SENTENZA
«Rinvio pregiudiziale –Direttiva 2005/29/CE – Artt. 2,
lett. i), e 7, n. 4 – Comunicazione commerciale
pubblicata in un giornale – Nozione di invito
all’acquisto – Prezzo di partenza – Informazioni che
devono essere contenute in un invito all’acquisto»
Nel procedimento C 122/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal
Marknadsdomstolen (Svezia), con decisione 4 marzo 2010,
pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2010, nella causa
Konsumentombudsmannen
contro
Ving Sverige AB,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore),
presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus, A.
Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Konsumentombudsmannen, dalla sig.ra G.
Wikström, in qualità di agente;
– per la Ving Sverige AB, dall’avv. D. Tornberg,
advokat;
– per il governo svedese, dalle sig.re C.
Meyer-Seitz e S. Johannesson, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dal sig. T. Henze, in
qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez
Moreno, in qualità di agente;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re
C.M. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dal sig. M. Szpunar, in
qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra F.
Penlington, in qualità di agente;
– per il governo norvegese, dalle sig.re J.T.
Kaasin e I. Thue, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dai sigg. W. Wils e
J. Enegren, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 3 febbraio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda
l’interpretazione degli artt. 2, lett. i), e 7, n. 4,
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche
commerciali sleali delle imprese nei confronti dei
consumatori nel mercato interno e che modifica la
direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive
97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle
pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di
una controversia tra il Konsumentombudsmannen (mediatore
per la difesa dei consumatori) e la Ving Sverige AB (in
prosieguo: la «Ving») in merito alla compatibilità di
una comunicazione commerciale con la normativa nazionale
in materia di misure di commercializzazione.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Il sesto ‘considerando’ della direttiva 2005/29
recita che essa «ravvicina (…) le legislazioni degli
Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui
la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli
interessi economici dei consumatori e, quindi,
indirettamente gli interessi economici dei concorrenti
legittimi».
4 Secondo il settimo ‘considerando’, la direttiva
2005/29 «riguarda le pratiche commerciali il cui intento
diretto è quello di influenzare le decisioni di natura
commerciale dei consumatori relative a prodotti».
5 Il quattordicesimo ‘considerando’ di tale
direttiva enuncia che essa elenca, per quanto concerne
le omissioni ingannevoli, «un limitato novero di
informazioni chiave necessarie affinché il consumatore
possa prendere una decisione consapevole di natura
commerciale. Tali informazioni non devono essere
comunicate in ogni pubblicità, ma solo qualora il
professionista inviti all’acquisto».
6 Il quindicesimo ‘considerando’ della richiamata
direttiva precisa che «[q]ualora il diritto comunitario
stabilisca obblighi di informazione riguardo a
comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing, tali
informazioni sono considerate rilevanti ai fini della
presente direttiva».
7 Dal diciottesimo ‘considerando’ della medesima
direttiva emerge che «[c]onformemente al principio di
proporzionalità, e per consentire l’efficace
applicazione delle misure di protezione in essa
previste, la presente direttiva prende come parametro il
consumatore medio che è normalmente informato e
ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di
fattori sociali, culturali e linguistici».
8 L’art. 1 della direttiva 2005/29 così prevede:
«La presente direttiva intende contribuire al corretto
funzionamento del mercato interno e al conseguimento di
un livello elevato di tutela dei consumatori mediante
l’armonizzazione delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di pratiche commerciali sleali lesive degli
interessi economici dei consumatori».
9 Secondo l’art. 2, lett. c), di tale direttiva,
per «prodotto» si intende «qualsiasi bene o servizio,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni».
10 Dall’art. 2, lett. d), di detta direttiva
risulta che le «pratiche commerciali delle imprese nei
confronti dei consumatori» sono costituite da «qualsiasi
azione, omissione, condotta o dichiarazione,
comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e
il marketing, posta in essere da un professionista,
direttamente connessa alla promozione, vendita o
fornitura di un prodotto ai consumatori».
11 L’art. 2, lett. i), della medesima direttiva
definisce come «invito all’acquisto» «una comunicazione
commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del
prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo
impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto
tale da consentire al consumatore di effettuare un
acquisto».
12 L’art. 2, lett. k), della direttiva 2005/29
definisce come «decisione di natura commerciale» «una
decisione presa da un consumatore relativa a se
acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a
quali condizioni, se pagare integralmente o
parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se
esercitare un diritto contrattuale in relazione al
prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a
compiere un’azione o all’astenersi dal compierla».
