, senza che si faccia nemmeno cenno delle altre importanti progettazioni cui sarebbero stati (in futuro…) utilizzati i dirigenti e funzionari tecnici in organico.

 

Tuttavia, è indubbio che le opere nondimeno eseguite abbiano apportato dei vantaggi alla comunità amministrata, essendo consistiti in lavori di sistemazione di marciapiedi di vie comunali nonché nella realizzazione dell’isola ecologica; di talchè, appare equo e ragionevole limitare l’importo del danno risarcibile nella somma di € 10.000,00 richiesta dal Procuratore Regionale.

 

PQM

 

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

 

CONDANNA i Signori: ....

 

a restituire al Comune di ... la somma di € 10.000,00, in ragione di € 2.500,00 ciascuno di essi e senza vincolo di solidale responsabilità.

 

Alla condanna alla sorte principale segue la condanna alle spese legali che, fino alla pubblicazione della presente sentenza, si liquidano nella somma di € 889,15 (ottocentoottantanove/15), nonchè agli interessi su tale sorte maturati, dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

 

Roma, 4 febbraio 2008

 

IL PRESIDENTE F.to Salvatore Nottola

 

IL RELATORE EST. F.to Agostino Basta

 

Depositato in segreteria il 5 maggio 2011.

 

                                                  P. IL DIRIGENTE

 

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

                                       GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

 

                                              F.to Francesco Maffei

 

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