13 Ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2005/29:
«1. È considerata ingannevole una pratica
commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,
nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato,
ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore
medio ha bisogno in tale contesto per prendere una
decisione consapevole di natura commerciale e induca o
sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio
ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale è altresì considerata
un’omissione ingannevole quando un professionista
occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile,
ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui
al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a
detto paragrafo, o non indica l’intento commerciale
della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti
dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò
induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad
assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per
comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in
termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia
stata un’omissione di informazioni si tiene conto di
dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal
professionista per mettere le informazioni a
disposizione dei consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all’acquisto sono
considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora
non risultino già evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in
misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto
stesso;
b) l’indirizzo geografico e l’identità del
professionista, come la sua denominazione sociale e, ove
questa informazione sia pertinente, l’indirizzo
geografico e l’identità del professionista per conto del
quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la
natura del prodotto comporta l’impossibilità di
calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le
modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali
oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente
essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali
spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e
trattamento dei reclami qualora esse siano difformi
dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o
scioglimento del contratto per i prodotti e le
operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi
alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o
il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco
non completo».
Il diritto nazionale
14 La direttiva 2005/29 è stata recepita nel
diritto interno con la legge 2008:486 sulle pratiche
commerciali, il cui art. 12 così dispone:
«La pubblicità è considerata ingannevole quando
l’impresa in una comunicazione commerciale offre un
determinato prodotto ai consumatori indicandone il
prezzo, ma senza fornire le seguenti informazioni
rilevanti:
1) le caratteristiche principali del prodotto in
misura adeguata al mezzo di comunicazione utilizzato e
al prodotto stesso,
2) il prezzo e il prezzo per unità di misura
indicati nei modi stabiliti dagli artt. 7 10 della legge
2004:347 sulle informazioni sui prezzi,
3) l’identità e l’indirizzo geografico
dell’impresa,
4) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e
trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dai
normali usi del settore per il prodotto specifico,
5) le informazioni sul diritto di recesso o
scioglimento del contratto che devono essere fornite ai
consumatori a norma di legge.
La pubblicità è considerata altresì ingannevole quando
un’impresa in una comunicazione commerciale offre ai
consumatori un insieme di determinati prodotti indicando
un prezzo globale, ma senza precisare nell’offerta le
informazioni rilevanti di cui ai punti 1 5 del primo
comma».
Causa principale e questioni pregiudiziali
15 La Ving è un’agenzia di viaggi che organizza
pacchetti vacanza con voli charter e di linea. La Ving
vende anche biglietti aerei e pernottamenti in albergo a
clienti per viaggi individuali. I viaggi sono venduti
tramite Internet, per telefono, nei punti vendita
dell’impresa e in agenzie di viaggi selezionate in tutta
la Svezia.
16 Il 13 agosto 2008, la Ving ha fatto pubblicare
una comunicazione commerciale in un quotidiano svedese
nella quale proponeva viaggi a destinazione New York
(Stati Uniti d’America) per un periodo compreso tra il
mese di settembre e il mese di dicembre del 2008. Tale
annuncio conteneva alcune informazioni, ossia, scritto a
caratteri cubitali, «New York a partire da 7 820
corone», indi, sotto questo testo, a caratteri più
piccoli, «Voli a partire da Arlanda con la British
Airways e due notti all’albergo Bedford – Prezzo per
persona, in camera doppia, tasse aeroportuali comprese.
Notte supplementare a partire da 1 320 corone. Viaggi
per date comprese tra settembre e dicembre. Numero di
posti limitato», e in basso, a sinistra dell’annuncio,
«Vingflex.se Tel. 0771 995995».
17 Il 27 febbraio 2009, il Konsumentombudsmannen ha
proposto ricorso contro la Ving dinanzi al giudice del
rinvio sostenendo che tale comunicazione commerciale
costituiva un invito all’acquisto comportante
un’omissione ingannevole, in quanto le informazioni
relative alle caratteristiche principali del viaggio,
segnatamente il prezzo, erano insufficienti o assenti.
Il Konsumentombudsmannen ha chiesto di ingiungere alla
Ving di indicare un prezzo fisso nell’annuncio e di
vietarle, a pena di ammende, di utilizzare un prezzo di
partenza. Ha inoltre chiesto di ingiungere a tale
agenzia di viaggi di specificare meglio sotto quale
profilo e in che modo le caratteristiche principali del
viaggio quali, ad esempio, le date, le opzioni offerte
al consumatore o le caratteristiche analoghe influenzino
il prezzo di partenza indicato nella comunicazione
commerciale e in che maniera quest’ultimo possa variare.
18 La Ving contesta che la comunicazione
commerciale in discorso costituisca un invito
all’acquisto. In subordine, essa sostiene che le
caratteristiche principali del prodotto sono state
indicate in maniera adeguata al mezzo di comunicazione
utilizzato e al prodotto in questione, e che il prezzo è
stato indicato nel modo previsto dalla legge 2004:347
sulle informazioni sui prezzi.
19 La Ving nega inoltre che detta comunicazione
commerciale costituisca una pratica sleale e che essa
abbia omesso di fornire informazioni rilevanti e chiare.
In via subordinata, la Ving asserisce che l’omissione
delle informazioni controverse non ha influenzato e non
era in grado di influenzare la capacità del destinatario
di prendere una decisione consapevole di natura
commerciale.
20 Ritenendo che la soluzione della controversia di
cui è investito dipenda dall’interpretazione della
direttiva 2005/29, il Marknadsdomstolen ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il requisito espresso nella formulazione
“pertanto tale da consentire al consumatore di
effettuare un acquisto” di cui all’art. 2, lett. i),
della direttiva 2005/29 (…) debba essere interpretato
nel senso che sussiste un invito all’acquisto quando le
informazioni sul prodotto reclamizzato e sul relativo
prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di
prendere una decisione di acquisto oppure se è
necessario che la comunicazione commerciale offra anche
una concreta possibilità di acquistare il prodotto (ad
esempio un buono d’ordine) oppure avvenga
contestualmente a siffatta possibilità (ad esempio
pubblicità all’esterno di locali commerciali).
2) Qualora in risposta al [primo] quesito si
ritenga necessaria una concreta possibilità di
acquistare il prodotto, se tale possibilità sussista già
quando la comunicazione commerciale fa riferimento ad un
numero telefonico o indirizzo Internet presso i quali
ordinare il prodotto.
3) Se l’art. 2, lett. i), della direttiva [2005/29]
debba essere interpretato nel senso che il requisito
dell’indicazione del prezzo è soddisfatto se la
comunicazione commerciale contiene un prezzo “a partire
da”, ovvero il prezzo minimo al quale è possibile
acquistare il prodotto o le categorie di prodotti
reclamizzati e, contestualmente, il prodotto o le
categorie di prodotti reclamizzati sono disponibili in
altre versioni o con altri contenuti a prezzi non
indicati.
4) Se l’art. 2, lett. i), della direttiva [2005/29]
debba essere interpretato nel senso che il requisito
delle caratteristiche di un prodotto è soddisfatto in
presenza di una rappresentazione verbale o visiva del
prodotto (…), cioè il prodotto è identificato, ma non
descritto più in dettaglio.
5) In caso di risposta affermativa al [quarto]
quesito, se ciò debba valere anche quando il prodotto
reclamizzato è offerto in più versioni, ma la
comunicazione commerciale si riferisce a esse solamente
con una denominazione comune.
6) Se, nel caso di un invito all’acquisto, l’art.
7, n. 4, lett. a), della direttiva [2005/29] debba
essere interpretato nel senso che è sufficiente che
l’impresa indichi solamente alcune delle caratteristiche
principali di un prodotto, rinviando per il resto al
proprio sito Internet, a condizione che quest’ultimo
fornisca informazioni rilevanti sulle caratteristiche
principali, prezzo e altre condizioni applicabili al
prodotto come richiesto [da detto] art. 7, n. 4.
7) Se l’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva
[2005/29] debba essere interpretato nel senso che è
sufficiente indicare un prezzo “a partire da” per
considerare soddisfatto il requisito dell’indicazione
del prezzo».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
21 La direttiva 2005/29 è diretta a ravvicinare le
legislazioni degli Stati membri sulle pratiche
commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che
ledono direttamente gli interessi economici dei
consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi
economici dei concorrenti legittimi.
22 Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni
della direttiva 2005/29, la nozione di consumatore
riveste un’importanza fondamentale. Tale direttiva
prende come parametro il consumatore medio che è
normalmente informato e ragionevolmente attento ed
avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e
linguistici.
23 La Corte ha già statuito che, per quanto
concerne il carattere ingannevole di una pubblicità, i
giudici nazionali devono prendere in considerazione la
percezione da parte del consumatore medio, normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in
tal senso, sentenze 19 settembre 2006, causa C 356/04,
Lidl Belgium, Racc. pag. I 8501, punto 78, e 18 novembre
2010, causa C 159/09, Lidl, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 47).
24 Occorre poi rilevare che solo una pratica
commerciale che sia stata precedentemente qualificata
come invito all’acquisto rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva 2005/29,
mentre tutte le pratiche commerciali, compresi gli
inviti all’acquisto, sono disciplinate dall’art. 7, nn.
1, 2, 3 e 5 di tale direttiva. L’invito all’acquisto,
definito all’art. 2, lett. i), di detta direttiva, deve
contenere un novero di informazioni chiave, elencate
all’art. 7, n. 4, della medesima direttiva, di cui il
consumatore ha bisogno per prendere una decisione
consapevole di natura commerciale. In assenza di tali
informazioni, che quest’ultima disposizione qualifica
come rilevanti, un invito all’acquisto si considera
ingannevole e quindi sleale, come emerge dagli artt. 5,
n. 4, e 7 della direttiva 2005/29.
25 Si deve infine rammentare che, come emerge dal
quindicesimo ‘considerando’ e dall’art. 7, n. 5, della
direttiva 2005/29, le informazioni previste dal diritto
dell’Unione e connesse alle comunicazioni commerciali,
compresa la pubblicità o il marketing, sono anch’esse
considerate rilevanti. Nell’elenco non tassativo di tali
disposizioni di diritto dell’Unione contenuto
nell’allegato II della direttiva 2005/29 figura in
particolare l’art. 3 della direttiva del Consiglio 13
giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag.
59).
26 La pertinenza di tale ultima disposizione
dovrebbe pertanto essere verificata dal giudice
nazionale, anche se le questioni ad essa attinenti non
sono state sollevate né sono oggetto di dibattito
dinanzi alla Corte.
Sulla prima questione
27 Con la prima questione, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’espressione «pertanto tale da
consentire al consumatore di effettuare un acquisto»,
contenuta nell’art. 2, lett. i), della direttiva
2005/29, debba essere interpretata nel senso che
subordina la qualificazione come invito all’acquisto
all’esistenza di un mezzo concreto di acquistare il
prodotto commercializzato o nel senso che sussiste un
invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto
in questione e sul relativo prezzo sono sufficienti per
consentire al consumatore di prendere una decisione di
natura commerciale.
28 Come sottolineato dall’avvocato generale al
paragrafo 22 delle sue conclusioni, l’invito
all’acquisto è una forma particolare di pubblicità, che
comporta un obbligo accresciuto di informazione in forza
dell’art. 7, n. 4, della direttiva 2005/29.
29 Un’interpretazione non restrittiva della nozione
di invito all’acquisto è la sola conforme a uno degli
obiettivi di tale direttiva che, secondo il suo art. 1,
consiste nel conseguimento di un livello elevato di
tutela dei consumatori.
30 Alla luce di tali precisazioni, l’espressione
«pertanto tale da consentire al consumatore di
effettuare un acquisto» dev’essere interpretata non come
comportante l’aggiunta di un’ulteriore condizione
necessaria per qualificare come tale un invito
all’acquisto, bensì come indicante la finalità dei
requisiti dettati in relazione alle caratteristiche e al
prezzo del prodotto, affinché il consumatore disponga di
informazioni sufficienti per consentirgli di effettuare
un acquisto.
31 Tale conclusione è corroborata da
un’interpretazione letterale fondata sull’impiego della
congiunzione «pertanto» e si concilia con
l’interpretazione teleologica dell’art. 2, lett. i),
della direttiva 2005/29.
32 Ne consegue che, affinché una comunicazione
commerciale possa essere qualificata come invito
all’acquisto, non è necessario che essa offra un mezzo
concreto di acquisto oppure che avvenga in prossimità o
in occasione di un tale mezzo.
33 Stanti tali premesse, occorre risolvere la prima
questione dichiarando che l’espressione «pertanto tale
da consentire al consumatore di effettuare un acquisto»,
contenuta nell’art. 2, lett. i), della direttiva
2005/29, dev’essere interpretata nel senso che sussiste
un invito all’acquisto quando le informazioni sul
prodotto commercializzato e sul relativo prezzo sono
sufficienti per consentire al consumatore di prendere
una decisione di natura commerciale, senza che sia
necessario che la comunicazione commerciale comporti
anche un mezzo concreto di acquistare il prodotto oppure
che avvenga in prossimità o in occasione di un tale
mezzo.
Sulla seconda questione
34 Tenuto conto della risposta fornita alla prima
questione, non è necessario risolvere la seconda.
Sulla terza questione
35 Con la terza questione, il giudice del rinvio
chiede se l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29
debba essere interpretato nel senso che il requisito
relativo all’indicazione del prezzo del prodotto è
soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un
prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, ovverosia
il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il
prodotto o il tipo di prodotti commercializzato, quando
esso è disponibile anche in altre varianti, o con un
contenuto diverso, a prezzi non indicati.
36 Poiché l’art. 2, lett. i), della direttiva
2005/29 non prevede l’indicazione di un prezzo finale,
non si può escludere, a priori, che il requisito
relativo all’indicazione del prezzo del prodotto sia
soddisfatto dalla menzione di un prezzo di partenza.
37 Detta disposizione stabilisce che un invito
all’acquisto deve indicare il prezzo del prodotto in
forme appropriate a seconda del mezzo impiegato per la
comunicazione commerciale. Ciò precisato, è ipotizzabile
che, a causa del supporto utilizzato, sia difficile
mostrare il prezzo del prodotto per ciascuna delle sue
varianti.
38 Inoltre, lo stesso art. 7, n. 4, lett. c), della
direttiva 2005/29 ammette, in materia di omissioni
ingannevoli, che, in considerazione della natura del
prodotto, un professionista possa non essere
ragionevolmente in grado di comunicare in anticipo il
prezzo finale.
39 Se, d’altro canto, la menzione di un prezzo di
partenza si dovesse considerare insufficiente a
soddisfare il requisito relativo all’indicazione del
prezzo cui fa riferimento l’art. 2, lett. i), della
direttiva 2005/29, sarebbe facile, per il
professionista, indicare soltanto un prezzo di partenza
al fine di sottrarre la comunicazione commerciale in
questione alla qualificazione come invito all’acquisto
e, pertanto, al rispetto dell’art. 7, n. 4, di tale
direttiva. Siffatta interpretazione nuocerebbe
all’effetto utile della richiamata direttiva, come
rammentato ai punti 28 e 29 della presente sentenza.
40 Da quanto precede discende che un prezzo di
partenza può soddisfare il requisito relativo
all’indicazione del prezzo del prodotto ai sensi
dell’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29, in
quanto, a seconda della natura e delle caratteristiche
del prodotto nonché del supporto utilizzato per la
comunicazione commerciale, tale menzione consenta al
consumatore di prendere una decisione di natura
commerciale.
41 Si deve di conseguenza risolvere la terza
questione dichiarando che l’art. 2, lett. i), della
direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che
il requisito relativo all’indicazione del prezzo del
prodotto può considerarsi soddisfatto se la
comunicazione commerciale contiene un prezzo «a partire
da», o prezzo di partenza, ovverosia il prezzo minimo al
quale è possibile acquistare il prodotto o il tipo di
prodotti commercializzato, quando esso è disponibile
anche in altre varianti o con un contenuto diverso, a
prezzi non indicati. Spetta al giudice del rinvio
verificare, a seconda della natura e delle
caratteristiche del prodotto nonché del supporto
utilizzato per la comunicazione commerciale, se la
menzione di un prezzo di partenza consenta al
consumatore di prendere una decisione di natura
commerciale.
Sulla quarta e quinta questione
42 Con la quarta e la quinta questione, che occorre
esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se l’art. 2, lett. i), della direttiva
2005/29 debba essere interpretato nel senso che una
rappresentazione verbale o visiva del prodotto permette
di soddisfare il requisito relativo all’indicazione
delle caratteristiche del prodotto, anche nel caso in
cui una stessa rappresentazione verbale o visiva sia
utilizzata per designare un prodotto offerto in più
varianti.
43 La nozione di prodotto come definita all’art. 2,
lett. c), della richiamata direttiva si riferisce a
qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni.
44 Tuttavia, le informazioni relative alle
caratteristiche del prodotto possono variare
notevolmente a seconda della natura di quest’ultimo.
45 Poiché l’art. 2, lett. i), della direttiva
2005/29 stabilisce che le caratteristiche del prodotto
siano indicate in forme appropriate a seconda del mezzo
impiegato, a tal fine dev’essere preso in considerazione
il supporto della comunicazione commerciale. Non si può
richiedere lo stesso grado di precisione nella
descrizione di un prodotto a prescindere dalla forma –
radiofonica, televisiva, elettronica o cartacea –
rivestita dalla comunicazione commerciale.
46 Una rappresentazione verbale o visiva può
consentire al consumatore di farsi un’opinione sulla
natura e le caratteristiche del prodotto al fine di
prendere una decisione di natura commerciale anche nel
caso in cui tale medesima rappresentazione designi un
prodotto offerto in più varianti.
47 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 29 delle sue conclusioni, il prezzo di
partenza può permettere al consumatore di comprendere
che il prodotto che è riuscito a individuare esiste in
altre varianti.
48 Spetta al giudice nazionale stabilire, caso per
caso, tenendo conto della natura e delle caratteristiche
del prodotto nonché del supporto utilizzato per la
comunicazione, se il consumatore disponga di
informazioni sufficienti a identificare e distinguere il
prodotto al fine di prendere una decisione di natura
commerciale.
49 Si deve pertanto risolvere la quarta e la quinta
questione dichiarando che l’art. 2, lett. i), della
direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che
una rappresentazione verbale o visiva del prodotto
permette di soddisfare il requisito relativo
all’indicazione delle caratteristiche del prodotto,
anche nel caso in cui una stessa rappresentazione
verbale o visiva sia utilizzata per designare un
prodotto offerto in più varianti. Spetta al giudice del
rinvio stabilire, caso per caso, tenendo conto della
natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del
supporto utilizzato per la comunicazione, se il
consumatore disponga di informazioni sufficienti a
identificare e distinguere il prodotto al fine di
prendere una decisione di natura commerciale.
Sulla sesta questione
50 Con la sesta questione, il giudice nazionale
chiede se l’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva
2005/29 debba essere interpretato nel senso che è
sufficiente che il professionista indichi solamente
alcune delle caratteristiche principali di un prodotto,
rinviando per il resto al proprio sito Internet, a
condizione che quest’ultimo fornisca informazioni
rilevanti sulle caratteristiche principali del prodotto,
sul prezzo e su altre condizioni, come richiesto
dall’art. 7, n. 4, di tale direttiva.
51 Occorre ricordare che le pratiche commerciali
che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 7,
n. 4, della direttiva 2005/29 richiedono una valutazione
caso per caso, mentre le pratiche commerciali cui fa
riferimento l’allegato I della richiamata direttiva sono
considerate sleali in ogni situazione (v., in tal senso,
sentenze 23 aprile 2009, cause riunite C 261/07 e C
299/07, VTB-VAB, Racc. pag. I 2949, punto 56, nonché 14
gennaio 2010, causa C 304/08, Plus
Warenhandelsgesellschaft, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 45).
52 L’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva
2005/29 fa riferimento alle caratteristiche principali
del prodotto senza tuttavia definire tale nozione o
fornire un elenco tassativo. Ciononostante si precisa
che è necessario tenere conto, da un lato, del mezzo di
comunicazione utilizzato e, dall’altro, del prodotto di
cui trattasi.
53 Tale disposizione va interpretata in combinato
disposto con l’art. 7, n. 1, di tale direttiva, secondo
il quale la pratica commerciale dev’essere valutata in
considerazione, in particolare, della fattispecie
concreta, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione
impiegato.
54 Occorre anche rilevare che l’art. 7, n. 3, di
detta direttiva prevede espressamente che, per decidere
se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene
conto delle restrizioni di spazio e di tempo del mezzo
di comunicazione impiegato nonché delle misure adottate
dal professionista per mettere tali informazioni a
disposizione del consumatore con altri mezzi.
55 Ne consegue che la portata delle informazioni
relative alle caratteristiche principali di un prodotto,
che un professionista è tenuto a comunicare nell’ambito
di un invito all’acquisto, dev’essere valutata a seconda
del contesto di tale invito, della natura e delle
caratteristiche del prodotto nonché del supporto
impiegato per la comunicazione.
56 Da quanto precede risulta che l’art. 7, n. 4,
lett. a), della direttiva 2005/29 non osta a che, in un
invito all’acquisto, solo alcune caratteristiche
principali del prodotto siano menzionate, se il
professionista rimanda per il resto al proprio sito
Internet, a condizione che tale sito fornisca le
informazioni rilevanti relative alle caratteristiche
principali del prodotto, al prezzo e alle altre
condizioni, come richiesto dall’art. 7 di tale
direttiva.
57 Occorre tuttavia ricordare che, secondo l’art.
7, n. 5, della direttiva 2005/29, sono considerate
rilevanti le informazioni, previste dal diritto
dell’Unione, connesse alle comunicazioni commerciali, e
di cui un elenco non tassativo figura all’allegato II di
tale direttiva. Tra i testi cui fa riferimento tale
allegato, compare l’art. 3 della direttiva 90/314,
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso», il cui n. 2 elenca alcune informazioni che
devono essere contenute nell’opuscolo riguardante questo
tipo di viaggi, vacanze e circuiti.
58 Spetta al giudice del rinvio valutare, caso per
caso, prendendo in considerazione il contesto
dell’invito all’acquisto, il mezzo di comunicazione
impiegato nonché la natura e le caratteristiche del
prodotto, se la sola indicazione di alcune
caratteristiche principali del prodotto permetta al
consumatore di prendere una decisione consapevole di
natura commerciale.
59 Alla luce delle considerazioni che precedono,
occorre risolvere la sesta questione dichiarando che
l’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva 2005/29
dev’essere interpretato nel senso che può essere
sufficiente che il professionista indichi solamente
alcune delle caratteristiche principali di un prodotto,
rinviando per il resto al proprio sito Internet, a
condizione che tale sito fornisca le informazioni
rilevanti relative alle caratteristiche principali del
prodotto, al prezzo e alle altre condizioni, come
richiesto dall’art. 7 di tale direttiva. Spetta al
giudice del rinvio valutare, caso per caso, prendendo in
considerazione il contesto dell’invito all’acquisto, il
mezzo di comunicazione impiegato nonché la natura e le
caratteristiche del prodotto, se la sola indicazione di
alcune caratteristiche principali del prodotto permetta
al consumatore di prendere una decisione consapevole di
natura commerciale.
Sulla settima questione
60 Con la settima questione, il giudice del rinvio
chiede se l’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva
2005/29 debba essere interpretato nel senso che è
sufficiente indicare un prezzo di partenza per
considerare soddisfatto il requisito dell’indicazione
del prezzo.
61 Rispetto alla terza questione, la presente
questione richiede considerazioni di ordine diverso.
62 Infatti, mentre l’art. 2, lett. i), della
direttiva 2005/29 è preposto a definire l’invito
all’acquisto, l’art. 7, n. 4, lett. c), di tale
direttiva stabilisce informazioni che, in occasione di
un invito all’acquisto, devono essere considerate come
rilevanti.
63 Orbene, se è vero che le informazioni relative
al prezzo sono considerate, in linea di principio,
rilevanti secondo l’art. 7, n. 4, di detta direttiva,
resta il fatto che la lett. c) di tale disposizione
prevede che, se la natura del prodotto comporta
l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo
in anticipo, le informazioni debbano riportare le
modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali
oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente
essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali
spese potranno essere addebitate al consumatore.
64 La sola indicazione di un prezzo di partenza può
quindi essere giustificata in casi in cui il prezzo non
può ragionevolmente essere calcolato in anticipo, tenuto
conto, in particolare, della natura e delle
caratteristiche del prodotto. Dagli elementi versati
agli atti si evince che, per determinare il prezzo
finale di un viaggio, è possibile prendere in
considerazione un certo numero di fattori variabili, in
particolare il momento in cui è effettuata la
prenotazione e l’attrattiva della destinazione, in
ragione dello svolgersi di eventi religiosi, artistici o
sportivi, delle particolarità delle condizioni
stagionali nonché delle date e degli orari del viaggio.
65 Tuttavia, se nell’invito all’acquisto compare
soltanto il prezzo di partenza, senza che siano indicate
le modalità di calcolo del prezzo finale né, se del
caso, le spese aggiuntive o la menzione che tali spese
sono a carico del consumatore, occorre chiedersi se tale
informazione sia sufficiente per consentire al
consumatore di prendere una decisione consapevole di
natura commerciale o se non si debba invece concludere
che sussistono omissioni ingannevoli sotto il profilo
dell’art. 7 della direttiva 2005/29.
66 Si deve considerare che l’art. 7, n. 3, della
direttiva 2005/29 precisa che, qualora il mezzo di
comunicazione impiegato per comunicare la pratica
commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o
di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di
informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di
qualunque misura adottata dal professionista per mettere
le informazioni a disposizione dei consumatori con altri
mezzi.
67 Le indicazioni fornite dalla richiamata
disposizione relative agli elementi da prendere in
considerazione al fine di stabilire se la pratica
commerciale debba essere qualificata come omissione
ingannevole sono applicabili agli inviti all’acquisto di
cui all’art. 7, n. 4, di detta direttiva.
68 La portata dell’informazione relativa al prezzo
sarà determinata a seconda della natura e delle
caratteristiche del prodotto, ma anche del mezzo di
comunicazione utilizzato per l’invito all’acquisto e in
considerazione delle informazioni supplementari
eventualmente fornite dal professionista.
69 La sola indicazione di un prezzo di partenza in
un invito all’acquisto non può quindi essere considerata
di per sé come un’omissione ingannevole.
70 Spetta al giudice nazionale stabilire se
l’indicazione di un prezzo di partenza sia sufficiente
affinché siano considerati soddisfatti i requisiti
relativi alla menzione del prezzo come definiti all’art.
7, n. 4, lett. c), della direttiva 2005/29.
71 Il giudice del rinvio dovrà segnatamente
verificare se l’omissione delle modalità di calcolo del
prezzo finale impedisca al consumatore di prendere una
decisione consapevole di natura commerciale e, di
conseguenza, lo induca a prendere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe preso altrimenti. A
tale giudice spetta altresì prendere in considerazioni i
limiti inerenti al supporto impiegato per la
comunicazione, la natura e le caratteristiche del
prodotto nonché le altre misure che il professionista ha
effettivamente adottato per mettere le informazioni a
disposizione del consumatore.
72 Occorre di conseguenza risolvere la settima
questione dichiarando che l’art. 7, n. 4, lett. c),
della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel
senso che la sola indicazione di un prezzo «a partire
da», o prezzo di partenza, in un invito all’acquisto non
può essere considerata di per sé come un’omissione
ingannevole. Spetta al giudice del rinvio stabilire se
l’indicazione di un prezzo di partenza sia sufficiente
affinché siano considerati soddisfatti i requisiti
relativi alla menzione del prezzo come definiti da detta
disposizione. Tale giudice dovrà segnatamente verificare
se l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo
finale impedisca al consumatore di prendere una
decisione consapevole di natura commerciale e, di
conseguenza, lo induca a prendere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ad
esso spetta altresì prendere in considerazione i limiti
inerenti al supporto impiegato per la comunicazione, la
natura e le caratteristiche del prodotto nonché le altre
misure che il professionista ha effettivamente adottato
per mettere le informazioni a disposizione del
consumatore.
Sulle spese
73 Nei confronti delle parti nella causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’espressione «pertanto tale da consentire al
consumatore di effettuare un acquisto», contenuta
nell’art. 2, lett. i), della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE,
relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese
nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che
modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali»),
dev’essere interpretata nel senso che sussiste un invito
all’acquisto quando le informazioni sul prodotto
commercializzato e sul relativo prezzo sono sufficienti
per consentire al consumatore di prendere una decisione
di natura commerciale, senza che sia necessario che la
comunicazione commerciale comporti anche un mezzo
concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga in
prossimità o in occasione di un tale mezzo.
2) L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29
dev’essere interpretato nel senso che il requisito
relativo all’indicazione del prezzo del prodotto può
considerarsi soddisfatto se la comunicazione commerciale
contiene un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza,
ovverosia il prezzo minimo al quale è possibile
acquistare il prodotto o il tipo di prodotti
commercializzato, quando esso è disponibile anche in
altre varianti o con un contenuto diverso, a prezzi non
indicati. Spetta al giudice del rinvio verificare, a
seconda della natura e delle caratteristiche del
prodotto nonché del supporto utilizzato per la
comunicazione commerciale, se la menzione di un prezzo
di partenza consenta al consumatore di prendere una
decisione di natura commerciale.
3) L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29
dev’essere interpretato nel senso che una
rappresentazione verbale o visiva del prodotto permette
di soddisfare il requisito relativo all’indicazione
delle caratteristiche del prodotto, anche nel caso in
cui una stessa rappresentazione verbale o visiva sia
utilizzata per designare un prodotto offerto in più
varianti. Spetta al giudice del rinvio stabilire, a
seconda dei casi, tenendo conto della natura e delle
caratteristiche del prodotto nonché del supporto
utilizzato per la comunicazione, se il consumatore
disponga di informazioni sufficienti a identificare e
distinguere il prodotto al fine di prendere una
decisione di natura commerciale.
4) L’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva
2005/29 dev’essere interpretato nel senso che può essere
sufficiente che il professionista indichi solamente
alcune delle caratteristiche principali di un prodotto,
rinviando per il resto al proprio sito Internet, a
condizione che tale sito fornisca le informazioni
rilevanti relative alle caratteristiche principali del
prodotto, al prezzo e alle altre condizioni, come
richiesto dall’art. 7 di tale direttiva. Spetta al
giudice del rinvio valutare, caso per caso, prendendo in
considerazione il contesto dell’invito all’acquisto, il
mezzo di comunicazione impiegato nonché la natura e le
caratteristiche del prodotto, se la sola indicazione di
alcune caratteristiche principali del prodotto permetta
al consumatore di prendere una decisione consapevole di
natura commerciale.
5) L’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva
2005/29 dev’essere interpretato nel senso che la sola
indicazione di un prezzo «a partire da», o prezzo di
partenza, in un invito all’acquisto non può essere
considerata di per sé come un’omissione ingannevole.
Spetta al giudice del rinvio stabilire se l’indicazione
di un prezzo di partenza sia sufficiente affinché siano
considerati soddisfatti i requisiti relativi alla
menzione del prezzo come definiti da detta disposizione.
Tale giudice dovrà segnatamente verificare se
l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale
impedisca al consumatore di prendere una decisione
consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo
induca a prendere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso. Ad esso spetta altresì
prendere in considerazione i limiti inerenti al supporto
impiegato per la comunicazione, la natura e le
caratteristiche del prodotto nonché le altre misure che
il professionista ha effettivamente adottato per mettere
le informazioni a disposizione del consumatore.
|